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Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia

Giuseppe Delle Vergin

6. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia

Al fine di garantire l’unità familiare dello straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, disciplinato all’art. 30 del T.U. Imm., sia agli stranieri che fanno ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare o con visto di ingresso al seguito del pro- prio familiare oppure agli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia in determinati casi tipizzati dal testo unico. Si fa in particolare riferimento agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti33 e al familiare straniero regolarmente

soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il citta- dino italiano o di uno Stato membro dell’UE residenti in Italia o con stra- niero regolarmente soggiornante in Italia. In tale ultimo caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. È questo il caso della coesione familiare, cioè di un ricongiungimento chiesto diretta- mente in Italia, che si attua per evitare al cittadino straniero già entrato ad

33. Nei casi di matrimonio con cittadino italiano o UE o straniero regolarmente soggiornante il permesso di soggiorno è immediatamente revocato se al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. Con particolare riferimento al cittadino straniero, coniuge, ascendente o discendente (tenuto conto delle limitazioni ex art. 2, d.lgs. n. 30/2007) che si ricongiunge con il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, si prevede il rilascio si della carta di soggiorno quinquennale per familiare di cittadino dell’UE, in presenza di adeguate risorse economiche. Si evidenzia inoltre che al cittadino straniero coniuge o familiare entro il secondo grado di cittadino italiano e con questi convivente, anche in assenza di risorse sufficienti per il mantenimento del nucleo familiare, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 19, comma 2, lettera c), T.U. Imm.

altro titolo e con permesso scaduto, di uscire dal territorio nazionale per richiedere il nulla osta, il visto e farvi poi nuovamente ingresso. Si tratta di una deroga dettata sia da motivi di tutela del nucleo familiare che da esi- genze di economicità di prassi amministrativa. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare34. Il testo unico contempla infine un’ultima ipotesi,

con riferimento al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano re- sidente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della respon- sabilità genitoriale secondo la legge italiana35.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione profes- sionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgi- mento di attività di lavoro. Tale permesso ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha effettuato il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ot- tenere il permesso soggiorno UE lungo soggiornante, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

34. Cfr. art. 22, d.lgs. n. 251/2007.

35. Con l’ordinanza del 17.12.2019, n. 33362, la Cassazione ha dato importanti indicazioni agli stranieri che chiedono di essere autorizzati a permanere in Italia, in forza dell’art. 31, comma 3, T.U. Imm. Secondo i giudici di legittimità, non può essere condivisa la tesi secondo cui «il distacco da un genitore» costituirebbe «di per sé un grave motivo che ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, giustifica il rilascio del permesso temporaneo ivi previsto». Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza dei «gravi motivi», non può limitarsi a far riferimento alla massima di esperienza secondo cui ogni minore subisce un pregiudizio dal fatto di non crescere con il genitore, ma è chiamato a circostanziare i fatti relativi alla specifica situazione, in primo luogo, dimostrando la sussistenza di un rapporto significativo tra genitore e figlio. Per approfondimenti si vedano le decisioni raccolte in www.

Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, e contro gli altri provvedi- menti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità fami- liare, l’interessato potrà agire davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 20 del d.lgs. n. 150/2011. Il le- gislatore ha giustamente voluto attribuire al giudice ordinario e non a quello amministrativo la competenza a decidere in materia di famiglia, data la delicatezza delle questioni e la complessità delle stesse e visti i possibili effetti negativi sul diritto soggettivo all’unità familiare del cit- tadino straniero in caso di rifiuto o revoca del permesso in questione.

7. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

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