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PROFILI COMPARATISTIC

1. La scelta favorevole all’incriminazione: le esperienze di Francia, Belgio e Repubblica Ceca.

1.2. La soluzione belga

Poco dopo la pubblicazione del lavoro della commissione Guyard, nel 1997, in Belgio fu elaborato, sotto l‟influenza di quello francese, un prolisso e dettagliato rapporto sui nuovi movimenti religiosi885, che tutt‟oggi si distingue per la particolare completezza e qualità dell‟opera di ricerca886. In questa compilazione, la Commissione si è cimentata in un lavoro di documentazione e catalogazione delle tecniche usate dalle sette, soprattutto ai fini di proselitismo, delle eventuali attività illecite da loro commesse, del loro impatto sulla società belga, specialmente in ragione della loro ampia diffusione e degli eventuali pericoli concreti derivanti dall‟adesione a tali gruppi887

. Premessa necessaria è comunque l‟analisi semantica e sociologica dell‟ambiguo termine “setta”, analizzato nelle sue diverse varianti linguistiche, mettendo in evidenza la perpetua accezione negativa che lo accompagna. Si opera altresì una ricognizione di vari movimenti religiosi, trattati avendo riguardo delle singole peculiarità e dello stile di

883 INTROVIGNE, M. Legge sul plagio, capriccio liberticida della Casa per le libertà, articolo su "Il

Foglio", 19 marzo 2004.

884 SIRIGU, V., Il plagio: studio americano sulla Cryptomnesia e norme nazionali, 22 giugno 2012, in

https://www.dirittieuropa.it/blog/3343/newsesteri/il-plagio-studio-americano-sulla-cryptomnesia-e- norme-nazionali/

885 Commission d'enquete parlamentaire; Enquete parlamentaire visant à elaborer une politique en vue

de lutter contre le pratique illegales des sectes et le danger qu'elles reprèsent puor la sociètè et pour le personnes, particulièrement les mineurs d'age, Bruxelles, 1997, 2 volumi, mastodontici nelle loro oltre

700 pagine (nn. 364 + 360 pagine). Il testo del rapporto, è reperibile tramite sul sito del parlamento belga all'url: http://www.lachambre.be.

886 Anche la Svizzera si misurò nel tentativo di studiare e chiarire il fenomeno settario, elaborando il

Rapport du Conseil National Suisse, 1999, sur les “sectes” et mouvement endoctrinants, consultabile in

www.prevensectes.com/rapports.htm.

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vita che viene adottato dai membri, proponendo anche numerosi dati statistici888. A fronte della notevole complessità della questione e della mancata univocità scientifica, si conclude come l‟unico paradigma meritevole di attenzione sia quello delle cc.dd. “sette potenzialmente nocive”889

. Il rapporto descrive i principali nodi problematici emergenti dal quadro generale tratteggiato. Oltre alle irregolarità tributarie, visto che molti movimenti religiosi adottano l‟espediente di costituirsi come associazioni senza fini di lucro per godere delle relative agevolazioni fiscali, nonostante spesso le attività economiche svolte si rivelino preminenti rispetto a quelle religiose, viene manifestata la preoccupazione per il trattamento riservato ai lavoratori, dato che in certi casi estremi si giunge a riscontrare un vero e proprio sfruttamento dei seguaci890. Sotto il profilo civilistico, vengono sottolineate le criticità in punto di diritto di famiglia, essendo i minori spesso sottratti all‟educazione parentale ed istruiti con metodi inadeguati e molto rigidi891. Dal punto di vista penalistico, invece, si riscontrano frequenti attentati all‟integrità fisica, psichica e patrimoniale degli adepti e azioni illecite dirette anche verso l‟esterno del gruppo. I titoli di reato generalmente più ricorrenti sono estorsione, truffa, falso, esercizio abusivo della professione medica, violazione degli obblighi di cura verso i minori, violenza privata, lesioni, diffamazione, calunnia, sequestro di persona e perfino omicidio892. Si nota che la legge non punisce tutte le attività potenzialmente dannose tradizionalmente legate alle sette, come, ad esempio, la condotta di “manipolazione mentale”, nozione peraltro non chiara neanche in ambienti accademici. Tuttavia la commissione belga ritiene, riflettendo su un piano etico, che sia opportuno affidarsi con fiducia ai racconti delle vittime delle sette, avviare campagne di informazione e sensibilizzazione, aumentare i controlli da parte degli organi statali (specialmente riferiti alla corretta scolarizzazione ed educazione dei minori), sostenere le associazioni anti-sette, istituire un Osservatorio con finalità di studio specialistico, ma anche elaborare alcune nuove norme speciali, possibilmente comprendenti una

888 L‟appendice del rapporto contiene una lista di “sette pericolose”, accusate di praticare la

“manipolazione mentale”, che comprende, tra le altre, la Comunità di Sant‟Egidio, l‟Opus Dei, il Rinnovamento nello Spirito e l‟Oeuvre. Ciò accese plurime proteste da parte delle associazioni religiose. INTROVIGNE, M.; Si fa presto a dire setta. Perché stiamo approvando una legge liberticida, in Il

Foglio, 23 giugno 2005.

889 SAUCHELLI, F., op.cit., p. 41. 890 SAUCHELLI, F., op.cit., p. 46. 891

SAUCHELLI, F., op.cit., p. 47. Così, Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 191.

892 Commission d'enquete parlamentaire; Enquete parlamentaire visant à elaborer une politique en vue

de lutter contre le pratique illegales des sectes et le danger qu'elles reprèsent puor la sociètè et pour le personnes, particulièrement les mineurs d'age, Bruxelles, 1997 (http://www.lachambre.be), p. 192-196.

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disposizione che incrimini specificamente la condotta di “manipolazione mentale”893, stante la complessiva idoneità e apprezzabilità della legislazione già vigente894. Tale nuovo reato avrebbe dovuto presentare la seguente formulazione: “Saranno puniti con

la reclusione da due a cinque anni […] coloro che attraverso […] manovre di costrizione psicologica contro un individuo avranno attentato ai suoi diritti fondamentali […] abusando della sua credulità per persuaderlo dell‟esistenza di false entità, di un potere immaginario o di futuri avvenimenti chimerici895”. Tale testo fu da

molti criticato per via dell‟eccessiva vaghezza con cui si descriveva il comportamento criminoso. L‟intento della Commissione era quello di portare la complessa tematica all‟attenzione della politica e dell‟opinione pubblica, senza tuttavia originare pericolosi ed inutili allarmismi, ed escludendo l‟ipotesi di una legislazione di emergenza896. Il Parlamento belga decise di seguire solo alcuni dei suggerimenti della Commissione. E‟ stato, dunque, creato, nel giugno 1998897, un Centro di Informazione e di avviso sulle sette nocive (C.I.A.O.S.N.), col compito di studiare il fenomeno, divulgare i risultati delle indagini e formulare eventuali raccomandazioni di politica criminale, e una Cellula amministrativa di coordinamento della lotta avverso le stesse. Per la prima volta, in un testo legislativo, compare la definizione di setta nociva, che comprende ogni “groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son

organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine”898. La normativa, in seguito, si occupa di illustrare più dettagliatamente la composizione e le funzioni dei

893

CERANTO, C.; op.cit., p. 135.

894 Commission d'enquete parlamentaire; Enquete parlamentaire visant à elaborer une politique en vue

de lutter contre le pratique illegales des sectes et le danger qu'elles reprèsent puor la sociètè et pour le personnes, particulièrement les mineurs d'age, Bruxelles, 1997 (http://www.lachambre.be), cit., p. 220:

“Dans l'ensemble, l'arsenal juridique existant permet de lutter contre de nombreuses pratiques

dommageables des organisations sectaires”.

895 Chambre des Représentants de Belgique, Enquéte parlamentaire visant à élaborer une politique en

vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et les dangers qu‟elles représentent pour la société et pour les personnes, particuliérement les mineurs d‟âge, Bruxelles, 1997, cit., vol. II, 114-118.

896 SAUCHELLI, F., op.cit., p. 53.

897 Legge 2 giugno 1998 “portant création d‟un Centre d‟information et d‟avis sur les organisations

sectaires nuisibles et d‟une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles”, in Moniteur Belge, 25 novembre 1998, p. 37824-37827, doc. [C – 98/09893].

898 Legge del 2 giugno 1998 “portant création d‟un Centre d‟information et d‟avis sur les organisations

sectaires nuisibles et d‟une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles”, cit., art. 2. Si aggiunge, inoltre, che solo la contrarietà ai principi della costituzione

può rendere nocivo un gruppo settario, in modo da evitare, così, che l'applicazione concreta della legge comporti de facto una indebita violazione del principio, di valore parimenti costituzionale, di libertà di religione: “Le caractère nuisible d‟un groupement sectaire est examiné sur base des principes contenus

dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions internationales de sauvegarde des droits de l‟homme ratifiées par la Belgique”. SAUCHELLI, F., op.cit., p. 54, nota 98.

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due neonati organismi sopradetti. Con dieci anni di ritardo rispetto all‟ordinamento francese, nel 2011, il Belgio ha innovato il proprio ordinamento penale con l‟introduzione di una nuova fattispecie criminosa. Infatti, la legge del 26 novembre 2011 (entrata in vigore il 2 febbraio 2012), oltre a qualificare la manipolazione mentale come circostanza aggravante per un insieme di reati899 (qualora essi siano commessi a danno di soggetti "vulnerabili": tra questi si annoverano i reati di stupro, sequestro di persona, aggressione aggravata, abbandono di persone bisognose, tratta di esseri umani, sfruttamento dell‟accattonaggio), ha inserito nel codice penale belga l‟art. 442 quater, che prevede quanto segue: “1. Chiunque, pur conoscendo la debolezza fisica o psichica

di una persona, che altera seriamente la capacità di discernimento di tale persona, abbia abusato fraudolentemente di questa debolezza per portare la persona ad un atto o astensione che gravemente violerebbe la sua integrità fisica o mentale o la sua proprietà, è punito con una sanzione di un mese a due anni di reclusione e una multa di cento euro a mille euro o una sola di queste sanzioni. Le sanzioni vanno da un mese a quattro anni e una multa da duecento euro a duemila euro o una di queste sanzioni solo nei casi seguenti: (1) se l'atto o l'astensione di cui al § 1 nasce dalla limitazione fisica o psicologica dall'esercizio di pressioni o tecniche serie o ripetute che possano compromettere la capacità di discernimento; (2) se l'abuso di cui al § 1 è stato commesso contro un minore (3) se si trova nell'atto o nell'astensione di cui al § 1, una malattia che sembra essere incurabile o incapacità permanente per il lavoro personale o la completa perdita di uso di un organo o di una grave mutilazione; (4) se l'abuso di cui al § 1 costituisce un atto di partecipazione all'attività principale o ausiliaria di un‟associazione. § 3. La pena è della reclusione da dieci anni a quindici anni se l'atto o l'astensione della persona ha causato la sua morte. § 4. Il giudice può, ai sensi della §§ 1 e 2, proibire alla persona condannata, in tutto o in parte, i diritti elencati all'art. 31, primo comma, per un periodo di cinque anni a dieci anni. § 5. Il giudice può ordinare che la sentenza o una sintesi venga pubblicata, a spese della persona condannata, in uno o più giornali o in qualsiasi altro modo.900”

899 Adesione religiosa e reazione giuridica. Limiti alla libertà di credo in una società democratica,

pluralista e tollerante, Video e testo dell'intervento del Prof. Germana Carobene, membro del Comitato Scientifico di FOB, al Convegno Internazionale Diritto e libertà di credo in Europa, un cammino difficile, tenuto a Firenze il 18-19 gennaio 2018, in https://freedomofbelief.net/it/attivita/adesione-religiosa-e-

reazione-giuridica-limiti-alla-liberta-di-credo-in-una-societa#13.

900 « Art. 442quater. § 1 er. Quiconque aura, alors qu‟il connaissait la situation de faiblesse physique ou

psychique d‟une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d‟une

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