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Il caso di Ebe Giorgini, detta “Mamma Ebe”

maggioritarie La valorizzazione del principio di frammentarietà e la completezza dell’ordinamento penale attuale.

3. I “leading case”

3.2. Il caso di Ebe Giorgini, detta “Mamma Ebe”

Interessante appare, ai nostri fini, la disamina del noto caso giudiziario che ha visto protagonista Ebe Giorgini811, fondatrice negli anni ‟80 di un falso ordine religioso, denominato “Pia Unione di Gesù misericordioso” e mai riconosciuto dalla Chiesa, con base in una villa di San Baronto (PT) e collegato ad una quindicina di istituti in tutta Italia. Nell‟ambito di tale associazione, peraltro in continua crescita, la Giorgini arruolò diversi fedeli con vocazioni spirituali, soprattutto di sesso femminile, che venivano creati “suore” o “sacerdoti” dalla donna che, a capo dell‟organizzazione, si faceva chiamare “Mamma Ebe”. Essa aveva instaurato una precisa routine di abitudini, compiti e mansioni a cui le suore dovevano rigorosamente attendere, sottoponendole in caso contrario a punizioni estremamente severe ed umilianti (che contemplavano anche metodi di correzione corporali), e obbligandole a chiederle il permesso per svolgere qualsiasi minima attività, in modo da privarle della propria autonomia e assoggettarle alle direttive della Giorgini. Addirittura, a “mamma Ebe” spettava esaminare un “quaderno delle colpe” che ogni adepta era incaricata di compilare giornalmente ed in cui annotava ogni sua azione, pensiero o stato d‟animo812

. Mamma Ebe esercitava un controllo costante e approfondito sulle comunicazioni, specialmente postali, delle ragazze. Le “suore” venivano segregate all‟interno della organizzazione, separate totalmente dal contesto sociale di origine, costrette a pronunciare voti di castità, povertà e obbedienza e costantemente minacciate di terribili punizioni terrene e sovrannaturali

810 CAROBENE, G.; L‟ affaire di Scientology. La qualificazione in via giudiziaria di una confessione nel

contesto “europeo” della libertà di religione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista

telematica (www.statoechiese.it), Aprile 2008

811 In precedenza, Ebe Giorgini, sul finire degli anni „50, aveva gettato le fondamenta di un‟altra

organizzazione, chiamata “Rosa Rossa”, che annoverava tra i propri seguaci anche alcuni adepti di Scientology. A gestire il tutto stava la donna che, sfruttando presunte capacità di guaritrice e santona, prestava le proprie abilità in cambio di laute offerte di denaro. LAMANUZZI, M.; La Cassazione torna

sul caso di “Mamma Ebe”: l'attività di maghi e guaritori può integrare il delitto di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione medica, nota a Cassazione penale, 15 marzo

2016, n.13213, sez. VI, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.3, 2016, pag. 1216.

812 PESTELLI G.; Diritto penale e manipolazione mentale: dalla incostituzionalità della fattispecie di

plagio (art. 603) alle odierne prospettive di tutela, 2010, voce Plagio, in Trattato di diritto penale, a cura

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se mai avessero osato tentare di fuoriuscire da tale contesto. Inoltre, esse si privavano di ogni proprio bene patrimoniale, devolvendolo alla santona, e venivano indotte a disporre la propria successione ereditaria, comprensiva di eventuali acquisizioni future, a favore della congregazione. La loro vita quotidiana si incentrava sulle prestazioni lavorative gratuite ed abusive nell‟impegno sia quantitativo che qualitativo all‟interno della Casa di riposo legata all‟associazione813

. Inoltre, la donna prestava le proprie doti di santona per svolgere guarigioni miracolose, come corrispettivo di onerose donazioni814. Si imponeva ai membri della comunità il quotidiano consumo di psicofarmaci anche in dosi molto consistenti. A partire dagli anni Sessanta, Gigliola Giorgini fu coinvolta da una serie di denunce, a titolo di plagio, di sequestro di persona, maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione medica. A metà degli anni ‟80, Ebe Giorgini ed alcuni suoi collaboratori furono condannati dal Tribunale di Vercelli, a seguito dell‟inchiesta che prese avvio nel 1984 relativamente ai fatti verificatisi a Borgo d'Ale, una delle numerose sedi della Pia unione, per truffa, circonvenzione di incapace, stato di incapacità procurato, sequestro di persona, abbandono di malati, esercizio abusivo della professione medica, violenza privata ed associazione per delinquere815. La pena, di anni dieci e mesi due di reclusione, venne poi ridotta in appello ad anni sei, e confermata in Cassazione nella stessa entità816. Molti interpreti intravidero nella vicenda in parola lo spettro della riduzione in totale stato di soggezione del soggetto passivo prevista dal reato di plagio, che, secondo alcuni, sarebbe stato molto probabilmente applicato al caso de quo, se solo non fosse stato recentemente travolto dalla falce della Corte Costituzionale nel 1981.

Ebe Giorgini fu, in seguito, interessata da varie altre vicende processuali concernenti la sua peculiare attività817. Interessante, ai nostri fini, specialmente perché permette di ravvisare un continuum razionale rispetto all‟orientamento mostrato dalla giurisprudenza nella vicenda di Scientology, è la sentenza della Corte di Cassazione del

813 Ibidem. 814 LAMANUZZI, M.; op.cit. 815 PESTELLI, G.; op.ult.cit. 816 LAMANUZZI, M.; op.cit.

817 Come spiega LAMANUZZI, M.; op.cit., cit.,: ““Mamma Ebe” viene nuovamente indagata per truffa,

falso in bilancio, abbandono di incapaci e somministrazione di sostanze stupefacenti e condannata nel 1988 a otto mesi di reclusione. Successivamente le viene contestato di aver costituito un'associazione al fine di circuire anziani, costringendoli a cederle le loro pensioni in cambio di assistenza che, secondo l'Accusa, consisteva nella somministrazione di psicofarmaci e infusi di erbe. Il procedimento, tuttavia, si conclude nel 1992 con l'assoluzione. Nel 2002 ha inizio un nuovo procedimento per associazione per delinquere, esercizio abusivo della professione medica, falso ideologico in ricette, truffa, maltrattamenti e sequestro di persona, che si conclude con la condanna della santona, insieme a numerosi collaboratori, a sette anni di reclusione, poi ridotti a sei in secondo grado, decisione confermata dalla Cassazione”.

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2016818, con cui i giudici, condividendo le statuizioni dei colleghi di merito, hanno ritenuto che tra gli imputati intercorresse uno “stabile accordo e un vincolo

permanente”, essenziale per il perfezionamento del reato di associazione per delinquere.

Allineandosi alla parte della dottrina che qualifica come atto professionale ex art. 348 c.p. non solo, restrittivamente, l'atto “riservato in via esclusiva” ad una professione protetta, ma, estensivamente, anche l'“atto caratteristico” della stessa, seppur non esclusivo, “univocamente individuato come di competenza specifica di una data professione”819, la Corte ritenne che le attività praticate nell‟organizzazione di Ebe Giorgini non avessero una valenza meramente spirituale, ma anzi aspirassero a una funzione medico-terapeutica820. Il giudice nomofilattico, in particolare, escluse il carattere religioso dell‟associazione capeggiata dall‟imputata. Cedette così l‟unico possibile baluardo a difesa della stessa dall‟imputazione per associazione a delinquere, e si evitò di affrontare l‟annoso problema del rapporto tra finalità religiosa e delinquenziale821. Ciò che è curioso osservare, soffermando la riflessione sulla storia della comunità di Mamma Ebe, è che essa è stata solo impropriamente presentata dai media come una setta, quando invece, aderendo all‟ opinione di Zappalà822

, in effetti essa rivela molti più punti di contatto con l‟esperienza di un‟organizzazione criminale. La tematica religioso-mistica (peraltro totalmente in linea con l‟orientamento spirituale prevalente nella società, e non risultante in un credo alternativo ad esso), infatti, è servita come mero “specchietto per le allodole”, finalizzata ad attirare nuovi adepti nell‟organizzazione, la quale poi si avvaleva dell‟esercizio della forza per controllare i

818 Il 17 gennaio 2012, il Tribunale di Pistoia condannò la Giorgini e molti suoi collaboratori alla pena di

otto anni e mezzo per associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione medica e alla truffa. Nel 2013 la Corte d'Appello di Firenze confermò tale statuizione, riducendo però la pena a sei anni. Quest‟ultima risoluzione venne confermata dalla Cassazione penale con la sentenza del 15 marzo 2016, n.13213, sez. VI. LAMANUZZI, M.; op.cit. La Cassazione ha pronunciato nei confronti della Giorgini la sentenza di condanna definitiva per associazione a delinquere ed esercizio abusivo della professione medica, rispetto all‟attività di cure e massaggi che la Giorgini ha offerto a persone in difficoltà (anche patologica) fisica o psichica nel periodo che si estende dal 2005 al 2010 a Villa Gigliola, simulando capacità di guaritrice e poteri taumaturgici. Da http://www.cesap.net/sette-e-nuovi- culti/rasegna-stampa/82-mamma-ebe/3467-condanna-definitiva-per-mamma-ebe-dalla-suprema-corte.

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Sez. Un., 15 dicembre 2011, n. 11545, con nota di A. Palma, in Studium Iuris, 2012, 7-8, pp. 888 ss.

820 Si svolgeva, infatti, un “colloquio preventivo, logicamente ritenuto costituire la fase anamnestico –

diagnostica, cui seguiva il massaggio con imposizione delle mani e successiva benedizione e preghiera ». « I massaggi erano, quindi, praticati » – conclude la Corte – « per lenire i dolori o le sofferenze fisiche, lamentate dai malati, che si rivolgevano con fiducia alla G., ottenendone promessa di guarigione »”. Le

attività praticate, secondo i giudici, esulavano da quelle tipiche del massaggiatore professionale, che opera su soggetti sani, con un trattamento finalizzato ea migliorarne il benessere personale, e non su persone che presentino alcune patologie che richiedano una guarigione. LAMANUZZI, M.; op.cit.

821 LAMANUZZI, M.; op.cit. 822

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neofiti e per strumentalizzarli in vista dei propri scopi823. Si evidenzia, inoltre, che casi di questo genere sollevano difficoltà giuridiche di un certo rilievo. In particolare, problematica è la quasi impossibilità di reperire elementi idonei a formare piena prova delle accuse addebitate, per via della peculiare e netta chiusura verso l‟esterno dell‟associazione, che erige delle fortificazioni che risultano blindate e scardinabili solo con una collaborazione proveniente dall‟interno824

. Secondariamente, è assente un reato specifico per queste occasioni, che potrebbe essere utilmente utilizzato anche solo come elemento di pressione per cercare di demolire l‟impianto dell‟organizzazione. Come abbiamo già osservato occupandoci del caso di Scientology, scavalcare la problematica rappresentata dalla mancanza di una disposizione normativa ad hoc applicando l‟art. 416 c.p. non è semplice, perché tale delitto presuppone la sussistenza di un accordo materiale e continuativo per l‟attuazione di un progetto criminale, completo della predisposizione dei mezzi strumentali a realizzarlo825. Tutti questi elementi devono essere oggetto di un‟attenzione probatoria che, nel caso delle sette, o comunque delle associazioni che si atteggiano come tali, si rivela particolarmente impegnativa. Liberare l‟organizzazione dalla cornice mistica di cui si era dotata, operare una decisa e perita cernita tra le testimonianze in modo da selezionare quelle attendibili e valutare queste ultime con attenzione e rigore può rappresentare un primo passo in questo difficoltoso ed insidioso compito826.

3.3. L’inedita applicazione del reato di riduzione in schiavitù alle

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