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Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Giuseppe Delle Vergin

7. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, già denominato carta di soggiorno, è un titolo dal carattere “rafforza- to” perché attesta una significativa integrazione da parte del cittadino straniero e lo autorizza di fatto a permanere in Italia a tempo inde- terminato (salvo revoca). Si pone a metà strada tra il permesso di sog- giorno ordinario e la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione. Tale titolo è disciplinato dall’art. 9 del T.U. Imm. e può richiederlo il cittadino straniero, per sé e per i propri familiari, in presenza dei seguenti requisiti:

• possesso, da almeno cinque anni36, di un permesso di soggiorno

in corso di validità;

36. Nel calcolare i cinque anni non di tiene conto dei soggiorni c.d. di breve durata (turismo, affari, studio…) e di quelli relativi a missioni speciali di natura diplomatica. Le assenze del cittadino straniero dal territorio italiano non interrompono la durata del periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che l’interruzione non sia dipesa da gravi e documentati motivi quali obblighi militari, problemi di salute, gravi e comprovati motivi (cfr. art. 9, comma 6 T.U. Imm.) Il calcolo del periodo di soggiorno dei cinque anni parte dalla data del rilascio del primo permesso, eccetto per i titolari di protezione internazionale, per i quali la durata quinquennale del soggiorno viene calcolata dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale (art. 9, comma 5-bis, T.U. Imm.). Il requisito della permanenza quinquennale nel territorio nazionale si applica anche al coniuge e ai figli minori conviventi del richiedente il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (Cfr. circolare Ministero Interno n. 122106 del 6 settembre 2019).

• reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficien- te secondo i parametri per il ricongiungimento familiare come indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b);

• possesso di un alloggio idoneo37;

• conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A238.

Tale titolo può essere rilasciato anche allo straniero titolare di pro- tezione internazionale, con alcune previsioni di favore39.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tem- po indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Non deve essere rinnovato ma solo aggiornato (es. per variazione di residenza di città) ed è valido come documento di identificazione personale per 5 anni.

Non possono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornan- ti di lungo periodo i titolari di un permesso di soggiorno rilascio per i seguenti motivi: studio o formazione professionale; protezione tempo- ranea, cure mediche o casi speciali o eccezionali40; richiesta protezione

37. Con riferimento all’alloggio idoneo si prevede che esso rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Sulla rilevanza dell’abitazione per l’ingresso e il soggiorno dello straniero sul territorio si rinvia in questo Volume al contributo di E. Vivaldi.

38. La conoscenza della lingua italiana livello A2 può essere dimostrata tramite certificazione rilasciata da un ente riconosciuto (CTP, Università degli studi di Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri), tramite copia conforme all’originale del diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, o laurea oppure iscrizione universitaria (corso di laurea, dottorato, master) oppure, se non in possesso di tali attestati o documenti, tramite il superamento di apposito test di conoscenza di lingua italiana disciplinato dal decreto del Ministro dell’Interno del 4 giugno 2010. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità dovrà allegare, alla documentazione richiesta, la certificazione rilasciata da medico legale della apposita struttura sanitaria pubblica e non dovrà effettuare il test.

39. Si prevede ad esempio che il titolare di protezione internazionale non debba dimostrare il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale, che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 140/2005, si prevede che concorra alla determinazione del reddito la disponibilità di un alloggio concesso gratuitamente a fini assistenziali, ma solo nella misura del 15% dell’importo previsto. Inoltre non è richiesta la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio.

40. Si fa riferimento ai titolari dei permessi di soggiorno disciplinati dal T.U. Imm. agli articoli: 18 protezione sociale, 18-bis per vittime di violenza domestica, 20-bis calamità naturali,

internazionale se in attesa di una decisione definitiva; soggiorni di breve durata per motivi di carattere temporaneo (es. lavoro stagionale, distac- co, lavoro alla pari…); coloro che godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla conven- zione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizza- zioni internazionali di carattere universale. Anche la pericolosità per l’or- dine pubblico o la sicurezza dello Stato impedisce il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può comunque essere revocato nei seguenti casi: se è stato acquisito fraudo- lentemente; in caso di provvedimento di espulsione nei limitati casi in cui può essere disposta41; se è in corso un procedimento penale o è stata

pronunciata una sentenza di condanna, anche non definitiva, in segui- to a gravi reati; quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio e lo straniero diventi pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell’Unione europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore ai sei anni.

22, comma 12-quater particolare sfruttamento lavorativo, e 42-bis, nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 o che hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta.

41. L’espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; nei casi di soggetti dediti ad attività terroristiche, anche internazionali (articolo 3, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n.144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155); nel caso di soggetti dediti a traffici illeciti, sfruttamento della prostituzione e traffico di stupefacenti (categorie indicate all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), ovvero soggetti appartenenti ad associazioni di tipo mafioso (articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575). Qualora si debba procedere all’espulsione del titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, si tiene conto anche dell’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell’espulsione per l’interessato e i suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo che non debba essere espulso è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del T.U. Imm.

Il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo gode di tutti i diritti del cittadino straniero regolarmente sog- giornante nel territorio dello Stato, e inoltre può fare ingresso nel terri- torio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale e svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa su- bordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero42. Lo straniero può inoltre usufruire delle

prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubbli- ca, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’ef- fettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale. Tale previsione risulta particolarmente rilevante ai fini dell’accesso al sistema di welfare a livello nazionale e locale. Si prevede inoltre che il titolare di tale permesso di soggiorno partecipi alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Per tale ragione è sempre opportuno per il cittadino straniero richiedere il permesso di soggiorno UE per soggior- nanti di lungo periodo al maturarne dei requisiti. Si ricorda inoltre, come sopra chiarito, che tale documento garantisce una maggiore stabilità per il soggiorno, evitando la dimostrazione annuale o biennale dell’esistenza degli elementi necessari al rinnovo del titolo ordinario di soggiorno, in particolare il reddito e l’alloggio idoneo43.

42. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno. Si fa inoltre presente che la legge n. 97/2013 (c.d. Legge comunitaria 2013), ha modificato il d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico Impiego), estendendo l’accesso al settore pubblico anche ad alcuni cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, tra questi i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’accesso al pubblico impiego è consentito solo per le mansioni che non implichino esercizio di pubblici poteri, ovvero non riguardino la tutela dell’interesse nazionale.

43. Contro il rifiuto del rilascio o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere proposto un ricorso al TAR entro 60 giorni dal provvedimento di diniego o revoca.

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