2. L’evoluzione storica della disciplina italiana e comunitaria
2.9 L’evoluzione normativa delle cooperative
A favore delle cooperative (che, come abbiamo visto, possono ancora oggi acquistare azioni o quote proprie) il codice di commercio prevedeva all’art. 222 c.co. la possibilità che il loro atto costitutivo derogasse al principio di cui art. 144 c.co.:
«Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso degli art. 131 e 146 non si applicano alle società cooperative.
L’atto costitutivo di queste società può derogare alle disposizioni dell’art. 144 ed a quelli del numero 3° dell’art. 165».
Le ragioni di questa deroga (che verrà ripresa anche nel Codice Civile389) rispetto alla disciplina riservata alle società per azioni, risalgono, secondo la dottrina prevalente, alla vocazione mutualistica che caratterizza le cooperative e le porta ad operare
387 Art. 2357-ter co. 2: «Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma».
388 Di cui art. 18 direttiva 77/91/CEE.
nell’interesse dei soci390, favorendoli in difficoltà finanziaria e consentendone il recesso anche laddove non ricorrano le condizioni statutarie391. E’ stata poi valorizzata anche l’esigenza di fornire adeguata «mobilizzazione della partecipazione incorporata nel titolo, in presenza di un azionariato spesso assai numeroso e frazionato»392.
L’opportunità di questa norma è stata messa in discussione ed è stato affermato che tale deroga risponderebbe non tanto alla necessità della cooperativa di sovvenzionare i cooperatori nel momento del bisogno, quanto al regime di favore più generalmente concesso ad esse rispetto alle società lucrative, testimoniato in primis dalla facoltà di rimborso delle azioni attraverso il recesso o l’esclusione del socio393.
Con l’avvento del Codice Civile, la norma dell’art. 222 c.co. è stata ripresa nell’art. 2522 c.c. 394: pur restando, nella sua essenzialità, una norma «sommaria»395, essa ha introdotto il limite dell’utilizzo di somme prelevate dagli «utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato», dovendosi intendere la disponibile la riserva che non solo non dev’essere assegnata a riserva legale o statutaria ma anche non destinata a fini mutualistici396.
Un’ulteriore innovazione è stata operata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che ha riformato la disciplina delle società e ha dedicato all’acquisto delle azioni proprie delle
390 Così I. MENGHI, L’autorizzazione assembleare all’acquisto di azioni proprie, Milano, 1992, 94 e 73 ss. che conferma «la ridotta pericolosità di simili operazioni rispetto a quelle delle s.p.a»; G. BONFANTE, Commento all’art. 2522, in Commentario del codice civile Scajola Branca, a cura di F. Galgano, Zanichelli, Bologna, 1999, 439.
391 N. DE LUCA, La società azionista e il mercato dei propri titoli, Torino, 2012, 48: «È noto infatti che l’ingresso di nuovi soci nella società avviene, In base al principio della porta aperta, senza che la modificazione del capitale debba essere adottata dall’assemblea straordinaria (…). coerentemente, anche qualora l’uscita volontaria debba avvenire attraverso rimborso delle azioni o quote proprie (o acquisto per il mantenimento in portafoglio) non è necessaria una deliberazione o autorizzazione dell’assemblea».
392 F. CARBONETTI, op. cit., 195.
393 A. DE GREGORIO, Delle società e delle associazione commerciali, Torino, 1938, 756.
394 Parzialmente modificato dal d.p.r. 30/1986, che ha eliminato la dizione «con somme prelevate dagli utili accertati» rendendo più chiaro il testo normativo. Art. 2522 c.c. – Acquisto delle proprie quote o azioni: «L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purché l’acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato».
395 Così la definisce F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, Giuffrè, Milano, 1988, 194. 396 Come ad esempio accade per le cooperative aderenti ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: così B. QUATRARO – S. D’AMORA, Le operazioni sul capitale, Milano, Giuffrè, 1994, 543.
società cooperative gli artt. 2529397 e 2545-quinquies co. 2398 c.c.: quest’ultima disposizione ha introdotto un vincolo di struttura patrimoniale che richiede alle società cooperative che intendono avvalersi di tale strumento di presentare un rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo superiore al 25%.
Vista la sintetica previsione codicistica dedicata alle cooperative, alcuni autori hanno ipotizzato la possibilità di applicare alcune delle disposizioni di cui all’art. 2357 ss. c.c. alle società cooperative, giusta il rinvio di cui art. 2519 co. 1 c.c.399. Se sembra debbano ritenersi escluse le norme che disciplinano la preventiva autorizzazione assembleare e la preventiva liberazione delle azioni, risulterebbero invece compatibili con la disciplina cooperativa la sospensione del diritto di voto e il divieto di sottoscrizione400. In particolare la mancanza della previsione dell’autorizzazione assembleare deve essere ricondotta alla «ridotta incidenza organizzativa dell’operazione»: essendo la partecipazione al capitale delle cooperative «quantitativamente limitata», si ritiene che l’operazione di acquisto di azioni proprie produca un’alterazione contenuta sugli assetti organizzativi rispetto a quanto non avvenga nelle società per azioni401.
A differenza delle norme che presiedono alla disciplina delle azioni proprie nelle s.p.a., nelle società cooperative il Legislatore ha negli anni mantenuto la regola che sottopone la realizzazione dell’operazione di acquisto ad un’esplicita previsione dell’atto costitutivo in questo senso.
397 Art. 2529 – Acquisto delle proprie quote o azioni: «L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
398 Art. 2545-quinquies – Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori: «(…) Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari (…)».
399 Art. 2519 c.c.: «Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni (…)».
400 G. BONFANTE, op. cit., 446 ss.; F. CARBONETTI, op. cit., 194 ss.; B. QUATRARO – S. D’AMORA,
op. cit., 542 ss.