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La dicotomia stranieri regolarmente presenti sul territorio /stranieri privi di permesso di soggiorno

Francesca Biondi Dal Monte

6. Alcune chiavi di lettura La frammentazione della condizione giuridica dello straniero

6.3. La dicotomia stranieri regolarmente presenti sul territorio /stranieri privi di permesso di soggiorno

Infine, un’ulteriore dicotomia che sembra potersi individuare nell’a- nalisi della legislazione di riferimento è la distinzione tra stranieri re- golarmente presenti sul territorio e stranieri privi di permesso di sog- giorno. A tal proposito l’art. 2 T.U. Imm. prevede che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono rico- nosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle nor- me di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti74. Rientra

tra questi anche il diritto alla salute, in relazione al quale il legislatore ha tuttavia operato una distinzione tra quelle che sono le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti, da riconoscere anche allo straniero privo di permesso di soggiorno75, e la parità di trattamento rispetto ai

cittadini italiani, riconosciuta allo straniero iscritto al servizio sanitario nazionale76.

Inoltre, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività spor- tive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all’acces- so alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno «devono essere esibiti agli uffici della

74. Sul differente trattamento tra stranieri “regolari” e “non regolari”, cfr. E. Rossi, Da

cittadini vs. stranieri a regolari vs. irregolari. Considerazioni sull’evoluzione della disciplina giu- ridica dei non cittadini nell’ordinamento italiano, cit., p. 155, evidenzia come la legislazione

italiana si sia mossa su una linea che pare da un lato lasciare inalterata o leggermente avvici- nare la posizione degli stranieri regolari a quella dei cittadini, ma al contempo differenziare in modo netto la condizione degli stranieri irregolari da quella degli stranieri regolari.

75. Cfr. art. 35 T.U. Imm. 76. Cfr. art. 34 T.U. Imm.

pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati»77.

Peraltro la condizione giuridica dello straniero non regolarmente presente sul territorio è divenuta il centro di una serie di provvedimen- ti prevalentemente legati alla sicurezza e al controllo delle frontiere. Si può richiamare a tal proposito il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio, introdotto nell’ordinamento italiano nell’ambito del pacchet- to sicurezza del 200978. Tra le disposizioni contro le immigrazioni “clan-

destine” sono incluse alcune fattispecie di reato relative al trasporto di migranti, con obblighi a carico del vettore aereo, marittimo o terrestre e del comandante della nave79. Tra i vari reati figura anche la fattispecie

del dare alloggio o cedere, anche in locazione, un immobile ad uno stra- niero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, al fine di trarre ingiusto profitto80.

In questo contesto può richiamarsi anche la modifica adottata nel 2009 all’art. 116, comma uno, c.c., che richiedeva allo straniero che vo- lesse contrarre matrimonio in Italia la presentazione di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Tale modi- fica, volta a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”, è stata di- chiarata non conforme a Costituzione. La Corte ha, infatti, richiamato la necessità che le norme che regolano l’ingresso e soggiorno sul territorio siano «il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati dalle scelte legislati- ve in materia di disciplina dell’immigrazione, specialmente quando esse

77. Cfr. art. 6 T.U. Imm.

78. Si veda a tal proposito Corte cost., sent. n. 250/2010, ove la Corte – nel ritenere conforme a Costituzione tale previsione – ha evidenziato come l’ordinata gestione dei flussi migratori si presenti come un «bene giuridico ‘strumentale’, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici ‘finali’, di sicuro rilievo costituzionale, suscettibili di essere compromessi da fenomeni di immigrazio- ne incontrollata».

79. In relazione a tali previsioni si vedano le modifiche introdotte all’art. 12 T.U. Imm. dal d.l. n. 53/2019, convertito dalla l. n. 77/2019.

siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali, tra i quali certamente rientra quello di contrarre matrimonio»81.

La Corte ha inoltre chiarito la spettanza anche agli stranieri non re- golarmente soggiornanti dei diritti umani inviolabili, «sino a quando nei loro confronti non sia emesso ed eseguito un provvedimento di espul- sione, senza che ciò valga a legittimarne la presenza nel territorio dello Stato, oppure ad incidere sull’eventuale esercizio dell’azione penale per il reato di cui all’art. 10-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, qualora ne sus- sistano i presupposti»82. Più in generale, in tema di salute, la Corte ha

chiarito che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che pos- sano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». E questo “nucleo irriducibile” di tutela della salute «deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso»83. Del pari, in ma-

teria di tutela del diritto di difesa, la Corte ha precisato che «lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprender- ne il contenuto ed il significato»84. Al riguardo, la Corte ha dichiarato

l’illegittimità della previsione che non prevedeva, per lo straniero am- messo al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, la pos-

81. Cfr. Corte cost., sent. n. 245/2011.

82. Corte cost., sent. n. 299/2010. Proprio perché attinenti alla tutela di diritti umani fondamentali, non viola – a parere della Corte – il riparto di competenze fissato in Costitu- zione la legge regionale toscana, secondo la quale gli interventi socio assistenziali urgenti e indifferibili sono riconosciuti a tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, né la legge regionale campana, che assicura l’accesso ai centri di accoglienza a tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un’autonoma si- stemazione alloggiativa. Si veda rispettivamente Corte cost., sent. n. 269/2010 e n. 61/2011.

83. Corte cost., sent. n. 252/2001. 84. Corte cost., sent. n. 198/2000.

sibilità di nominare un proprio interprete85. Infine la Corte ha chiarito

che lo straniero, anche irregolarmente presente sul territorio, ha diritto di accedere alle misure alternative alla detenzione, alla luce dei principi costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione riedu- cativa della pena (artt. 2, 3 e 27, comma terzo, della Costituzione), i quali non tollerano alcuna legittima distinzione fondata sulla liceità, o meno, della presenza della persona nel territorio nazionale86.

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