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Giuseppe Delle Vergin

5. Il ricongiungimento familiare

La Costituzione italiana riconosce i diritti fondamentali della fami- glia in quanto società naturale fondata sul matrimonio (art. 29, com- ma 1, Cost.). Il diritto a formare una famiglia, il suo rispetto e la conse- guente tutela dell’unità familiare appartengono alla categoria dei diritti

umani fondamentali28. E come tali sono stati disciplinati dal T.U. Imm.

e soprattutto riaffermati dalla giurisprudenza ogni qual volta il legisla- tore o la prassi amministrativa hanno cercato di indebolirne la tutela effettiva.

Il T.U. Imm. nel Titolo IV (artt. 28 e seguenti) prevede norme dirette a garantire e disciplinare l’unità familiare dei cittadini stranieri rego- larmente soggiornanti in Italia. Il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto agli stranieri con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari (art. 28, comma 1, T.U. Imm.). Si tratta di un diritto soggettivo riconosciuto al cittadino straniero pur se limitato alle sole ipotesi previste e disciplinate dal legislatore. È possi- bile perciò esercitarlo solo per alcune categorie di familiari e qualora lo straniero possiede determinati requisiti ritenuti necessari per garantire dignitose condizioni di vita e di soggiorno alla famiglia che si ricon- giunge. I requisiti essenziali, oltre al rapporto di parentela o coniugio previsti per legge, riguardano la capacità economica e il possesso di un alloggio idoneo in base al numero di persone conviventi29. Si prevede

inoltre che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali in

28. L’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 afferma che «nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata e nella sua famiglia. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni». L’art. 8 della CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare stabilisce al comma 1 che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Per il comma 2, non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Per un’analisi della normativa sovranazionale di riferimento, cfr. S. Marinai, L’unità familiare e il ricongiungimento, in Immigrazione, Diritto

e Diritti: profili internazionalistici ed europei, A.M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri (a cura

di), Padova, Cedam, 2012, p. 493.

29. Per un approfondimento, cfr. P. Morozzo della Rocca, Le discipline del ricongiungimento

familiare con il cittadino straniero e della coesione familiare con il cittadino italiano, in Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti giurisprudenziali, cit., p. 125 ss.

materia di diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere sempre preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, come previsto dall’articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

Tra i familiari che possono essere ricongiunti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del T.U. Imm., figurano:

- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciot- to anni, se non risulti già coniugato con un altro cittadino straniero re- golarmente soggiornante nel territorio nazionale (divieto di bigamia). Al coniuge è equiparato il partner dello stesso sesso unito civilmente, purché maggiorenne e non legalmente separato30;

- i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora sia esistente, abbia dato il suo consenso. Si considerano minori i figli di età inferiore ai 18 anni e sono equiparati ai figli i minori adottati, o affidati, o sottoposti a tutela. La minore età deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento familiare;

- i figli maggiorenni a carico se non possono provvedere per ragioni oggettive alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa dello stato di salute che comporta un’invalidità totale;

- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese d’origi- ne o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.

Un’ipotesi specifica è poi quella del ricongiungimento del genitore naturale del minore già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore (art. 29, comma 5, T.U. Imm.) e del genitore del minore non accompagnato a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato (art. 29-bis T.U. Imm.).

Si deve evidenziare che, qualora la minore età, la condizione di in- validità ovvero la condizione dei genitori ultrasessantacinquenni non

30. L’equiparazione è stata fatta a seguito dell’entrata in vigore dalla l. n. 76/2016, in tema di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Cfr. circolare del Ministero dell’Interno 5 agosto 2016, n. 3511.

possano essere documentati in modo certo mediante certificati o at- testazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta, o comunque quando sussistono fondati dubbi sull’autenticità della predetta documentazione, le rappre- sentanze diplomatiche o consolari, provvedono al rilascio di certifica- zioni ai sensi sulla base dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati, e delle verifiche e controlli ritenuti necessari31.

Come sopra anticipato, salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regio- nale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato in relazione al nu- mero dei familiari da ricongiungere32; c) di una assicurazione sanitaria

o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel terri- torio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo determinato.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, è inviata, telematicamente, al SUI presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente, che ne rilascia ricevuta. Verificata l’esistenza dei requisiti viene emesso ovvero negato il relativo nulla osta. Il rilascio quindi del visto nei confronti del familiare da ricongiungere, indicato nel relativo nulla osta, è subordinato all’effettivo accertamento dell’au- tenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazio- ne comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato

31. Cfr. art. 29, comma 1-bis, T.U. Imm. Tali accertamenti sono disposti ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2-bis del d.P.R. n. 394/1999.

32. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente: questo per favorire il ricongiungimento familiare anche nei casi in cui il singolo richiedente da solo non abbia un reddito sufficiente per richiederlo.

di salute. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di con- sentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

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