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Le innovazioni introdotte dal d.l n 113/

Emanuele Ross

7. Le innovazioni introdotte dal d.l n 113/

Se dunque, in base alla giurisprudenza di legittimità cui si è riferi- ta anche la Corte costituzionale, l’assetto della normativa precedente al d.l. n. 113/2018 costituiva attuazione del diritto di asilo, occorre a

questo punto valutare le innovazioni introdotte mediante quest’ultima normativa, al fine di comprendere se la previsione costituzionale possa ancora ritenersi – da un lato – come integrale attuazione dell’art. 10, comma terzo, Cost. e se – d’altro canto – essa introduca nuovi elementi identificanti il diritto d’asilo.

Il d.l. n. 113/2018 ha modificato la disciplina riguardante il permes- so di soggiorno per motivi umanitari (l’unico, si ricorda, derivante da normativa interamente nazionale), secondo i seguenti criteri.

In primo luogo, è stata abrogata (dall’art. 1, comma primo, lett. b) n. 2) la previsione relativa al rilascio del permesso per motivi umanitari (di cui all’art. 5, comma 6, T.U. Imm.): quel permesso, lo si ricorda, che veniva rilasciato nell’ipotesi di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»58.

Coerentemente con tale scelta, si è modificato (mediante l’art. 1, comma primo, lett. a) anche l’art. 4-bis, comma secondo, terzo pe- riodo, T.U. Imm., ove era stabilito che la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero non potessero realizzarsi nell’ipotesi di permesso di soggiorno “per richiesta di asilo, per pro- tezione sussidiaria, per motivi umanitari” (oltre che per altri motivi): il d.l. n. 113 elimina queste tre ipotesi, sostituendole con quella del permesso di soggiorno rilasciato «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gen- naio 2008, n. 25».

Anche quest’ultima disposizione è stata tuttavia sostituita: prima del- la novella, essa stabiliva – come già indicato – che la Commissione ter- ritoriale, in tutti i casi in cui non accogliesse la domanda di protezione internazionale ma al contempo ritenesse la sussistenza di “gravi motivi

58. Con riguardo specifico all’eliminazione del riferimento agli “obblighi costituzionali e internazionali dello Stato”, si ricorda che in sede di emanazione del decreto-legge il Pre- sidente della Repubblica ha inviato una missiva al Presidente del Consiglio, in cui si preci- sava che detti obblighi (recte: la necessità di rispettare gli stessi) restano fermi, «pur se non espressamente richiamati nel testo normativo», così come resta fermo «quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali as- sunti dall’Italia».

di carattere umanitario”, dovesse trasmettere gli atti al Questore per l’e- ventuale rilascio del permesso di soggiorno (quello abolito). Nella nuova formulazione, invece, la trasmissione degli atti da parte della Commis- sione territoriale al Questore può avvenire soltanto allorché ricorrano «i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»: vale a dire nelle ipotesi in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione (per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali) (punto 1), ovvero qualora esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura (punto 1.1.).

In sostanza, dunque, e con riferimento a questa parte, l’effetto della modifica legislativa è consistito nell’eliminazione del permesso di sog- giorno per motivi umanitari, sostituendolo con il permesso di soggior- no per protezione speciale59, ma limitando ulteriormente quest’ultimo

alle sole ipotesi di pericolo di persecuzione o di tortura.

Il d.l. n. 113 ha poi introdotto la previsione di un permesso di sog- giorno rilasciabile sulla base di motivi specifici, consistenti in: a) casi

speciali (che ricomprendono le tre fattispecie particolari di cui sopra, «dei

quali mantengono sostanzialmente invariata la portata», secondo quan- to affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.  194/2019); b) cure mediche (art. 19, comma 2, lettera d-bis); c) calamità (art. 20-bis); d) motivi di particolare valore civile (art. 42-bis)60.

Chiariamo intanto un punto: quest’ultimo permesso di soggiorno non ha nulla a che vedere con l’asilo, essendo rilasciato allo straniero

59. Secondo Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sent. n. 29459, 29460 e 29461 del 2019, cit., la protezione speciale è ora configurata come «norma di chiusura, in ideale con- traltare all’apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati nell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998».

60. Su tale intervento normativo v., fra gli altri, M. Benvenuti, Il dito e la luna. La protezione

delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il Decreto Salvini, in «Diritto,

Immigrazione e Cittadinanza», 1, 2019; C. Favilli, Il Re è morto, lunga vita al Re! Brevi note

sull’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in «Rivista di Diritto Internazio-

nale», 1, 2019, p. 164 ss.; M. Balboni, Abolizione della protezione umanitaria e tipizzazione dei casi

di protezione: limiti e conseguenze, in Il Decreto Salvini, F. Curi (cura di), Pisa, Pacini Giuridica,

2019, p. 19 ss. Per un approfondimento si veda anche il contributo di N. Morandi, Protezio-

ne internazionale, protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018, in questo Volume.

che «abbia compiuto atti di particolare valore civile». In particolare, l’art. 42-bis introdotto nel T.U. Imm. prevede che il Ministro dell’inter- no, su proposta del Prefetto competente, possa rilasciare tale permesso a favore dello straniero il quale abbia compiuto atti che, in termini ge- nerali, legittimano il riconoscimento di ricompense al valor civile di cui all’articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13. Si tratta, nello specifico, di casi in cui la persona, «scientemente esponendo la propria vita a ma- nifesto pericolo», abbia salvato altri da un imminente e grave pericolo, o abbia collaborato alla riduzione degli effetti negativi di un grave di- sastro, o abbia ristabilito l’ordine pubblico ovvero abbia contribuito al progresso della scienza o al bene dell’umanità, oppure, infine, abbia «te- nuti alti il nome ed il prestigio della Patria» (da intendersi come Italia, si immagina, e non la propria). È del tutto evidente che tale permesso, al di là di ogni valutazione in merito, non possa in alcun modo ascriversi al catalogo degli strumenti finalizzati alla tutela del diritto di asilo: eppure tale previsione è significativa della confusione della attuale situazione normativa, nella quale si mescolano in modo indifferenziato istituti giuridici previsti con finalità diverse e accomunati dal solo riferirsi agli “stranieri”.

Quanto agli altri permessi “nuovi”, quello “per cure mediche”61 (della

durata di un anno e rinnovabile) può essere rilasciato allo straniero che documenti di versare in «condizioni di salute di particolare gravità, ac- certate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sa- nitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza; quello “per calamità” (della durata di sei mesi e rinnovabile), viene rilasciato e rinnovato allo straniero che non possa rientrare nel Paese di apparte- nenza in condizioni di sicurezza a causa di una «situazione di contin- gente ed eccezionale calamità». Appartengono tali permessi all’ambito

61. Questo permesso non deve essere confuso con l’altro, sempre definito “per cure me- diche”, che può essere rilasciato a favore dello straniero che intende ricevere tali cure in Italia (analogo permesso può essere riconosciuto all’eventuale accompagnatore): tale permesso, previsto dall’art. 36 del T.U. Imm., non è stato modificato nella sua disciplina.

applicativo dell’art. 10, comma terzo, Cost.? La risposta può essere po- sitiva considerando il diritto di asilo riferito anche al diritto alla salute (e quindi a un diritto sociale) nonché riferito all’insieme dei diritti civili e sociali che potrebbero essere compromessi dall’essere costretti a vi- vere in una condizione di calamità: mentre è del tutto evidente che se si intendesse il diritto d’asilo limitato esclusivamente alle ipotesi di viola- zione di diritti politici (o come conseguenza di manifestazione di idee politiche), nulla avrebbe a vedere con esso tale permesso di soggiorno.

8. Le innovazioni introdotte dal d.l. n. 113/2018 producono

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