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L’evoluzione normativa delle cooperative

2.   L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria

2.9   L’evoluzione normativa delle cooperative

A favore delle cooperative (che, come abbiamo visto, possono ancora oggi acquistare azioni o quote proprie) il codice di commercio prevedeva all’art.  222  c.co.  la  possibilità   che il loro atto costitutivo derogasse al principio di cui art. 144 c.co.:

«Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso degli art. 131 e 146 non si applicano alle società cooperative.

L’atto  costitutivo  di  queste  società  può  derogare  alle  disposizioni  dell’art.  144  ed  a  quelli   del  numero  3°  dell’art.  165».

Le ragioni di questa deroga (che verrà ripresa anche nel Codice Civile389) rispetto alla disciplina riservata alle società per azioni, risalgono, secondo la dottrina prevalente, alla vocazione mutualistica che caratterizza le cooperative e le porta ad operare

387 Art. 2357-ter co. 2: «Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma».

388 Di cui art. 18 direttiva 77/91/CEE.

nell’interesse  dei  soci390, favorendoli in difficoltà finanziaria e consentendone il recesso anche laddove non ricorrano le condizioni statutarie391.   E’   stata poi valorizzata anche l’esigenza   di   fornire   adeguata   «mobilizzazione   della partecipazione incorporata nel titolo, in presenza di un azionariato spesso assai numeroso e frazionato»392.

L’opportunità   di   questa   norma   è   stata   messa   in   discussione   ed   è   stato   affermato che tale deroga risponderebbe non tanto alla necessità della cooperativa di sovvenzionare i cooperatori nel momento del bisogno, quanto al regime di favore più generalmente concesso ad esse rispetto alle società lucrative, testimoniato in primis dalla facoltà di rimborso  delle  azioni  attraverso  il  recesso  o  l’esclusione  del  socio393.

Con  l’avvento  del  Codice  Civile,  la  norma  dell’art.  222  c.co.  è  stata  ripresa  nell’art.  2522   c.c. 394: pur restando, nella sua essenzialità, una norma «sommaria»395, essa ha introdotto il   limite   dell’utilizzo   di   somme   prelevate dagli «utili distribuibili e delle riserve   disponibili   risultanti   dall’ultimo   bilancio   regolarmente   approvato», dovendosi intendere la disponibile la  riserva  che  non  solo  non  dev’essere  assegnata  a  riserva legale o statutaria ma anche non destinata a fini mutualistici396.

Un’ulteriore   innovazione   è   stata   operata   con   il   d.lgs.   17   gennaio   2003, n. 6 che ha riformato  la  disciplina  delle  società  e  ha  dedicato  all’acquisto  delle  azioni  proprie  delle  

390 Così I. MENGHI, L’autorizzazione  assembleare  all’acquisto  di  azioni  proprie, Milano, 1992, 94 e 73 ss. che conferma «la ridotta pericolosità di simili operazioni rispetto a quelle delle s.p.a»; G. BONFANTE, Commento  all’art.  2522, in Commentario del codice civile Scajola Branca, a cura di F. Galgano, Zanichelli, Bologna, 1999, 439.

391 N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, Torino, 2012, 48: «È noto infatti che  l’ingresso  di  nuovi  soci  nella  società  avviene,  In  base  al  principio  della  porta  aperta,  senza   che   la   modificazione   del   capitale   debba   essere   adottata   dall’assemblea   straordinaria   (…).   coerentemente,   anche   qualora   l’uscita   volontaria debba avvenire attraverso rimborso delle azioni o quote proprie (o acquisto per il mantenimento in portafoglio) non è necessaria una deliberazione  o  autorizzazione  dell’assemblea».

392 F. CARBONETTI, op. cit., 195.

393 A. DE GREGORIO, Delle società e delle associazione commerciali, Torino, 1938, 756.

394 Parzialmente modificato dal d.p.r. 30/1986, che ha eliminato la dizione «con somme prelevate dagli utili accertati» rendendo più chiaro il testo normativo. Art. 2522 c.c. – Acquisto delle proprie quote o azioni:  «L’atto  costitutivo  può  autorizzare  gli  amministratori  ad  acquistare   o   a   rimborsare   quote   o   azioni   della   società,   purché   l’acquisto   o   il   rimborso   sia   fatto   nei   limiti   degli   utili   distribuibili   e   delle   riserve   disponibili   risultanti   dall’ultimo   bilancio regolarmente approvato».

395 Così la definisce F. CARBONETTI, L’acquisto  di  azioni  proprie, Giuffrè, Milano, 1988, 194. 396 Come ad esempio accade per le cooperative aderenti ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: così B. QUATRARO – S.   D’AMORA,   Le operazioni sul capitale, Milano, Giuffrè, 1994, 543.

società cooperative gli artt. 2529397 e 2545-quinquies co. 2398 c.c.:   quest’ultima   disposizione ha introdotto un vincolo di struttura patrimoniale che richiede alle società cooperative che intendono avvalersi di tale strumento di presentare un rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo superiore al 25%.

Vista la sintetica previsione codicistica dedicata alle cooperative, alcuni autori hanno ipotizzato  la  possibilità  di  applicare  alcune  delle  disposizioni  di  cui  all’art. 2357 ss. c.c. alle società cooperative, giusta il rinvio di cui art. 2519 co. 1 c.c.399. Se sembra debbano ritenersi escluse le norme che disciplinano la preventiva autorizzazione assembleare e la preventiva liberazione delle azioni, risulterebbero invece compatibili con la disciplina cooperativa la sospensione del diritto di voto e il divieto di sottoscrizione400. In particolare   la   mancanza   della   previsione   dell’autorizzazione   assembleare   deve   essere   ricondotta   alla   «ridotta   incidenza   organizzativa   dell’operazione»:   essendo   la   partecipazione al capitale delle cooperative «quantitativamente limitata», si ritiene che l’operazione  di  acquisto  di  azioni  proprie  produca  un’alterazione  contenuta  sugli  assetti   organizzativi rispetto a quanto non avvenga nelle società per azioni401.

A differenza delle norme che presiedono alla disciplina delle azioni proprie nelle s.p.a., nelle società cooperative il Legislatore ha negli anni mantenuto la regola che sottopone la   realizzazione   dell’operazione   di   acquisto   ad   un’esplicita   previsione   dell’atto   costitutivo in questo senso.

397 Art. 2529 – Acquisto delle proprie quote o azioni: «L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

398 Art. 2545-quinquies – Diritto  agli  utili  e  alle  riserve  dei  soci  cooperatori:  «(…)  Possono  essere   distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari  (…)».  

399 Art. 2519 c.c.: «Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni  sulla  società  per  azioni  (…)».

400 G. BONFANTE, op. cit., 446 ss.; F. CARBONETTI, op. cit., 194 ss.; B. QUATRARO – S.  D’AMORA,  

op. cit., 542 ss.