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Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il contratto di soggiorno

Giuseppe Delle Vergin

3. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e il contratto di soggiorno

Come anticipato, l’ingresso regolare del lavoratore straniero nel ter- ritorio dello Stato in linea di principio non è libero ma è subordinato all’approvazione del decreto flussi che fissa le quote di ingresso per la- voro. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordi- nato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene dunque nell’am- bito delle predette quote (art. 21, comma 1 del T.U. Imm.).

Per semplificare la procedura di ingresso per lavoro in ogni Provin- cia è stato istituito dal 2005 presso la Prefettura uno Sportello unico per l’immigrazione (SUI), responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. In particolare, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con un cittadino straniero residente all’estero deve presentare domanda di nulla osta al SUI della Provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa. A tal proposito sarà necessaria una previa verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità documentata per quel lavoro di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

Tale domanda deve contenere21: la richiesta nominativa di nulla

osta al lavoro; idonea documentazione sulla modalità alloggiativa per

20. Cfr. supra, nota 6.

21. La richiesta di nulla osta va inoltrata con procedura online compilando la relativa modulistica e va spedita solo con inoltro telematico (cfr. circolare del Ministero dell’Interno n. 23 del 8 novembre 2007 “Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione”). Si accede tramite

il lavoratore straniero; la proposta di contratto di soggiorno e le relati- ve condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazio- ne concernente il rapporto di lavoro.

Il SUI, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, se vi sono le condizioni e le prescrizioni del relativo contratto collettivo di lavoro, rilascia, in ogni caso, sentito il Questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma del decreto flussi e dell’articolo 21 T.U. Imm., e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero22, i

quali fatti i dovuti accertamenti, provvedono a rilasciare il visto di in- gresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dal SUI.

Entro otto giorni dall’ingresso, regola generale che vale sempre per ogni primo ingresso in Italia, lo straniero si reca presso il SUI che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che è trasmesso in copia all’autorità consolare ed al centro per l’impiego competente. A tal proposito si evidenzia che la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra il datore di lavoro e il lavoratore straniero costituisce un requisito essenziale per il rilascio del relativo permesso di soggiorno e incide sulla condizione giuridica e ammini- strativa del cittadino straniero23. Esso contiene la garanzia da parte del un’identità SPID, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018. Ai sensi dell’art. 22, comma 3, del T.U. Imm., qualora il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, questi può richiedere, presentando la documentazione relativa all’alloggio e la proposta di contratto di soggiorno, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte in liste previste da accordi o intese bilaterali con altri Paesi. Queste liste di lavoratori sono disponibili presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane del Paese di origine degli stranieri e vengono comunicate periodicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per diffonderle attraverso l’inserimento nel sistema informativo delle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL).

22. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Per i casi di rifiuto o revoca del nullaosta, cfr. art. 22, commi 5-bis e 5-ter, T.U. Imm.

23. In tema di contratto di soggiorno, cfr. L. Neri, Il lavoro, in Immigrazione, asilo e

datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edili- zia residenziale pubblica, nonché l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. Successivamente, effettuati i dovuti controlli, vie- ne rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato24.

La perdita del posto di lavoro non è motivo di revoca del permes- so di soggiorno al lavoratore straniero ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. In tali casi il lavoratore può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggior- no, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Occorre evidenziare che il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato25. Pe-

raltro, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, lo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale nei

24. L’art. 14 del d.P.R. n. 394/1999 precisa che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. A tal fine chiarisce che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale permette ad esempio l’esercizio di lavoro autonomo, previa la sussistenza del titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, nonché di attività in veste di socio lavoratore di cooperative. Il permesso per lavoro autonomo consente invece anche l’esercizio di lavoro subordinato, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto lavorativo è in corso, previa comunicazione, a carico del datore, alla DTL.

25. Sui profili penalistici, cfr. art. 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, T.U. Imm. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

confronti del datore di lavoro può ottenere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior perio- do occorrente alla definizione del procedimento penale26.

Infine, si deve chiarire che è possibile fare ingresso sul territorio na- zionale anche al di fuori della logica delle quote. In particolare, l’art. 27 del T.U. Imm.27 detta una disciplina speciale, sottratta alla logica delle

quote, per l’ingresso e il soggiorno di alcune particolari categorie di la- voratori stranieri in possesso di specifiche qualifiche professionali, per la variabilità dell’espletamento dell’incarico o perché collegati con strutture universitarie. Inoltre la disciplina delle quote annuali non si applica per alcune categorie di lavoratori la cui prestazione lavorativa è, per sua stes- sa natura, limitata nel tempo, quali i lavoratori alle dipendenze di orga- nizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano (ammessi tempora- neamente per adempiere a funzioni e compiti specifici o di formazione), i lavoratori dipendenti di imprese straniere temporaneamente trasferiti in Italia per effettuare prestazioni lavorative in esecuzione di contratti di appalto stipulati dal datore di lavoro estero, i lavoratori dello spettaco- lo e gli infermieri professionali assunti da strutture sanitarie pubbliche e private.

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