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Alcune particolari tipologie di permessi di soggiorno

Giuseppe Delle Vergin

8. Alcune particolari tipologie di permessi di soggiorno

Si devono infine richiamare alcuni particolari permessi di soggior- no che possono essere rilasciati allo straniero in presenza di particolari presupposti connessi a necessità di protezione.

A tal proposito l’art. 18 T.U. Imm. prevede la possibilità di rila- sciare allo straniero il permesso di soggiorno per motivi di protezio- ne sociale, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per i delitti di cui all’art. 3 della legge 75/1958 o di quelli previsti dall’art. 380 c.p.p., o anche nel corso di interventi assi- stenziali dei servizi sociali sono accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero ed emergono perico- li concreti per la sua incolumità. Il permesso, rilasciato dal Questore, è finalizzato a consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Tale permesso la durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia e consente l’accesso ai servizi assi- stenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto me- desimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di sog- giorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. Il permesso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di compe- tenza, dal servizio sociale dell’ente locale o comunque accertate dal Questore, oppure quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Sempre con la finalità di proteggere la persona straniera, l’art. 18-

bis del T.U. Imm. contempla il permesso di soggiorno per vittime di

rere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente o su proposta di quest’ultima, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per gravi delitti commessi sul territorio na- zionale in ambito di violenza domestica sono accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti dello straniero ed emerge un pericolo concreto ed attuale per la sua incolumità, conseguente alla scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari o di un giudizio. Ha la durata di un anno ed ha lo scopo di sottrarre la vittima alla situazione di violenza, consen- tendole l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato e auto- nomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Infine, può essere ricondotto a finalità di protezione anche il per- messo di soggiorno rilasciabile allo straniero vittima di sfruttamento lavorativo. A tal proposito l’art. 22 T.U. Imm. prevede che tale permesso sia rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato de- nuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro. Tale permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal Questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Anche tale permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. n. 132/2018, i tre permessi di soggiorno sopra indicati recano la dici- tura “casi speciali”44.

44. Accanto a tali permessi, così ridenominati, il d.l. n. 113/2018 ha introdotto anche alcuni nuovi permessi di soggiorno per “casi speciali”, sui quali si rinvia al contributo di N. Morandi in questo Volume.

9. Rilievi conclusivi

L’analisi condotta restituisce un quadro assai composito di procedu- re e casi nei quali il cittadino straniero può fare ingresso e soggiornare sul territorio nazionale. Si tratta di una normativa assai tecnica nell’am- bito della quale, accanto alle previsioni legislative, sono assai numerose le prassi amministrative e variabili i tempi di attesa dello straniero.

In via generale, si può dire che la vita dello straniero sul territorio nazionale risulta scandita dal rilascio di un permesso di soggiorno e dal suo rinnovo: unica condizione di permanenza regolare sul territorio. In questa direzione l’ottenimento del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo costituisce certamente una tappa decisiva verso la stabi- lizzazione della presenza dello straniero sul territorio nazionale.

In assenza di un tale titolo, o in attesa di maturare i requisiti per chiederlo, si deve comunque evidenziare la possibilità un cittadino straniero, già residente o autorizzato a soggiornare nel territorio ita- liano, di chiedere il rilascio di un titolo di soggiorno per un motivo di- verso da quello originario. Si tratta della procedura di “conversione” del permesso di soggiorno: procedimento amministrativo mediante il qua- le lo straniero può continuare a permanere sul territorio nazionale per motivi differenti da quelli che hanno determinato il suo ingresso. Si fa ad esempio riferimento allo straniero entrato per motivi di studio/for- mazione che può restare sul territorio convertendo il proprio permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo45 ovvero allo

straniero che ha fatto ingresso per lavoro stagionale autorizzato a per- manere sul territorio convertendo il proprio permesso di soggiorno in lavoro subordinato. Infine, anche gli stranieri che possiedono un per- messo di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia possono convertire il proprio permesso in “residenza elettiva” avendone i requisiti.

45. La conversione avviene chiedendo prima il nulla osta al SUI e poi la conversione alla Questura. Condizione necessaria ai fini della conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.

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