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2.   L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria

2.2 Il Codice Civile del 1942

2.2.1   L’acquisto delle proprie azioni

Il testo originale dell’art.  2357 c.c. così recitava:

«La   società   non   può   acquistare   azioni   proprie,   se   l’acquisto   non   è   autorizzato   dall’assemblea   dei   soci,   non   è   fatto   con   somme   prelevate   dagli   utili netti regolarmente accertati e le azioni non sono interamente liberate.

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e il diritto di voto inerente alle medesime è sospeso finché esse restano in proprietà della società.

Le limitazioni disposte nel primo comma di questo articolo non si applicano quando l’acquisto   di   azioni   proprie   avviene   in   virtù   di   una   deliberazione   dell’assemblea   che   dispone una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni».

La disposizione ripropone buona parte del testo del previgente articolo 144 c.co., introducendo alcuni correttivi e perfezionamenti140 e tralasciando la disciplina dell’assistenza   finanziaria (cui viene dedicata la disposizione seguente); ora la norma prevede esplicitamente le due possibili finalità che giustificano   l’acquisto,   ossia   la   detenzione delle azioni nel patrimonio e il loro annullamento141.

Innanzitutto si può osservare come il divieto di acquisto sia rivolto ora alla società e non più ai suoi amministratori, ai quali viene invece inibito di disporre delle azioni acquistate.

Le finalità del divieto sono essenzialmente le medesime di quelle proposte sotto la vigenza del Codice del Commercio: si vuole impedire che la società restituisca il capitale ai soci e diminuisca la tutela per   i   creditori   mediante   l’acquisto   delle   azioni   proprie (ponendo   a   d’uopo il requisito degli utili netti regolarmente accertati); si vuole inoltre evitare che gli amministratori utilizzino tale operazione per costituire una maggioranza assembleare a loro favorevole o per influenzare il prezzo mercato dei titoli (introducendo   il   requisito   dell’approvazione   assembleare);   o   infine   che   si   verifichino  

140 Così I. MENGHI, L’autorizzazione  assembleare  all’acquisto  di  azioni  proprie, Milano, 1992, 55; G.   FRE’,   Società per azioni, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1972, 251 ss.; G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società

per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, 2*, Torino, 1991, 381;F. CARBONETTI, L’acquisto  di  azioni  proprie, Giuffrè, Milano, 1988, 3.

«trasgressioni del principio di uguaglianza di trattamento degli azionisti» (si richiede perciò che le azioni siano interamente liberate)142.

Le condizioni per la validità dell’acquisto   sono   le   stesse   già   proposte   dal   codice   di   commercio,  salvo  che  viene  specificato  che  gli  utili  accertati  utilizzabili  per  l’operazione   devono essere «netti»143. Viene inoltre specificato che il divieto non si applica quando l’assemblea   preordini   d’acquisto di azioni proprie ad una successiva riduzione del capitale sociale mediante loro annullamento: è stato tuttavia osservato che tale disposizione dovrebbe applicarsi esclusivamente al caso di riduzione del capitale per esuberanza,  di  cui  all’articolo 2445 co. 1 c.c., e non anche al caso di riduzione del capitale per perdite, nel qual caso verrebbe meno la tutela del capitale altrimenti garantita dall’impiego  di utili netti regolarmente accertati144.

Sono perciò da ricomprendersi nella dicitura utili netti regolarmente accertati tutte le riserve «che non soggiacciono a vincoli giuridici», il cui utilizzo è rimesso alla discrezione degli amministratori145.

Si ritiene che l’assemblea  chiamata a  deliberare  sull’operazione in questione sia quella costituita in sede ordinaria, giacché la fattispecie non viene compresa nell’elencazione   degli  oggetti  riservati  all’assemblea  straordinaria  di  cui  al  neonato  art.  2365  c.c.146

Il regime delle azioni proprie in portafoglio prevede ora esplicitamente che il diritto di voto ad esse relativo sia sospeso: viene quindi confermata la previgente teoria riguardante la sospensione dei diritti di tali azioni, di cui oggi sancisce con certezza anche il divieto disposizione in capo agli amministratori, che impedisce loro di esercitare il diritto di voto spettante ad azioni proprie su cui sia stato costituito un

142 A. GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1962, 300;  G.  FRE2’,  op. cit., 252: O. LO CIGNO, Sub.

art. 2357 c.c., in Commentario al codice civile. Del lavoro. Delle società per azioni, Torino, Utet,

1984, 75.

143 Intendendosi con utili netti «il supero attivo di bilancio, cioè quella parte di patrimonio sociale  che  l’assemblea  può  distribuire  agli  azionisti  in  dividendo,  senza  che  vi  osti  alcuna  norma   cogente»: così S. SCOTTI CAMUZZI, Acquisto delle proprie azioni e diritti degli azionisti, in Rivista

delle società, 1973, 1.

144 G.  FRE’,  op. cit., 261.

145 F. LIZZA, op. cit., 19  ss.  A  favore  invece  dell’acquisto  di  azioni  proprie  “controbilanciato”  da   una riduzione di capitale sociale si è espresso U. DE DOMINICIS, Le negoziazioni di quote di

capitale delle società commerciali, Utet, Torino, 1937, 94.

146 P. PITTER, Sub. art. 2357 c.c., in Commentario breve al codice civile, a cura di G. Cian – A. Trabucchi,  Padova,  Cedam,  1981,  954;  G.  FRE’,  op. cit., 254; F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni

pegno o riporto da parte di terzi compiacenti147 ; può invece legittimamente disporre delle  azioni  proprie  l’assemblea,  tramite  successive  operazioni.  

Degli altri diritti amministrativi e della sorte dei diritti patrimoniali delle azioni proprie il testo del 1942 non fa però menzione148. E proprio la previsione della sospensione del diritto di voto aveva portato qualcuno149 a sostenere la tesi opposta: in particolare è stato affermato  che  l’esplicita  disciplina  prevista  per  il  diritto  di  voto,  che   costituisce norma eccezionale, non può essere analogicamente applicata, ai sensi dell’art.   14   delle   preleggi,   «a   quei   divieti   …   che,   comunque   non   siano   espressamente   contemplati», incluso il diritto di opzione150. I dividendi così erogati dalla società nei confronti di sé stessa costituirebbero componenti del patrimonio netto ed alimenterebbero un apposito fondo di riserva151.

Il dividendo relativo ad azioni proprie secondo alcuni non pare attribuibile alla società stessa e spetterebbe perciò alla società decidere se attribuirlo alle altre azioni in circolazione  ovvero  disporne  l’accantonamento  annuale  per  la  costituzione  di  un  fondo   di riserva152; a sostegno della tesi contraria viene invece portata la circostanza che il Legislatore abbia previsto la sola sospensione del diritto di voto, lasciando perciò intatto il diritto della società al dividendo e il diritto di opzione relativi alle azioni legittimamente acquistate153.

147 I. MENGHI, op. cit.,  57  ss.;  G.  FRE’, Società per azioni, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1972, 259; P. PITTER, op. cit., 954.

148 G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da G. E. Colombo – G. B. Portale, 2*, Torino, 1991, 382.

149 F. MESSINEO, Spettanza dei dividendi sulla propria azione, acquistata dalla società, in Rivista

delle società, 1966, 420; concorde anche F. LIZZA, op. cit., 118 ss.

150 Che spetterebbe alla società in proporzione: così F. MESSINEO, Spettanza dei dividendi sulla

propria azione, acquistata dalla società, in Rivista delle società, 1966, 424.

151 F. MESSINEO, Spettanza dei dividendi sulla propria azione, acquistata dalla società, in Rivista

delle società, 1966, 424; F. LIZZA, op. cit., 121 ss.

152 G.  FRE’,  op. cit., 259 ss.; concorde anche A. ANTONUCCI, Sui diritti inerenti alle azioni proprie, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro – A. Patroni Griffi, Milano, Giuffrè, 1984, 418. Critico verso questa posizione F. MESSINEO, Spettanza dei dividendi sulla

propria azione, acquistata dalla società, in Rivista delle società, 1966, 423, secondo cui una tale

deliberazione violerebbe il principio di eguaglianza di trattamento delle azioni di cui art. 2348 c.c.

Al  divieto  imposto  dall’art. 2357 c.c. si sottraevano secondo qualcuno154:

- il caso di acquisto a titolo gratuito, che non avrebbe attentato agli equilibri sociali né influenzerebbe il corso azionario;

- e  l’acquisto  di  azioni  da  parte  della  società  per  conto  di  un  terzo,   sempreché egli abbia messo a disposizione della società i mezzi finanziari per procedere all’acquisto  e  ne  siano  oggetto  solo  azioni  interamente  liberate.

E’   stato   infatti   sostenuto   che   debbano   essere   ricomprese nel divieto anche le operazioni compiute da società in liquidazione155, anche nel caso in cui siano stati integralmente soddisfatti i creditori (o siano state accantonate le somme necessarie): questo per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, che potrebbe venire aggirato nel caso in cui i liquidatori le acquistino le azioni in questione da  alcuni  soci  ad  un  prezzo  superiore  all’importo  che  spetterebbe  loro  in  sede  di  riparto   se la loro quota non venisse anzitempo liquidata156.

Quanto  all’informativa  di  bilancio,  è stata per la prima volta disposta  con  l’art. 2424 c.c. l’iscrizione   nell’attivo   patrimoniale   delle azioni proprie, il cui valore deve essere esplicato  all’interno  del  più  ampio  novero  delle  partecipazioni157.