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Segue: il contenuto della delibera

4. I limiti e le procedure richieste dalla normativa vigente

4.1   L’acquisto di azioni proprie

4.1.3 Segue: il contenuto della delibera

L’art.   2357   c.c.   prevede   un contenuto minimo per l’autorizzazione dell’acquisto di azioni proprie, che può essere arricchita di ulteriori previsioni (come suggerito dalla locuzione «in particolare», che allude ad un contenuto ben più ampio661).

In particolare la determinazione di un range662 entro cui limitare il corrispettivo

dell’acquisto   risponde   all’interesse dei soci a contenere le risorse assorbite

657 F. CARBONETTI, op. cit., 65.

658 N. DE LUCA, op. cit., 42; P. SANTOSUOSSO, op. cit., 223.

659 Casi  in  cui  la  competenza  spetta  invece  all’assemblea  in  sede  straordinaria:  N.  DE  LUCA,   op.

cit., 38.

660 P. PITTER, Sub. art. 2357 c.c., in Commentario breve al codice civile, a cura di G. Cian – A. Trabucchi,   Padova,   Cedam,   1981,   954;   G.   FRE’, Società per azioni, in Commentario del codice

civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1972, 254; A. ALBANESE, op. cit., 455; F.

CARBONETTI, op. cit., 69; F. LIZZA, op. cit., 17; B. POZZO, op. cit., 343; M. BIONE, op. cit., 355 (nota n. 20).

661 Così F. CARBONETTI, op. cit., 69; M. BIONE, op. cit., 356; anche secondo R. NOBILI,

Osservazioni in tema di azioni proprie, in Rivista delle società, 1987, 770, la società potrebbe

auspicabilmente determinare la scelta di quali azioni acquistare, il modo di pagamento del prezzo, la scelta su quali mercati operare, ecc.

662È stato tuttavia osservato che la previsione di un corrispettivo minimo risulta «sostanzialmente inutile, in quanto non funzionale alla tutela di alcun apprezzabile interesse»: così M. STELLA RICHTER jr., Novo  e  novissimo  regine  dell’acquisto  delle  proprie  azioni, in Studi in

dall’investimento663. L’assemblea   non   è   invece   tenuta   ad   indicare   gli   scopi664 dell’operazione  sui  propri  titoli,  come  invece  avviene  in  altre  legislazioni665.

Con riguardo al rapporto intercorrente tra la volontà dei soci, espressa nella delibera assembleare   di   autorizzazione   all’acquisto   di   azioni   proprie,   e   la   discrezionalità   degli   amministratori, che consente loro di adottare le scelte gestionali che ritengano opportune nell’interesse   della   società,   la   dottrina   non   si   è   sempre mostrata concorde: secondo   un’opinione   (oggi superata)666 la   competenza   dei   soci   per   l’acquisto di azioni proprie, giustificata dai risvolti patrimoniali e organizzativi che caratterizzano quest’operazione, non   può   lasciare   spazio   all’interpretazione degli amministratori ed essi sono tenuti ad attenersi alla volontà espressa dalla maggioranza assembleare dando corso   all’operazione   autorizzata   e   senza poter eccepire la sussistenza di un «interesse sociale – giuridicamente rilevante – distinto e contrapposto rispetto a quello giudicato tale dalla maggioranza»; secondo l’opinione  oggi  maggiormente  accreditata667 invece, gli amministratori,  una  volta  ottenuta  l’autorizzazione  dall’assemblea, non sarebbero tenuti a   porre   in   essere   l’atto   autorizzato,   potendo   essi   desistere: qualora ritengano che dall’esecuzione   possa   derivare   un   pregiudizio alla società, quando ritengano venute meno  le  ragioni  di  opportunità  dell’operazione  o  quando  più  in  generale  non  ritengano   appropriate le modalità stabilite dalla maggioranza dei soci. Si ritiene inoltre a tal proposito   che   la   delibera   assembleare   non   abbia   per   oggetto   l’acquisto in sé ma

663 Così R. NOBILI, op. cit., 70 ss.

664 Che risulteranno però dalla relazione che gli amministratori redigono per illustrare l’operazione  all’assemblea:  P.  SANTOSUOSSO,  op. cit., 224.

665 In particolare nella legge tedesca e francese, come riferito da B. POZZO, op. cit., 344. In assenza di uno specifico obbligo anche I. MENGHI, op. cit., 131 ss. riconosce un interesse dell’assemblea   a   non   disciplinare   in   modo   troppo   dettagliato   il   contenuto   specifico   dell’atto,   risultando preferibile cogliere gli eventuali vantaggi derivanti da una maggiore discrezionalità lasciata agli amministratori.

666 I. MENGHI, op. cit., 130 ss.

667 A. GHINI, op. cit., 31; R. MAGGI, op. cit., 807; F. CARBONETTI, op. cit., 67 ss.; N. DE LUCA, op.

cit., 44 ss.; G. PARTESOTTI, op. cit., 390; P. SANTOSUOSSO, op. cit., 223; C. PRESCIANI, op. cit., 127

sintetizza così il concetto: «I soci non avrebbero così il potere di obbligare gli amministratori a procedere  all’acquisto,  essendo  l’organo  gestorio  libero  di  valutare  l’opportunità  dell’operazione   e  decidere  anche  a  seguito  dell’ottenimento  dell’autorizzazione,  se  compierla  o  meno».  Conferma   anche A. ALBANESE, op. cit., 455  che,  nonostante  si  tratti  di  «uno  dei  rari  casi  in  cui  l’assemblea   delibera su atti di gestione», esso non costituisce una deroga al principio di competenza generale degli amministratori, dal momento che «la delibera autorizzativa non vincola gli amministratori».

l’attribuzione  dell’autorizzazione ad acquistare, che,   una   volta   concessa   dall’assemblea, lascia  gli  amministratori  liberi  di  non  dare  corso  all’acquisto.

In alcuni casi particolari però la delibera assembleare non permette ai soci di disciplinare   specificamente   l’atto   di   disposizione delle azioni proprie che viene contestualmente autorizzato, rendendosi piuttosto necessaria per legittimare un atto dovuto668: in   tal   caso   spetta   agli   amministratori   il   compimento   di   un’operazione   sullo   svolgimento  della  quale  l’assemblea non è pienamente sovrana.

L’autorizzazione   assembleare   è   richiesta anche dalla disciplina riguardante le «Altre operazioni sulle azioni proprie»669, dal momento che anche la prestazione di assistenza finanziaria può comportare importanti modifiche degli assetti proprietari670; essa però si atteggia nei due casi diversamente: con la previsione di cui art. 2357 c.c. il Legislatore ha   riconosciuto   all’assemblea   un   potere   autorizzativo   e   «una   competenza   decisoria   di   carattere gestorio relativa alla determinazione delle modalità di acquisto e disposizione»671, rispetto a cui gli amministratori sono vincolati672; nel caso invece dell’assistenza   finanziaria,   la   circostanza   per   cui   l’organo   amministrativo   è   tenuto   a   redigere una relazione scritta che illustri nel dettaglio i termini e gli obiettivi perseguiti con   l’operazione,   porta   l’interprete   a   ritenere   che   l’assemblea   possa   solamente   concedere   o   negare   l’autorizzazione   senza   poter   intervenire   nel   merito   degli   aspetti   operativi del procedimento673.

668 Nei  casi  si  renda  necessario  l’acquisto  per  favorire  il  recesso  ad  un  socio  ex art. 2437-quater co.  5  c.c.  o  per  “compensare”  la  presenza  di  limitazioni  imposte  alla circolazione delle azioni ex art. 2355-bis   c.c.;   o   quando   si   debba   procedere   all’alienazione   di   azioni   proprie   acquistate   o   possedute   in   violazione   dei   limiti   di   legge:   nei   predetti   casi   l’assemblea   non   ha   il   potere   di   determinare  l’ammontare  di  azioni  acquistate e/o il corrispettivo a cui deve avvenire lo scambio. Così M. BIONE, op. cit., 357.

669 L’art.  2358  c.c.  richiede  però  l’intervento  dell’assemblea  in  convocazione  straordinaria. 670 R. ANNARATORE, op. cit., 457.

671 N. DE LUCA, op. cit., 46.

672 Vincolo che,  come  visto  sopra,  riguarda  le  modalità  previste  dall’assemblea  e  non  costituente   un  obbligo  in  capo  agli  amministratori  di  procedere  all’acquisto  in  sé.

673 N. DE LUCA, op. cit., 52; N. ABRIANI, op. cit., 253; A. DENTAMARO, Spunti di riflessioni sul

divieto di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c., in Studi in onore di Umberto Belviso, Bari, 2011,

423; V. SALAFIA, L’art.  2358  c.c.  dopo  il  D.Lgs.  4  agosto  2008,  n.  124, in Le società, 2014, 25; I. DEMURO, L’assistenza  finanziaria  nell’acquisto  di  proprie  azioni, in Giurisprudenza commerciale, 2010, I, 235.

Una delle condizioni di validità della delibera assembleare è l’esplicita   indicazione nell’ordine   di   convocazione della   previsione   dell’autorizzazione   all’acquisto   di   azioni   proprie674: la Suprema Corte ha ritenuto infatti illegittima la ricomprensione di questa autorizzazione tra quelle (strettamente connesse e) ricomprensibili nella dizione «approvazione del bilancio». L’avviso  di  convocazione  dell’assemblea,  la  cui  funzione  è   quella di «rendere preventivamente edotti i soci degli argomenti da trattare, per evitare sorprese alla buona fede dei soci esterni e consentire loro una partecipazione consapevole e fattiva»,  deve  infatti  contenere  un’indicazione  «sintetica  (…)  non ambigua e non generica» che «consenta la trattazione e la disamina di situazioni conseguenziali ed accessorie»675. A   tal   proposito,   così   come   l’assemblea   che   approva   il   bilancio   può   contestualmente  deliberare  sulla  distribuzione  degli  utili  (come  disposto  dall’art.  2433   co.   1   c.c.),   la   Corte   ritiene   che   nell’approvazione   del   bilancio   si   possa   legittimamente   ricomprendere  anche  l’istituzione  di  un  fondo  destinato  all’acquisto  di  azioni  proprie676; ma nulla   di   più   sarebbe   consentito   all’assemblea   disporre   riguardo   l’impiego   di   quel   fondo  per  l’acquisto  di  azioni «senza che ciò risulti  indicato  nell’o.d.g.»677.

In   conclusione,   la   mancata   esplicita   indicazione   dell’autorizzazione   all’acquisto   di   azioni   proprie   impedisce   all’assemblea   di   poter   procedere   alla   deliberazione   autorizzativa  dell’acquisto  per  tutelare678:

- la buona fede dei soci che decidono di non partecipare alla convocazione, i quali possono legittimamente confidare che non verranno in quella sede trattate materie non ricomprese  nell’ordine  del  giorno;

- il diritto dei soci che intendono partecipare alla convocazione a conoscere e ad essere informati delle questioni che verranno ivi trattate, «affinché essi possano con consapevolezza articolare la discussione dei problemi che detto oggetto comporta e contribuire ad esprimere la volontà collettiva dei soci»679.

674 C. Cass. civ., 20 dicembre 1995, n. 13019, in Notariato, 1996, 322. 675 C. Cass. civ., 20 dicembre 1995, n. 13019, in Notariato, 1996, 323.

676 J. SODI, L’acquisto   «consapevole» di azioni proprie, in Giurisprudenza commerciale,1996, II, 757.

677 E. PAPPA MONTEFORTE, Commento a Cass., 20 dicembre 1995, n. 13019, in Notariato, 1996, 327.

678 J. SODI, op. cit., 752; E. PAPPA MONTEFORTE, op. cit., 327. 679 C. Cass. civ., 20 dicembre 1995, n. 13019, in Notariato, 1996, 325.