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La dicotomia rifugiati / migranti economic

Francesca Biondi Dal Monte

6. Alcune chiavi di lettura La frammentazione della condizione giuridica dello straniero

6.1. La dicotomia rifugiati / migranti economic

Nel corso degli ultimi anni, la distanza tra migrazioni economiche e migrazioni forzate è andata sempre più accentuandosi nel discorso pub- blico, per quanto possa ritenersi assai sfumata nella pratica. Sia in ragione

47. Si riferisce alla nozione di “stratificazione civica” E. Barberis, P. Boccagni, Il lavoro so-

ciale con le persone immigrate, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, p. 52. A tal proposito

della crisi economica che della necessità di contenere gli arrivi irregolari sul territorio nazionale, si tende a distinguere in modo assai netto coloro che fuggono da persecuzioni o da guerre, da coloro che migrano in cerca di una vita migliore48: ai primi sarà riconosciuto lo status di “rifugiato”,

e quindi un diritto di ingresso e soggiorno sul territorio, i secondi sono invece ritenuti “semplicemente” migranti, e il loro ingresso e soggiorno sul territorio è rimesso alla discrezionalità degli Stati nazionali.

Più precisamente, nell’ambito del sistema europeo comune di asilo è stata introdotta la c.d. “protezione internazionale”, volta a ricomprende- re due status: quello di “rifugiato” e quello di beneficiario di “protezione sussidiaria”, entrambi riconducibili alla “migrazione forzata” o non vo- lontaria. Tra i presupposti del primo vi è, infatti, il timore fondato della persona di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale; per quanto riguarda invece il secondo, si richiede la sussistenza di fondati motivi per ritenere che, se la persona ritornasse nel paese di origine, cor- rerebbe un rischio effettivo di subire un grave danno49. In ragione del-

la natura forzata della migrazione, la condizione giuridica dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale si differenzia da quella degli altri migranti regolarmente soggiornanti sul territorio ed è parificata a quella del cittadino in alcuni settori rilevanti della vita sul territorio: in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali; in materia di assistenza sociale e sanitaria; in materia di alloggio. Essi hanno inoltre diritto di accedere al sistema di accoglienza denominato “Siproimi”50. Sono inoltre previste alcune facilitazioni per il

ricongiungimento familiare rispetto alla disciplina stabilita in via genera- le per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti51.

48. Sul punto D. Di Cesare, Stranieri residenti. Una filosofia della migrazione, Torino, Bollati Boringhieri, 2017, p. 122.

49. Per un approfondimento delle qualifiche in tema di protezione internazionale, si veda il contributo di N. Morandi in questo Volume.

50. Sul sistema di accoglienza dopo la riforma adottata con il d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. n. 132/2018, si veda il contributo di M. Giovannetti e L. Iuzzolini in questo Volume.

51. Tali condizioni di maggior favore, che discendono dalla direttiva 2004/83/CE, poi modificata dalla direttiva 2011/95/UE, sono state recepite in via estensiva (in termini di

Una distinta condizione giuridica è riconosciuta invece ai richie- denti asilo, e cioè ai migranti che hanno chiesto protezione ma non ancora ottenuto lo status di “rifugiato” o la protezione sussidiaria52.

Particolarmente lungo è, di fatto, l’arco temporale nel quale si svolge l’esame della domanda di asilo, che vede l’audizione del richiedente asilo da parte della Commissione territoriale competente, oltre all’e- ventuale fase giurisdizionale in caso di impugnazione del provvedi- mento emesso da quest’ultima53. In questo periodo il richiedente si

trova in una sorta di “limbo”, sospeso tra la possibilità di ottenere pro- tezione e quella di essere allontanato dal territorio.

I diritti e le prestazioni riconosciute allo straniero in questa fase di “transizione” presentano alcune peculiarità rispetto agli stranieri rego- larmente presenti sul territorio. Tra i profili maggiormente critici si se- gnala la questione relativa all’iscrizione anagrafica, oggetto di modifica da parte del d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. n. 132/2018, il quale ha disposto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costitui- sce titolo per l’iscrizione anagrafica54. La disposizione in questione ha

tutele) da parte del d.lgs. n. 251/2007, poi modificato dal d.lgs. n. 81/2014. In relazione alla parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale nel settore dell’assistenza sociale, cfr. Corte di giustizia dell’Ue, sent. 21 novembre 2018 (C-713/17).

52. Si segnala peraltro che all’esito della domanda di asilo è possibile ottenere anche for- me di protezione diverse da quelle di matrice UE. Si fa riferimento alla protezione uma- nitaria, cfr. N. Zorzella, La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1, 2018, p. 1 ss.; M. Acierno, La protezione umanitaria nel

sistema dei diritti umani, in «Questione Giustizia», 2, 2018, p. 99 ss., nonché dopo l’entrata

in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. n. 132/2018, M. Benvenuti, Il dito e la luna.

La protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto Sal- vini, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1, 2019, p. 1 ss.; C. Padula, Quale sorte per il permesso di soggiorno umanitario dopo il dl 113/2018?, in www.questionegiustizia.it, rubrica

“Diritti senza confini”.

53. Si segnalano peraltro le peculiarità del giudizio di protezione internazionale, con particolare riferimento alla valutazione di credibilità del richiedente asilo, su cui L. Minniti,

La valutazione di credibilità del richiedente asilo tra diritto internazionale, dell’UE e nazionale,

in www.questionegiustizia.it, rubrica “Diritti senza confini”.

54. Per un approfondimento, cfr. D. Consoli, N. Zorzella, L’iscrizione anagrafica e l’accesso

ai servizi territoriali dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo, in www.questionegiustizia.it, ru-

brica “Diritti senza confini”; E. Gargiulo, L’appartenenza negata: la residenza e i suoi significati,

tra ambivalenze interpretative e conflitti politici, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2,

originato differenti interpretazioni. A chi ha escluso l’iscrizione anagra- fica dei richiedenti asilo, anche alla luce delle circolari amministrative seguenti all’entrata in vigore della novella legislativa55, si sono opposte

letture volte ad offrirne un’interpretazione conforme a Costituzione56.

Alcuni giudici hanno invece ritenuto di sollevare questione di legittimità in via incidentale dinanzi alla Corte costituzionale57.

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