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Il plagio dal diritto romano alle codificazioni preunitarie

I PROFILI PENALI DELLA MANIPOLAZIONE MENTALE

1. Ricostruzione storica del delitto di plagio

1.1. Il plagio dal diritto romano alle codificazioni preunitarie

La seconda parte della presente trattazione ha ad oggetto l‟analisi dei risvolti penalistici della manipolazione mentale. A questo fine, si reputa imprescindibile esordire con un riferimento al reato di plagio (art. 603 c.p.), previsto nell‟ordinamento italiano fino al 1981, quando la decisione della Consulta ne decretò l‟illegittimità costituzionale. In questo paragrafo si intende intraprendere un excursus storico della fattispecie plagiaria, per indagarne la ratio e l‟origine. Difatti, si ritiene che la problematica giuridica della c.d. manipolazione mentale resti tutt‟oggi affatto attuale, non potendosi ritenere chiusa definitivamente chiusa dalla pronuncia della Corte Costituzionale. La sentenza n. 67 del 1981 ha anzi rappresentato il punto di avvio di uno stimolante dibattito dottrinale. Gli interpreti, in particolare, si confrontano tutt‟oggi sull‟opportunità de jure condendo di ripristinare la fattispecie plagiaria, a tutela da forme di invasione indebita nella sfera di libertà psichica individuale.

Il termine “plagium” deriva dal greco πλάγιον (plàgion, “sotterfugio”)538

e ha trovato applicazione nel linguaggio giuridico fin dal III secolo a.C. Nel diritto romano, il delitto di plagio consisteva nell‟azione delittuosa compiuta da un soggetto attivo (il

plagiator o plagiarius), che si impossessasse, trattenesse o commerciasse un uomo

libero, oppure uno schiavo altrui invito domino539. Si trattava, in breve, di un “furto di

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539 BRASIELLO T., Personalità individuale (delitti contro la), in Noviss. Dig. It., XII, Torino, 1965,

1092 ss.; PESTELLI G.; Diritto penale e manipolazione mentale: dalla incostituzionalità della fattispecie

di plagio (art. 603) alle odierne prospettive di tutela, 2010, voce Plagio, in Trattato di diritto penale, a

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uomini”540

, sostanziandosi in un esercizio illecito ed abusivo della domìnica potestas sopra un uomo libero o un servus541. In realtà, esisteva già al tempo una seconda variante semantica dell‟espressione, che permane tutt‟oggi, soprattutto comunemente nota nel linguaggio corrente come “plagio letterario”542

. Dunque, il diritto antico, con la

Lex Fabia (collocabile fra la fine del III e l‟inizio del II secolo a.C.), si premurava di

distinguere la condotta di plagio da quella, contigua, di furto, dotandola di una specifica autonomia repressiva543. Enrico Pessina così descrive, in maniera brillantemente chiara, il senso della fattispecie della cattura privata: “L‟impossessarsi della persona di un

uomo impedendogli la libera disposizione di se stesso con la possibilità di invocare il soccorso degli altri uomini per ricuperare la propria autonomia, è l‟essenza di questo reato e costituisce al più grande delle aggressioni alla libertà dell‟uomo individuo”544. Si trattava, come facilmente si evince dalla suddetta ricostruzione, di un reato contro lo

status libertatis quando venisse consumato a danno di un uomo libero545, e di un crimine contro la proprietà546 (segnatamente, del dominus) se il soggetto passivo fosse stato uno schiavo, e corrispondeva alla riduzione in una condizione di asservimento di fatto547. La corrispondente sanzione era piuttosto severa548. Solo con l‟abolizione della schiavitù, avvenuta per la prima volta nella Francia rivoluzionaria del 1791, la

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541 SCIARRINO M.; MARVELLI E.; L‟evoluzione giuridica del plagio nella normativa italiana e

sammarinese, in Sul Filo del Diritto, anno 4, n. 4 – dicembre 2013, p. 1.

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Essa fu usata da Marziale nell‟ epigramma 52 per indicare l‟atto di attribuire falsamente le opere letterarie all‟ ingegno di un soggetto diverso dal loro vero autore: egli denunciava in questo modo il comportamento scorretto di un poetastro che recitava i versi del grande autore latino come se fossero di sua invenzione. Evidentemente, anche in questa accezione permane nel plagio il significato di “furto”, bensì stavolta non di uomini, ma di libri o opere letterarie. La lotta al plagio: cronaca di un reato

annunciato a cura di FREE SOULS, novembre 2001, da https://freesouls.it/old/religione/intolleranza/plagio/plagio_opinione.html [02.12.2018].

543 Attraverso tale strumento giuridico si intendeva punire chiunque “avesse dolosamente tenuto celato o

incatenato un uomo libero ingenuo o liberto o ne avesse fatto oggetto di vendita, donazione o permuta, nonché l‟ipotesi che il reato fosse compiuto da uno schiavo o per propria iniziativa o anche con la consapevolezza del suo padrone. Contemplava anche come plagium i medesimi atti compiuti su uno schiavo altrui contro la volontà del suo proprietario; sembra che rientrasse in questa figura di reato anche l‟azione di chi induceva lo schiavo a fuggire dal proprio padrone”, tratto da La lotta al plagio: cronaca di un reato annunciato a cura di FREE SOULS, novembre 2001, da https://freesouls.it/old/religione/intolleranza/plagio/plagio_opinione.html [02.12.2018].

544

E. PESSINA, Elementi di diritto penale, Napoli, 1871, II, p. 153 ss.

545 CARUSO G.; Delitti di schiavitù e dignità umana nella riforma degli artt. 600,601 e 602 del Codice

Penale, contributo all‟interpretazione della l. 11 agosto 2003, n. 228; CEDAM, 2005, p. 128.

546 COLOMBO, C.; La manipolazione mentale e le sette sataniche tra fattispecie penali e diritti

costituzionalmente garantiti, in Rivista Penale 11/2010, www.latribuna.it.

547

CARUSO G.; op.cit., p. 126.

548 Inizialmente consistente in una pena pecuniaria di 50.000 sesterzi, in età imperiale si trasformò,

inasprendosi, nella condanna ad metalla (cioè al lavoro forzato nelle miniere) o al supplizio della croce e, per i più benestanti, nella confisca di metà del patrimonio. MOLÈ, M., Plagio. In Novissimo Digesto

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fattispecie in parola cominciò ad essere regolamentata come un reato contro la libertà individuale549. Il significato giuridico del plagio e la particolare severità della sua repressione penale permangono anche nel diritto barbarico e medievale. La condotta incriminata continua ad essere quella di riduzione di un uomo in schiavitù o di riduzione ad oggetto di vari negozi giuridici. La Lex Salica del V e VI secolo e la Lex Frisionum del VIII secolo sanzionano il plagio allo stesso modo dell‟omicidio, a cui viene equiparato. Interessante è notare come anche nel diritto intermedio assumesse valore dominante il profilo finalistico ed intenzionale della condotta, tendenza che si protraeva fin dall‟età romana. Difatti, all‟elemento oggettivo, cioè la condotta dell‟asservimento all‟altrui dominio, si affiancava un aspetto soggettivo, che evidenziava la particolare determinazione finalistica alla schiavitù550 (o riducendo in tale stato un uomo libero, o appropriandosi di un servus altrui), la quale serviva anche a fungere da elemento di discrimine rispetto ad altre condotte penalmente rilevanti contro la libertà personale e con il ratto a scopo sessuale551. Occorre anche sottolineare come il plagio si risolvesse nel semplice assoggettamento di fatto di un uomo alla potestà di un altro, non essendo rilevante l‟assoggettamento di natura psicologica552. L‟evoluzione storica, culturale e

giuridica portò con sé la progressiva accettazione e metabolizzazione del principio dell‟uguaglianza dello stato giuridico delle persone, già proclamato anticamente dal cristianesimo553, e pertanto, la graduale abolizione della schiavitù554. Dopo il tramonto di quest‟ultimo istituto giuridico555, la vendita di un uomo libero o la sua riduzione in schiavitù cadde in desuetudine. Il reato di plagio, allora, non poteva non subire trasformazioni, per tradursi da reato contro il diritto di proprietà a delitto contro la libertà individuale, adeguandosi inevitabilmente alle nuove conquiste della civiltà556. Tale trasformazione è collocabile cronologicamente alla fine del XVIII secolo e lungo

549 COLOMBO, C.; op.cit. 550 CARUSO G.; op.cit., p. 129. 551 Ivi, p. 130. 552 Ibidem. 553

CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale, vol. II, 3 ed., Lucca, 1873, p. 594.

554 Sull‟esempio della Francia del 1971, la schiavitù fu abolita in Inghilterra nel 1833 e negli Stati Uniti

nel 1863. A tale tendenza, col tempo, si adeguarono molti altri Paesi. Da La lotta al plagio: cronaca di un

reato annunciato a cura di FREE SOULS, novembre 2001, da https://freesouls.it/old/religione/intolleranza/plagio/plagio_opinione.html [02.12.2018].

555 Ibidem.

556 Si costruì una forma di plagio improprio, in cui la condotta criminosa consisteva nell‟ obbligare

illegittimamente una persona, contro la sua volontà, a prestare servizio militare per uno Stato straniero (il c.d. plagio politico). DI BELLO, M.; Il plagio: nostalgia di un ritorno. Breve riflessione sul tema della

tutela dell‟integrità psichica della persona; in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. IV

–N. 3 –Settembre-Dicembre 2010, p. 6. Il reato di cui si tratta, invece, va inquadrato sotto la denominazione di plagio sociale, consistente nel privare un uomo della sua libertà. CARRARA F.,

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tutto il XIX secolo. Gli ordinamenti si conformavano, così, ai dettami della Convenzione Internazionale di Saint-Germain del 1919 (la quale dichiarava illecita la schiavitù in tutte le sue forme, inclusi la pseudo-adozione, il lavoro forzato, il concubinaggio forzato, la schiavitù per debiti557), e specialmente della Convenzione di Ginevra del 1926 e del 1956558, la quale aveva obbligato gli Stati aderenti a combattere contro la tratta degli esseri umani559. Ecco quindi che il plagio “subì quelle vicende e

trasformazioni che a tutte le umane cose vengono imposte dal variare delle popolari costumanze e delle condizioni dei tempi”560. L‟unico tra i codici italiani preunitari ad

incriminare esplicitamente la fattispecie plagiaria fu il codice penale del Granducato di Toscana del 20 giugno 1853, che la contemplava all‟interno dell‟art. 358, inquadrato nel capo «Dei delitti contro la libertà personale e la privata tranquillità e il buon nome altrui», rubricata sotto la voce “plagio”: “p 1. Chiunque, per qualsivoglia Scopo, in

grazia del quale il fatto non trapassi sotto il titolo di un altro delitto, si è ingiustamente impadronito di una persona suo malgrado, od anche d‟una persona consenziente, che sia minore di 14 anni, soggiace come colpevole di plagio, alla casa di forza da tre a sette anni, o, nei casi più leggeri, alla carcere da uno a tre anni. p 2. E quando il plagiario abbia consegnato la persona, di cui si è impadronito, ad un servigio estero militare o navale, o l‟abbia fatta cadere in schiavitù, è punito sempre con la casa di forza da cinque a dodici anni”. La dizione “animo di lucro” fu aggiunta dall‟opera

esegetica della dottrina, che la riteneva componente implicita della fattispecie, e la cui interpretazione si diffuse e consolidò nella prassi561. Invece, l‟art. 119 p. 1 disponeva che: “Chiunque fuori del caso di plagio, arrola, senza la permissione del Governo, uno

o più toscani sotto le bandiere di un altro Stato, che non sia in guerra con la Toscana, incorre nella carcere da uno a cinque anni”. Emerge nell‟art. 359 un interessante

profilo “religioso” dell‟incriminazione, punendosi chi “ha tolto arbitrariamente

all‟autorità domestica un minore di 14 anni tutto che consenziente, affinché professi

557 La lotta al plagio: cronaca di un reato annunciato a cura di FREE SOULS, novembre 2001, da

https://freesouls.it/old/religione/intolleranza/plagio/plagio_opinione.html [02.12.2018].

558

DI BELLO, M.; Il plagio: nostalgia di un ritorno. Breve riflessione sul tema della tutela dell‟integrità

psichica della persona; in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza – Vol. IV –N. 3 –Settembre-

Dicembre 2010, p. 7.

559 CIERVO A.; MONINA G.; Il reato di “plagio” e la “riduzione in schiavitù”. Una lettera di

Costantino Mortati a Lelio Basso (29 febbraio 1969); Il Mulino, Parolechiave (ISSN 1122-5300),

Fascicolo 1, gennaio-giugno 2016, p. 164.

560 CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale, vol. II, 3 ed., Lucca, 1873, cit., p. 591. 561 PESTELLI G., Diritto penale e manipolazione mentale: dalla incostituzionalità della fattispecie di

plagio (art. 603) alle odierne prospettive di tutela, 2010, voce Plagio, in Trattato di diritto penale, a cura

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una religione diversa da quella in cui è nato”. Sotto la voce di “plagio”, quindi, il

codice toscano comprendeva diversi delitti contro la libertà personale. È d‟uopo notare come in questo caso secondo la lettera della norma la portata finalistica del plagio fosse irrilevante, potendo profilarsi tale titolo di reato solo residualmente, purché si riscontrassero nel fatto differenze rispetto alle dolosità che caratterizzano altri reati contro la libertà personale, in particolare il carcere privato, l‟arresto illegittimo, il ratto e la violenza carnale. In questo modo, il plagio poté conservare una fisionomia giuridica precisa ed autonoma rispetto agli altri paradigmi criminosi. Francesco Carrara sostiene che, così disponendo, il codice toscano abbia superato e innovato i “precetti della

scienza”, riconoscendo attribuibile al plagio “qualsivoglia fine, purché il fatto non trapassi solo il titolo di altro delitto”562. L‟attenzione era traslata dall‟aspetto finalistico

e del “foro interno”, a quello oggettivo e attinente al “foro esterno”, rappresentato dalla condotta di impossessamento di un‟altra persona suo malgrado563. Secondo il Carrara,

“la nozione del plagio secondo i dettati delle scuole e delle migliori legislazioni contemporanee può circoscriversi in questi termini – la violenta o fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di vendetta –. I criteri essenziali di questo reato sono tre: 1) che siasi sottratto un uomo; 2) che siasi sottratto con frode o violenza; 3) che siasi sottratto per fine di farne lucro, o per esercitare sopra di lui una vendetta”564. A quest‟ultimo criterio, relativo alla teleologia lucrativa, era attribuito un

ruolo fondamentale nella distinzione della fisionomia giuridica565 da altre fattispecie di reato diverse, ma ad esso materialmente molto somiglianti566. L‟interpretazione del

562

PUCCIONI G., Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della

giurisprudenza, volume IV, Pistoia, Tipografia Cino, 1855-1858, p. 619 e ss, cit., p. 620.

563 Ivi, p. 623.

564 CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale, vol. II, 3 ed., Lucca, 1873, cit., p. 600. 565

CARUSO G.; op.cit., p. 135.

566 CARRARA F., Programma del corso di diritto criminale, vol. II, 3 ed., Lucca, 1873, p. 601. In

particolare, l‟Autore opera un‟ interessante ricognizione dei profili differenziali tra il plagio e altre fattispecie contigue: “Così, se con violenza o frode il colpevole eseguì l‟abduzione dell‟altrui persona per

fine di libidine si avrà il ratto; se per fine di consumare un furto a suo danno si avrà il furto violento; se per costingerlo ad emettere obbligazioni si avrà la estorsione, o nei congrui termini il furto con sequestro o per ricatto; se per animo di rovesciare il governo si sono condotti via prigionieri dei pubblici ufficiali si avrà la perduellione; se per animo di esercitare giustizia sull‟ uomo violentato si avrà, secondo i casi, la ragion fattasi o il carcere privato proprio. Per avere il titolo speciale di plagio bisogna che il fine dell‟agente non siasi diretto alla lesione di altri diritti (…) Quando si abduce un uomo per fine di vendetta non si vuole offendere il nemico se non appunto col togliergli la libertà: quando si abduce per far lucro non uscendo dal suo patrimonio pecuniario non altro si toglie a lui che la libertà”. CARRARA, op.cit., cit., p. 601.

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Carrara è stata accolta e condivisa anche nella giurisprudenza anteriore agli anni Ottanta del XX secolo567, trascinandosi quindi fino a tempi estremamente recenti.

1.2. Il plagio nel primo codice penale dell’Italia unita: l’art. 145 del

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