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L’assistenza finanziaria nella seconda direttiva

2.   L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria

2.3 La seconda direttiva comunitaria in materia societaria

2.3.4   L’assistenza finanziaria nella seconda direttiva

Gli articoli 23 e 24 della direttiva disciplinano rispettivamente il caso in cui una società conceda ai soci o terzi anticipazioni, prestiti o garanzie con la finalità di agevolarli nell’acquisto  di  azioni  della  società  medesima e il caso in cui essa accetti in garanzia le azioni di un socio.

L’art.  23221 corrisponde  idealmente  alla  prescrizione  dell’art.  2358 c.c. ma le due norme non sono completamente sovrapponibili222:  l’art.  2358  cita  infatti  solo  “anticipazioni”  e   “prestiti   a   terzi”,   nonostante   parte   della   dottrina223 si sia espressa in favore di una

218 A. ANTONUCCI,   Acquisto   di   azioni   proprie:   dall’invalidità   del   contratto   all’obbligo   di  

alienazione, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni

Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 395.

219 Che a seguito della declaratoria di nullità potrebbero «incorrere se non nel rischio, nel fastidio di essere chiamati a dar conto della propria buona fede»: così A. ANTONUCCI, op. ult. cit., 391.

220 Secondo A. ANTONUCCI, op. ult. cit., 398  l’obbligo  di  alienazione  avrebbe  come  scopo  ultimo   la   tutela   del   patrimonio   sociale   che,   se   “eccessivamente   rappresentato”   da   azioni   proprie,   subirebbe un impoverimento che si paleserebbe in caso di dissesto della società: ecco che l’obbligo di alienazione riesce ad evitare questo effetto imponendo alla società di tramutare l’investimento  illegittimo  in  azioni  proprie  «in  beni  diversi,  realizzando  così  il  valore  di  mercato   che le azioni proprie conservano anche durante la fase di detenzione».

221 Art. 23: «1. Una società non può anticipare fondi, né accordare prestiti, né fornire garanzie per  l’acquisizione  delle  sue  azioni  da  parte  di  un  terzo.

2.  Il  paragrafo  1  non  si  applica  agli  atti  negoziali  effettuati  nell’ambito  delle  operazioni  correnti delle  banche  e  di  altri  istituti  finanziari,  né  alle  operazioni  effettuate  per  l’acquisizione  di  azioni   da  parte  del  o  per  il  personale  della  società  o  di  una  società  collegata  a  quest’ultima.  Questi  atti   negoziali e queste operazioni non possono tuttavia  avere  l’effetto  che  l’attivo  netto  della  società   scenda  al  di  sotto  dell’importo  di  cui  all’articolo  15,  paragrafo  1,  lettera  a).

3.   Il   paragrafo   uno   non   si   applica   alle   operazioni   effettuate   per   l’acquisizione   di   azioni   di   cui   all’articolo  20,  paragrafo 1, lettera h)».

222 S. FORTUNATO,  Anticipazioni,  prestiti  o  garanzie  per  l’acquisto  di  azioni  proprie,  in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 427.

223 Si veda P. PITTER, Sub. art. 2358, in Commentario breve al codice civile, a cura di G. Cian – A. Trabucchi, Padova, Cedam, 1981,954; F. MESSINEO, L’art.   144   cod.   comm.   e   i   riporti   di   azioni  

lettura estensiva della norma, ricomprendendo anche i casi di riporto e ogni genere di apertura di credito che implichi la costituzione del pegno.

La norma in esame prevede due ipotesi eccezionali in cui la società possa derogare alla regola: a favore di banche ed istituti finanziari224 o in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti225 della stessa società o di società ad essa collegate; anche in questi casi però la concessione di prestiti, garanzie e anticipazioni deve effettuarsi nei limiti degli utili e delle  riserve  distribuibili,  in  modo  che  l’attivo  netto  non scenda al di sotto del capitale sottoscritto e riserve indisponibili.

L’art. 24226 si occupa invece di disciplinare il caso in cui una società (o un terzo, in nome proprio ma per conto di una società) accetti le proprie azioni in garanzia: la direttiva equipara   questo   fenomeno   all’acquisto   di   proprie   azioni   e   lo   fa   soggiacere   ai   limiti e le condizioni dettate dagli artt. 19 e 20; questa tecnica normativa conferma i timori del Legislatore comunitario, che vuole evitare che tramite la garanzia vengano pregiudicate   le   posizioni   dei   soci  e   l’attitudine   del   capitale sociale a rappresentarne la partecipazione227: potrebbe infatti presentarsi il caso, non poi tanto casuale, in cui il debitore pignoratizio non adempia alla sua prestazione e si determini così

sociali, in Rivista di diritto commerciale, 1926, I, 401; S. FORTUNATO, Anticipazioni, prestiti o garanzie  per  l’acquisto  di  azioni  proprie,  in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura

di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 440. Contra G.  FRE’,  op. cit., 266.

224 Eccezione che non verrà però adottata dal Legislatore italiano; la scelta di non trasporre nel successivo D.P.R. 30/1986 il trattamento di favore delle banche è stata accolta favorevolmente dalla dottrina, la quale ha affermato: «Non solo non vi sono motivi perché la legge regoli le operazioni sulle proprie azioni per le banche più liberalmente che per le altre società, ma anzi ve ne   sarebbero   per   l’opposto»:   così   F.   CARBONETTI,   L’acquisto  di  azioni  proprie, Milano, Giuffré, 1988, 192.

225 Sembra questa infatti essere la qualificazione più adatta per il generico termine «personale» adottato nella direttiva, sulla scorta del termine inglese employees e del termine tedesco

Arbeitnehmer, che richiamano un rapporto di dipendenza con il datore di lavoro. Così S.

FORTUNATO,   Anticipazioni,   prestiti   o   garanzie   per   l’acquisto di azioni proprie, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 449 ss.

226 Art.  24:  «1.  L’accettazione  in  garanzia  da  parte  della  società  delle  proprie  azioni,  direttamente   o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società, è equiparata alle acquisizioni  di  cui  all’articolo  19,  all’articolo  20,  paragrafo  1  e  agli  articoli  22  e  23.

2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti di banche e di altri istituti finanziari».

227 S. FORTUNATO, Accettazione in garanzia di azioni proprie, in La seconda direttiva CEE in

l’assegnazione  in  proprietà  delle  azioni  all’emittente228. Tale equiparazione non risulta peraltro di agevole analisi, atteso che le due discipline riguardano diverse fattispecie e scaturiscono da differenti istanze di tutela229.

La   previsione   contenuta   nell’art.   24   non trova un preciso riscontro nella disciplina italiana,  dal  momento  che  la  formulazione  al  momento  in  vigore  dell’art.  2358  c.c.  non   sembra poter ricomprendere «la concessione di un qualsiasi credito da parte della società al terzo a fronte di una garanzia»230.