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L’art 223-15 del codice penale francese

PROFILI COMPARATISTIC

1. La scelta favorevole all’incriminazione: le esperienze di Francia, Belgio e Repubblica Ceca.

1.1.1. L’art 223-15 del codice penale francese

Questo capitolo è riservato ad una sintetica analisi comparata delle discipline di tutela dell‟integrità psichica, adottate in alcuni Paesi europei. La trattazione prende avvio dall‟analisi della legislazione francese, belga e, da ultimo, della Repubblica Ceca.

La Francia, tradizionalmente considerata il paese della laicitè, si pone da lungo tempo in prima linea nel lavoro di ricerca sul fenomeno settario. È retrodatabile al 1983 il primo rapporto ufficiale sul tema, dotato di un apprezzabile approfondimento e redatto dal deputato Alain Vivien su personale incarico del Primo Ministro839. L‟interessante documento, intitolato “Les sectes en France: Expression de la libertè

morale ou facteurs de manipulations?”840, conteneva un inquadramento generale del fenomeno settario, oggetto di accurata indagine. Va ad esso riconosciuto il pregio di aver attirato l‟attenzione dell‟opinione pubblica e del mondo politico su un tema tanto complesso, avanzando anche alcune proposte per far fronte alle problematiche, soprattutto di ordine pubblico, sottese all‟argomento in esame. Tuttavia, tale documento non ebbe alcun seguito. Risale a circa dieci anni dopo la mozione Guyard841, adottata all‟unanimità dall‟Assemblea Nazionale, che istituì una commissione di inchiesta, incaricata di compiere un aggiornato studio sulle sette e di sollecitare, eventualmente, una appropriata modificazione dei codici in vigore. Il rapporto, denominato “Les Sectes

839 Non si trattava di un rapporto parlamentare vero e proprio, poiché era stato commissionato di persona

dal Primo Ministro a Vivien. SAUCHELLI, F., Le sette ed i nuovi movimenti religiosi nei rapporti

parlamentari e nella giurisprudenza europea, tesi dottorale diretta dal Ch.mo Prof. Josè T. Martin de

Agar, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2005, p. 10

840 VIVIEN, Les sectes en France: expression de la liberté morale ou facteurs de manipulation?, Paris,

La documentation Nationale, 1985.

841 Dal nome del suo promotore, M. Jacques Guyard, e dal gruppo socialista. SAUCHELLI, F., op.cit., p.

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en France”842 e presentato alla Presidenza della Assemblea Nazionale il 22 dicembre 1995, fu accompagnato da una maggiore risonanza, stimolando un notevole interessamento anche da parte dell‟opinione pubblica. La relazione conteneva una dettagliata analisi classificatoria del fenomeno settario. Nella conclusione, si consigliava una statica conservazione della legislazione vigente, ritenendo non necessari nuovi interventi legislativi specifici sul tema843. Al contrario, si individuavano quattro direzioni alternative verso cui orientare l‟intervento politico-criminale. Si sosteneva che fosse necessario un miglioramento qualitativo della conoscenza del fenomeno in parola844, si sottolineava l‟opportunità di un‟applicazione più rigida della legislazione vigente, di alcune innovazioni normative di ridotta portata e di un adeguato supporto e protezione per le vittime di questi fenomeni845. Si escludeva, comunque, la convenienza di introdurre nel codice penale un nuovo delitto dedicato alla “manipolazione mentale”. Prendendo pienamente atto delle notevoli difficoltà incontrate nei plurimi tentativi epistemologici di definizione sociologica e giuridica del fenomeno settario846, che appariva oltremodo scivolosa, tanto da impedire all‟interprete di distinguere con certezza le organizzazioni che compiessero attività riprovevoli da realtà eterogenee del tutto lecite, si evidenziava quanto risultasse complicato dirigere l‟attenzione penal- repressiva in una univoca e sicura direzione. Il decreto n. 96-387 del 9 maggio 1996 istituì, peraltro, un Osservatorio interministeriale sulle sette847 che ha proseguito l‟attività di indagine in materia. Le preziose risultanze degli studi dell‟Osservatorio

842

Assemblée Nationale, Les Sectes en France. Rapport fait au nom de la Commission d‟Enquête sur le

Sectes (document n. 2468), Paris, Les Documents d‟information de l‟Assemblée Nationale,1996.

843 SAUCHELLI, F., op.cit., p. 22.

844 Dando deciso impulso a campagne di educazione e sensibilizzazione, rivolte alle scuole, ai giudici,

all‟amministrazione pubblica, sia con l‟aiuto dei movimenti anti-sette, sia attraverso l‟istituzione di organismi governativi specializzati. CERANTO, C.; Le manipolazioni mentali: un vuoto di tutela nel

nostro ordinamento, tesi di laurea, Padova, a.a. 2008-2009, p. 125.

845 CERANTO, C.; Le manipolazioni mentali: un vuoto di tutela nel nostro ordinamento, tesi di laurea,

Padova, a.a. 2008-2009, p. 123.

846 “Nel citato rapporto, più precisamente, la proteiforme fenomenologia dei singoli movimenti religiosi

viene sintetizzata nelle seguenti caratteristiche: una dottrina che coinvolge l'intera vita di una persona; un sistema comportamentale onnipervasivo che si impone quale elemento di rottura con i valori e le abitudini di vita ordinari, fede cieca in un leader carismatico a cui spesso vengono attribuiti poteri divini; alto livello di coesione della comunità; isolamento dalle persone e dalle istituzioni esterne; capacità coercitive del gruppo, stimolanti la paura di sanzioni. La chiave di volta dell'intero edificio settario, sarebbe, poi, costituita dal quel processo di riforma del pensiero nell'adepto, da quella sorta di lavaggio del cervello che viene assunto quale prodotto ed insieme strumento tipico dei gruppi, e, dunque, quale principium individutionis della loro portata strutturalmente "deviante"”. Cit., PADOVANI C.; Nuovi movimenti religiosi e tutela penale: la renaissance della manipolazione mentale nell'esperienza francese e italiana, 2002, in www.cesap.net.

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Interministeriale hanno contribuito a mettere in evidenza, nel 1997848, l‟ampia diffusione del fenomeno settario, stimolando inoltre delle proposte di intervento normativo: si raccomandava di permettere, attraverso una interpolazione del codice di procedura penale, alle associazioni di tutela delle vittime delle sette di costituirsi parte civile all‟interno dei relativi processi penali. Inoltre, si riteneva opportuno regolare in maniera più rigida e dettagliata, con una legge sul contratto di associazione, la formazione e le attività concrete dei gruppi settari, in modo da sorvegliarne in maniera più intensiva e trasparente l‟operato849

. Infatti, in passato, una legge del 1901, aveva previsto il riconoscimento della personalità giuridica di ogni organizzazione religiosa, attraverso una semplice procedura priva di controlli da parte dello Stato850. Tale soluzione appariva decisamente troppo lassista agli occhi dei relatori di fine secolo, che intendevano proporne un superamento. Nel giugno del 1999 fu pubblicato un nuovo rapporto, che stavolta poneva l‟accento sulle fondamenta economico-finanziarie, spesso truffaldine, delle compagini settarie851.

Tra il 1999 e il 2000 si è originato un acceso dibattito parlamentare852, vero e proprio culmine della c.d. lucte contre les sectes francese, il cui frutto è ancora oggi apprezzabile nella c.d. legge About-Picard del giugno 2001 (dal nome dei suoi promotori). Essa fu votata con la presenza in aula di una percentuale bassissima di parlamentari: solo il 3% di loro aveva scelto di partecipare alla seduta853. Questo intervento legislativo era rivolto a “rinforzare la prevenzione e la repressione dei

movimenti settari”854. Come osserva Durand, l‟espressione “mouvement sectaire” a cui si faceva riferimento nel titolo, tuttavia, non ha trovato collocazione nel testo della legge855. Inoltre, il progetto di legge non risultò scalfito dalle varie critiche a lui rivolte, in special modo sotto il profilo terminologico. La sola modifica apportata fu il rifiuto del termine “manipolazione mentale”, sostituito dalle espressioni sostanzialmente

848 Observatoire interministériel sur les sectes. Rapport annuel 1997; La documentation Francaise, 1997. 849 SAUCHELLI, F., op.cit., p. 30. 850 CERANTO, C.; op.cit., p. 127. 851 CERANTO, C.; op.cit., p. 126. 852 SAUCHELLI, F., op.cit., p. 22.

853DI MARZIO, R.; Libertà di coscienza in Francia “un bilancio inquietante”, CAP LC 2013,

consultabile in http://www.dimarzio.info/it/docum/finish/27-discriminazione/302-liberta-di-coscienza-in- francia.html, p. 15.

854 Loi 2001-504 du 12 juin 2001, pubblicata sul sito internet

http://www.unadfi.org/action_etat/textes_pouvoirs. Loi tendant à renforcer la prévention et la répression

des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l‟homme et aux libertés fondamentales.

855 DURAND, Chronique de droit civile ecclésiastique, in L‟année canonique, 43, 2001, 309: “en réalité,

l‟expression “movement sectaire”n‟a pas été insérée dans le corp du texte de cette loi, mais ne figure dans le titre”.

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equivalenti ma maggiormente tollerate di “mettere in stato di soggezione” e “soggezione

psicologica”856. In ogni caso, indipendentemente dalle precisazioni terminologiche, l‟esperienza del 2001 testimonia come il sistema francese, nel pieno rispetto del principio di laicità che caratterizza il dettato costituzionale, abbia avvertito l‟esigenza di una più completa tutela penale dell‟individuo nei confronti di fenomeni plagiari. L‟art. 1 della legge dispone che: “Qualsiasi ente [riconosciuto o no] […] che persegua attività

aventi come scopo o per effetto la creazione, il mantenimento o lo sfruttamento della soggezione psicologica […] può essere bandito…”. L‟art. 20, che inserisce nel codice

penale l‟art. 223-15-2, recita: “Viene punito con anni tre di reclusione e 2.500.000

Franchi d‟ammenda l‟abuso fraudolento dello stato d‟ignoranza o della situazione di debolezza sia di un minorenne, sia di una persona della quale è manifesta o conosciuta all‟autore la particolare vulnerabilità, dovuta all‟età, ad una malattia, infermità, deficienza fisica o psichica o allo stato di gravidanza, sia di una persona in stato di soggezione psicologica o fisica risultante dall‟esercizio di pressioni gravi o reiterate, oppure di tecniche idonee ad alterare il suo giudizio, per condurre tale minore o tale persona ad un atto o ad un‟omissione per lui gravemente pregiudizievole”857

. La pena risulta inasprita se il fatto viene commesso da “dirigenti di fatto o di diritto di un

gruppo, che conduce attività con lo scopo o l‟effetto di creare, mantenere o di sfruttare la soggezione psicologica o fisica delle persone che partecipano a tali attività”858. Attraverso detto intervento legislativo, si è quindi modificata la disciplina vigente, introducendo nuove sanzioni e nuove fattispecie di reato ad hoc: il fulcro della legge consiste proprio nella creazione di un apposito titolo di reato, che incrimina la “manipolazione mentale”. Infatti, a fianco della tutela dei minori e delle persone che si trovino in uno stato di particolare vulnerabilità (in questo caso già preesistente rispetto all‟intervento illecito del soggetto attivo), si inserisce il riferimento specifico alle situazioni di riduzione in stato di soggezione, condizione che la dottrina ricollega incontestabilmente al concetto di “manipolazione mentale” (e alla sua causazione da parte del reo)859. In questo modo, si è scelto di adattare alla fenomenologia delle “sette coercitive” e all‟esigenza della tutela della personalità degli individui che siano soggetti alle tecniche di manipolazione mentale la figura della circonvenzione dei minori (che

856 DI MARZIO, R.; Libertà di coscienza in Francia “un bilancio inquietante”, CAP LC 2013,

consultabile in http://www.dimarzio.info/it/docum/finish/27-discriminazione/302-liberta-di-coscienza-in- francia.html, p. 13.

857 Legge N. 2001-504 del 12 giugno 2001 NOR JUSX9903887L.

858 NISCO A.; La tutela penale dell‟integrità psichica, Torino, Giappichelli, 2012, p. 130, cit. nota 75. 859

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già compariva nell‟art. 406 c.p. del 1810 e nell‟art. 313-4 del c.p. del 1994, quest‟ultimo abrogato proprio a seguito dell‟intervento innovativo della legge in parola)860

. Analizzando più approfonditamente la fattispecie astratta, osserviamo che essa richiede non solo una condotta consistente in un insieme di atti reiterati e gravi che costituiscano un processo di assoggettamento della vittima, ma anche uno specifico risultato provocato da queste azioni, ossia la riduzione in uno stato di soggezione fisica o psichica. Infine, si richiede la presenza di un pericolo a cui la vittima venga esposta, consistente nella induzione della stessa a compiere un‟azione o omissione non solo contraria ai suoi interessi, ma addirittura “gravemente pregiudizievole” per se stessa.

La dottrina è unanime nel ritenere lo stato di soggezione, fulcro dell‟intera fattispecie, discendibile esclusivamente dal consenso della vittima, reso viziato dall‟opera di manipolazione. Il titolo di reato così introdotto appare, evidentemente, affetto da problemi di indeterminatezza, che colpiscono sia la condotta (essendo state bersaglio di numerose contestazioni e incertezze ermeneutiche i concetti di “pressioni”, lette come azioni idonee a superare la resistenza normalmente o eventualmente opposta dal target, e di “tecniche idonee ad alterare il giudizio”, dove con “giudizio” si potrebbe intendere sia la capacità di discernimento, sia la capacità di discernimento critico861), sia il fattore in cui si estrinseca il dolo specifico (appunto, la “soggezione”), sia il risultato dell‟azione illecita, considerando, da una parte, che esso non si sostanzia necessariamente in un pregiudizio patrimoniale (è infatti sufficiente che si compromettano genericamente gli interessi della persona) e, dall‟altra, che non è chiaro se si tratti di un pregiudizio reale o anche solo potenziale862. Interessante è constatare, quando si affronta l‟analisi dell‟art. 223-15-2, il ricorso all‟elemento soggettivo del dolo specifico, a cui la condotta manipolatrice deve essere finalisticamente orientata. Ad esso sembrerebbe essere affidato il compito di individuare in maniera sufficientemente determinata e sicura i contorni della disposizione e specialmente della condotta, altrimenti troppo sfuggente863. Ciò nonostante, gli elementi della fattispecie astratta sembrano, in definitiva, non riuscire ad integrarsi e ad illuminarsi a vicenda, abbandonando l‟incriminazione ad un irrimediabile vizio di indeterminatezza che la porta a collidere col fondamentale principio di legalità, con esiti di disapplicazione pratica. Difatti, le controversie giudiziali insorte su questa fattispecie sono oltremodo

860 Ivi, p. 131. 861 Ivi, p. 132. 862 Ivi, p. 133. 863 CERANTO, C.; op.cit., p. 131.

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scarse e, comunque, coinvolgono solitamente NMR di piccole dimensioni, e quindi più deboli in quanto frequentemente impossibilitati a potersi permettere un‟assistenza legale di primo livello864. Ciò contribuisce a sollevare dubbi circa l‟adeguatezza della norma dal punto di vista politico-criminale, anche a fronte dell‟effetto fortemente discriminante che, come abbiamo appena osservato, essa ha di fatto sortito, riuscendo ad intercettare e punire solo una minima parte del fenomeno. Sono state previste, altresì, la possibilità di scioglimento giudiziario865 e la responsabilità penale delle persone morali866. Inoltre, seguendo il consiglio del rapporto del 1997 dell‟Osservatorio Interministeriale, è stata riconosciuta alle associazioni di difesa delle vittime delle sette la facoltà di costituirsi parte civile. Allo stesso tempo, tuttavia, si è impedito il proselitismo alle “persone morali” che erano state in precedenza raggiunte da sentenza di condanna per titoli di reato espressamente elencati nella legge, selezionati tra quelli solitamente più ricorrenti in tale contesto867.

La censura rivolta alla Francia, criticata aspramente anche dagli Stati Uniti e da diversi esponenti delle Chiese maggioritarie, insiste soprattutto sulla considerazione di fatto che forgiare una norma che si incentri su nozioni prive di uno status scientifico accettato e consolidato apra la strada a decisioni arbitrarie in sede giudiziale, permettendo ai giudici di punire delle mere idee, giudicate tanto assurde da potervi aderire solo sotto l‟influsso della “manipolazione mentale868

. Contro il provvedimento legislativo in parola, i Testimoni di Geova proposero ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo, lamentando la sua spiccata portata discriminatoria. Tuttavia, esso fu ritenuto inammissibile dalla Corte869. Poco dopo l‟innovazione normativa del 2001, nel novembre 2002 l‟Assemblea Parlamentare del Consiglio d‟Europa tornò a manifestare perplessità, censure e preoccupazioni sulla situazione francese, concludendo

864 https://www.cesnur.org/2005/brainwash_03.htm.

865 Le autorità possono procedere a disporre lo scioglimento dell‟ ente “persona morale”, a seguito di una

sua condanna penale per aver posto in essere attività aventi per scopo o per effetto di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o fisica di persone che vi partecipino, o di una condanna penale dei suoi dirigenti, di fatto o di diritto, per uno dei reati elencati nella legge. CERANTO, C.; op.cit., p. 130.

866 Più nel dettaglio, si è introdotta la pena della dissoluzione per le persone morali recidive nell'essere

condannate per alcuni gravi reati elencati ed ha inasprito le pene previste per altri titoli criminosi, come la truffa, l'esercizio illegale della professione medica e l'omissione di soccorso, laddove perfezionati nell'ambito di una attività esercitata da 'personnes morales'. SAUCHELLI, F., op.cit., p. 31.

867 SAUCHELLI, F., op.cit., p. 31. Tra questi, si annoverano: attentato alla vita o alla integrità fisica o

psichica della persona, messa in pericolo dell‟ individuo, attentato alle sue libertà, alla sua dignità, alla sua personalità; messa in pericolo di minori; esercizio illegale della medicina o della farmacologia; pubblicità fraudolente. CERANTO, C.; op.cit., p. 131, nota 171.

868 INTROVIGNE, M. Legge sul plagio, capriccio liberticida della Casa per le libertà, articolo su "il

Foglio", 19 marzo 2004.

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con una formula lapidaria: “L‟Assemblea invita il Governo francese a rivedere tale

legge”870. Questo suggerimento, tuttavia, non fu mai accolto dal legislatore d‟oltralpe. Già prima della promulgazione della legge, peraltro, si erano levate voci dissidenti: tra queste, quella di Dalil Boubakeur, Rettore della Moschea di Parigi, che dichiarò: “L‟istituzione di un reato di manipolazione mentale equivarrebbe a mettere in grave

pericolo le relazioni tra società e religione”871. Anche oltreconfine, dall‟Europa, molti manifestavano perplessità: cinquanta membri dell‟Assemblea Parlamentare del Consiglio dell‟Europa, nell‟aprile 2001, attirarono l‟attenzione dell‟Europa sul fatto che “tale proposta di legge potrebbe portare con sé la violazione di criteri internazionali ed

europei sui diritti dell‟uomo”872

. La Francia, dal 2002 in poi, è stata bersaglio di alcune condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo. In particolare, la Corte, nella recente sentenza del 30 giugno 2011, in cui la condannò per violazione dell‟articolo 9 CEDU (diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione) si espresse in questi termini: “La corte ricorda che […] il diritto alla libertà di religione come lo

intende la convenzione esclude tutti gli apprezzamenti sulla legittimità dei credi o sulle modalità di espressione degli stessi”873. Al momento della promulgazione della legge, non mancarono, tuttavia, commenti entusiasti ed assolutamente favorevoli rispetto alla svolta repressiva francese (per esempio da parte della Cina)874. La Francia fu ammonita, per la sua controversa scelta incriminatrice, anche dall‟ONU. In un estratto delle conclusioni del rapporto presentato da Asma Jahangir, Relatrice speciale sulla Libertà di Religione e Opinione relativamente alla “Missione sulla Francia” del 2005, si legge di come “le misure adottate dalle autorità francesi abbiano provocato situazioni in cui il

diritto alla libertà di religione e coscienza dei membri di certi gruppi, sia stato indebitamente limitato. Inoltre, la condanna pubblica di alcuni di questi gruppi e la stigmatizzazione dei loro membri sono sfociate in certe forme di discriminazione,

870 Risoluzione 1309 (2002) – Libertà religiosa e minoranze religiose in Francia. 871 Sito Internet del Senato francese www.senat.fr/rap/l00-192/l00-192_mono.html 872

Consiglio d‟Europa – Assemblea Parlamentare – Doc. 9064 Rev. – Dichiarazione scritta n. 321 –

Libertà religiosa e minoranze religiose in Francia.

873 DI MARZIO, R.; Libertà di coscienza in Francia “un bilancio inquietante”, CAP LC 2013,

consultabile in http://www.dimarzio.info/it/docum/finish/27-discriminazione/302-liberta-di-coscienza-in- francia.html, p. 38.

874 “La Cina apprezza la lotta contro le sette in Francia. Il governo cinese, impegnato in una spietata

serie di misure restrittive per i membri delle sette – il responsabile principale di una setta simile ai Falung Gong per la Provincia di Hunan (centro sud) è appena stato condannato a 7 anni di prigione – ha elogiato attraverso Il Quotidiano del Popolo, organo del partito, l‟azione della Francia nella lotta contro le sette. Secondo le autorità cinesi, la Francia ha la “prima legge al mondo puntata in maniera chiara e diretta sulle sette”.” La Croix, 11 settembre 2001, in DI MARZIO, R.; Libertà di coscienza in Francia “un bilancio inquietante”, CAP LC 2013, consultabile in http://www.dimarzio.info/it/docum/finish/27-discriminazione/302-liberta-di-coscienza-in-francia.html.

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specialmente nei confronti dei loro figli”875. Inoltre, si raccomanda al Governo di adottare un atteggiamento più tollerante e garantista nei confronti dei diritti dei cittadini, e di “vigilare più attentamente le campagne di prevenzione condotte in tutta la Francia

da iniziative private o da organizzazioni patrocinate dallo Stato, in particolare nell‟ambito del sistema scolastico, per evitare che i figli dei membri di tali gruppi ne patiscano”876.

1.1.2. Ricostruzione culturale delle possibili motivazioni alla base della

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