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Plagio e maltrattamenti contro familiari o convivent

argomentazioni critiche della Corte Costituzionale nella pronuncia n 96/1981.

2. Il plagio nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dopo l’intervento della Corte Costituzionale

2.9. Plagio e maltrattamenti contro familiari o convivent

Non di rado la giurisprudenza ha affrontato i casi di manipolazione psichica ipotizzando l‟integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, ex art. 572 c.p. Difatti, questa disposizione viene fatta tradizionalmente oggetto di interpretazione estensiva, in modo da rendere gli elementi costitutivi della fattispecie particolarmente elastici ed utili ad adattarsi ai casi in parola. Il termine “maltrattamenti” si presta a comprendere “stati di segregazione, di asservimento psicofisico, di eccessivo

affaticamento o punizioni reiterate”739, non essendo necessario che ogni azione in cui si sostanzi la condotta integri, in sé, un‟ipotesi di reato740. Deve trattarsi indubbiamente di una sopraffazione sistematica741 tale da rendere la relazione tra soggetto passivo e attivo

735 Corte d‟Appello di Torino, 21 maggio, 1985, in Giur. mer., cit., p. 364 ss.

736 Anche l‟art. 359 del codice penale del Granducato di Toscana contemplava un‟aggravante per chi

avesse sottratto arbitrariamente all‟autorità domestica un minore di quattordici anni perché professasse una religione diversa da quella in cui era nato: si trattava del c.d. plagio religioso. USAI, A., op.cit., p. 319.

737 PESTELLI G.; Diritto penale e manipolazione mentale: dalla incostituzionalità della fattispecie di

plagio (art. 603) alle odierne prospettive di tutela, 2010, voce Plagio, in Trattato di diritto penale, a cura

di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, VIII, Torino, 2010, 623 – 680, p. 666.

738 In tal senso, MARINI, G., Delitti contro la persona, Giappichelli, Torino, cit., 257. Cfr.

MANTOVANI, F., Diritto penale, Parte speciale, I, Delitti contro la persona, cit., 273 ss.

739 USAI, A., op.cit., p. 328. 740

Circa il rapporto tra eventuali reati concorrenti con quello di maltrattamenti in famiglia, si veda BERNICCHI, F.M.; Reato di maltrattamenti e assorbimento di altre fattispecie - Cass. Pen. 5300/15, in www.personaedanno.it, cit.: “per costante giurisprudenza "Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe

i delitti di percosse e minacce anche gravi, ma non quelli di lesioni, danneggiamento ed estorsione, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati" (da ultimo Sez. 2, n. 15571 del 13/12/2012 - dep. 04/04/2013, Di Blasi, Rv. 255780)”.

741 GASPARRE A.; Maltrattamenti in famiglia: il nodo dell'abitualita' - Cass. pen. 15143/2014, in

www.personaedanno.it, cit.:“è necessario evidenziare la volontà dell'agente di avvilire e sopraffare le

vittime, così da ricondurre ad unità gli episodi che integrano - nel loro complesso - il reato di aggressione alla sfera morale e materiale delle persone componenti la famiglia”. “Si tratta di fatti che potrebbero avere connotati di natura commissiva od omissiva e che si reiterano nel tempo determinando nel soggetto passivo una discrepanza psicologica, morale o fisica”. MENICATTI, C.; Fenomeno e profilo criminologico dei maltrattamenti in famiglia - Cass. Pen. 10901/17, in www.personaedanno.it.

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globalmente e abitualmente vessatoria e intollerabile742. Il delitto in parola assume quindi la funzione di proteggere la totale personalità dell‟individuo743

, in rapporti caratterizzati da un‟asimmetrica posizione di supremazia di un soggetto su di un altro744. Anche l‟espressione “famiglia” è da tempo oggetto di una lettura ampia e flessibile da parte della dottrina e giurisprudenza dominanti, che qualificano come tale ogni consorzio di persone tra le quali, per consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità della convivenza e della coabitazione745. Vi possono rientrare, così, anche le mere relazioni continuative o abituali tra reo e vittima, o anche solo rapporti di stretta relazione746. L‟eventualità che la condotta criminosa

742 PESTELLI G.; Diritto penale e manipolazione mentale: dalla incostituzionalità della fattispecie di

plagio (art. 603) alle odierne prospettive di tutela, 2010, voce Plagio, in Trattato di diritto penale, a cura

di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, VIII, Torino, 2010, 623 – 680, p. 667.

743 PUNTILLO T.; Brevi note sul reato di maltrattamenti in famiglia – Cass. 50333/13, in

www.personaedanno.it, cit.: “L‟ interesse protetto dal reato di cui all'art. 572 c.p. è la personalità del

singolo in relazione al rapporto che lo unisce al soggetto attivo. Il reato vuole impedire che tramite una condotta sistematica vengano perpetrate durevoli sofferenze fisiche o morali, nell"ambito famigliare, sia legittimo che di fatto. Difatti, il delitto di maltrattamenti in famiglia si realizza, sotto il profilo materiale, in presenza di una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza; A dire della giurisprudenza, si punisce la sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita. I singoli episodi che costituiscono un comportamento abituale, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo. (Cassazione penale , sez. VI, 04 dicembre 2003, n. 7192; Cassazione penale , sez. VI, 31 gennaio 2003, n. 7781)… (omissis)… Quindi: "ad integrare l'abitualità della condotta, nel delitto di maltrattamenti in famiglia o contro fanciulli, è sufficiente la ripetizione degli atti vessatori, unificati dalla medesima intenzione criminosa, anche se succedutisi per un limitato o per limitati periodi di tempo e anche se gli atti lesivi siano alternati con periodi di normalità"(Cassazione penale , sez. VI, 08 ottobre 2002, n. 43673); "il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte aggressive e lesive, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima" (Cassazione penale , sez. VI, 14 luglio 2003, n. 33106; Cassazione penale, sez. VI, 13 luglio 1988; Cassazione penale , sez. I, 23 febbraio 1984)”.

744 USAI, A., op.cit., p. 328, nota 99.

745 Cass. pen., sez. III, 19/1/2010, n. 9242, in Dir. e giustizia, 2010

746 Così, Cass. pen., sez. VI, 18/12/1970, in Giust. Pen., 1971, II, 835 ss. ; Cass. pen., 6/4/1964, in Cass.

pen., 1965, 155 ss. “Tale orientamento è stato recepito in dottrina e in giurisprudenza, consolidata anche in seno alla Corte di Cassazione, in merito alla disciplina previgente del reato di maltrattamenti, ritenuto configurabile, con riguardo all‟espressione «persona della famiglia», altresì nell‟ambito della famiglia di fatto, nonché in presenza di rapporti affettivi connotati da stabilità, anche a prescindere dalla convivenza, e nelle relazioni adulterine. In dottrina si è sostenuto, condivisibilmente, che il reato si possa configurare anche all‟interno della famiglia poligamica . Secondo questa prospettiva, pertanto, si tutela e si valorizza il dato sostanziale, caratterizzato dall‟esistenza di legami familiari tra i soggetti coinvolti, prescindendo dal vincolo formale del matrimonio, e conferendo al contrario risalto alla «comunanza di vita»… (omissis)…. Si può affermare piuttosto che il legislatore abbia esteso l‟operatività della norma incriminatrice a coloro che sono uniti al colpevole da rapporti diversi da quelli familiari in senso stretto, quali legami di coabitazione tra persone che condividono spazi comuni, anche in assenza di vincoli affettivi, di frequente verificazione nella realtà odierna, ad esempio le c.d. unioni di mutuo aiuto, valorizzando l‟affidamento che la persona offesa ripone nel comportamento del soggetto con il quale, a

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sfoci in suicidio o tentato suicidio del soggetto passivo è coperta dal secondo comma dell‟art. 572 c.p., che contempla una specifica aggravante nel caso in cui dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime della vittima o addirittura la sua morte747. È degna di nota la circostanza che i maltrattamenti in famiglia vengano generalmente considerati come un “aspetto privato” con cui il controllo pubblico interferisce solo in punta di piedi, limitato dalle mura domestiche748, da cui emerge difficilmente, e frequentemente sottovalutato dalla stessa vittima749. Nonostante ciò, l‟ambiente domestico può essere talvolta teatro di un pericoloso clima di ostilità e di aggressività, il cui tratto differenziale consiste nelle strette relazioni esistenti tra rei e vittime750. Ritornando alla tematica del gaslighting, che abbiamo trattato nella prima parte della presente opera, si rileva che tali tipiche condotte possano essere sussunte nei reati previsti dagli artt. 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”) e 572 c.p. (“Maltrattamenti in

famiglia o verso i fanciulli”), che comprendono i profili criminosi della violenza morale

e psicologica. La prima disposizione è applicabile alle condotte che si pongono in violazione dell‟obbligo di assistenza morale ed a quelle finalizzate a dilapidare i beni patrimoniali del coniuge o a privarlo dei mezzi di sussistenza, contravvenendo agli obblighi di assistenza materiale751. L‟art. 572 c.p., invece, richiede per il suo perfezionamento una pluralità di atti, come si deduce dalla declinazione al plurale del termine “maltrattamenti”752

. Su questa disposizione ci si è già soffermati, per cui si ritiene bastevole sottolineare la sua fruttifera operatività nel campo del gaslighting. La legge n.154 del 4 aprile 2001 ha introdotto nuovi strumenti volti a tutelare le vittime di violenze fisiche o morali in famiglia, sia a livello civile sia penale. Tale innovazione

qualsiasi titolo, abbia instaurato un rapporto di convivenza.” Cit., CASSANI, C.; La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione, in Archivio Penale 2013, n. 3, pp. 3-4.

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PESTELLI G.; Diritto penale e manipolazione mentale: dalla incostituzionalità della fattispecie di

plagio (art. 603) alle odierne prospettive di tutela, 2010, voce Plagio, in Trattato di diritto penale, a cura

di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, VIII, Torino, 2010, 623 – 680, p. 667. Il Tribunale di Milano, nel 1991, ha condannato Scientology ex art. 572 c.p., in riferimento ai ripetuti maltrattamenti fisici e morali perpetrati a danno dei membri, che venivano sottoposti ad un regime di vita miserevole ed intollerabile. USAI, A., op.cit., p. 330, nota 103. Cfr. Trib. Milano, 2/7/1991, Segalla ed altri, cit., p. 360 del dattiloscritto. La condanna fu poi confermata in secondo grado.

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Soltanto negli ultimi cinquant‟anni il fenomeno si è trasformato da una questione privata a problema pubblico, come sostenuto anche dall‟OMS nel 2002 (Kolb, 2001). CARLINI L. – BENUCCI G. – LANCIA M., ET AL., Violenza infrafamiliare: un‟indagine casistica sulle sentenze - del tribunale di

terni dal 1985 al 2005, in Rass.it.criminologia, 2009, p. 452.

749 FIERRO CENDERELLI, F.; Abuso e violenza in famiglia nel diritto civile internazionale e penale;

CEDAM, 2006, p. 1.

750 MENICATTI, C.; Fenomeno e profilo criminologico dei maltrattamenti in famiglia - Cass. Pen.

10901/17, in www.personaedanno.it.

751 SALVADORI G., Il Gaslighting: aspetti legali, 2010, in www.mentesociale.it. 752

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legislativa ha inserito nel Codice di Procedura Penale l‟art. 282 bis, ossia la misura cautelare dell‟allontanamento del soggetto violento dalla casa familiare, disponibile dal Pubblico Ministero durante le indagini preliminari o il dibattimento753. Il Codice Civile contempla la possibilità di adottare le stesse misure presenti in ambito penalistico, come l‟allontanamento dalla casa familiare, quando, ex art. 342 bis, “la condotta del coniuge

o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o di altro convivente”754.

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