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L’odissea giudiziaria di Scientology

maggioritarie La valorizzazione del principio di frammentarietà e la completezza dell’ordinamento penale attuale.

3. I “leading case”

3.1. L’odissea giudiziaria di Scientology

Le numerose disavventure giudiziarie di Scientology in Italia sono racchiuse in un maxiprocesso durato ben quattordici anni, conclusosi solo nel 2000 con la sentenza del tribunale di Milano. L‟inchiesta prese avvio nel 1986. Nel 1988 il pubblico ministero di Milano chiese ed ottenne il rinvio a giudizio per ben centoquaranta scientologist, per quarantacinque capi di imputazione, sia per i singoli reati ascritti agli imputati, sia per il delitto di associazione per delinquere778. Il processo di primo grado si concluse, nel 1991, in senso favorevole per Scientology, in quanto il giudice riconobbe l‟infondatezza dell‟accusa di associazione a delinquere a suo carico, a causa della valutata liceità del suo scopo sociale, giudicando che il clima intimidatorio e suggestivo creato nell‟organizzazione, il proselitismo assillante e insistente e le molestie volte a spingere gli aderenti a far dono alla Chiesa di ingenti somme di denaro fossero penalmente irrilevanti779. Infatti, sulla base dell‟esame dello Statuto di Scientology, il Tribunale ritenne che l‟oggetto sociale dell‟associazione consistesse nell‟esercizio di attività non commerciali780 e fosse perfettamente lecito. Inoltre, mancavano i requisiti sufficienti a qualificare la Chiesa di Scientologia come associazione criminale, essendo assente tra i membri un preventivo accordo finalizzato alla commissione di delitti. I consistenti e frequenti illeciti penali verificatisi in seno all‟organizzazione furono ricondotti ad isolati

778 “Il Giudice istruttore di Milano dispose, tra l'altro, il rinvio a giudizio degli attuali imputati per

rispondere dei vari reati rispettivamente attribuiti. Nel suddetto provvedimento, il menzionato Giudice istruttore, dopo avere compiuto un'ampia ed articolata disamina dell'attività svolta dai seguaci dell'Hubbard non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, e delle azioni legali intentate contro di loro, ritenne che al di là del dichiarato scopo religioso l'associazione aveva un sostanziale fine di lucro, che si manifestava con la necessità e l'urgenza di vendere a chiunque servizi sempre più costosi, fino ad arrivare all'esaurimento delle risorse patrimoniali dell'acquirente. Per raggiungere questo scopo - sempre secondo il giudice istruttore - venivano attuate tecniche che - per la loro reiteratezza, continuità e sostanziale aderenza ai principi di Ron Hubbard - non potevano essere considerate occasionali e devianti ad opera di qualche singolo operatore… (omissis)…Poiché le predette condotte dovevano considerarsi frutto delle direttive impartite nell'ambito dell'organizzazione ai vari adepti ed integravano estremi di reato, il Giudice istruttore ravvisava di conseguenza nella struttura dell'organizzazione volta alla perpetrazione dei predetti reati - la sussistenza del delitto di associazione per delinquere che ascriveva a tutti i membri dell'associazione, i quali avevano rivestito all'epoca ruoli di responsabilità a vario livello nonché a tutti quegli operatori che in concreto avevano posto in essere i comportamenti illeciti sopra descritti”. Cit., Cassazione Penale Sezione II, sentenza n° 5838 del 9.2.1995, da Cd Juris Data, Sentenze

della Cassazione Penale, testo integrale, 1995-1998 I° sem., Giuffrè Editore.

Per raggiungere questo scopo - sempre secondo il giudice istruttore - venivano attuate tecniche che - per la loro reiteratezza, continuità e sostanziale aderenza ai principi di Ron Hubbard - non potevano essere considerate occasionali e devianti ad opera di qualche singolo operatore.

779 USAI, A., op.cit., p. 274. “Pur potendo rappresentare mezzi idonei per indurre un incapace a

compiere atti aventi effetti giuridici dannosi”. Cit., ibidem.

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propositi criminosi devianti e responsabilità individuali di alcuni specifici membri781, estranee a qualsiasi direttiva da parte dell‟associazione e prive di qualunque collegamento programmatico. Si escluse per assenza di dolo (anche eventuale) la responsabilità concorsuale dei presidenti e vicepresidenti782. Opposto esito ebbe il giudizio di secondo grado (conclusosi nel 1993): i giudici si espressero a favore dell‟integrazione della fattispecie di associazione per delinquere, vista l‟analogia nell‟indole dei vari e numerosi reati (pur commessi da diversi individui), la quale faceva pensare alla sussistenza di un proposito criminoso più esteso e condiviso, con un filo conduttore unificante, rappresentato dalle univoche indicazioni provenienti dai vertici783, essendo possibile qualificare l‟attività svolta dall‟organizzazione come commerciale e diretta ad acquisire somme di denaro approfittando di patologie psichiche di alcuni neofiti. Ad avviso della Corte di Appello di Milano, nel 1981 lo scopo dell‟associazione in parola era diventato definitivamente lucrativo e commerciale, consistendo nella vendita di determinati prodotti e servizi. Esso, previamente collaterale, era diventato a quel punto centrale ed esclusivo, come il rinnovamento delle modalità di vendita testimoniava784. A quel punto si cessò, asseritamente, di astenersi dallo sfruttamento delle persone psichicamente o fisicamente deboli785. Il 9 febbraio 1995 la Corte di Cassazione annullò con rinvio la sentenza di appello, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto focalizzare il loro accertamento sulla circostanza che quella di Scientology fosse descrivibile come associazione per delinquere oppure come

781 I reati contestati “andavano dall'estorsione alla circonvenzione di incapace, dalla truffa ai

maltrattamenti in famiglia, ma non v'era la prova di un previo accordo per commettere più delitti…(omissis)… occorrendo la prova della volontà dell'agente di entrare a far parte dell'organizzazione, per apportare il suo contributo alla realizzazione di un comune scopo criminoso diretto alla commissione di più reati (cfr. Cass. pen. 13 giugno 1989, in Riv. pen., 1990, 768)”. Cit.,

FINOCCHIARO, F., L‟organizzazione di Scientology ed i suoi fini, tratto da ll diritto ecclesiastico, 1991, Parte II, pagg. 459-462, in http://www.allarmescientology.it/milano/finocchiaro.htm. Lo stesso autore commenta criticamente che, tuttavia, “l'associazione per delinquere sussiste anche quando sia stata

costituita successivamente alla commissione di singoli reati in semplice concorso, al fine di rendere durevole un'attività dimostratasi agevole e proficua”. Ibidem.

782 Ivi, p. 275. “Il tribunale ha ritenuto che l'uso dell'E-Meter rientrerebbe fra i principi ideologici di

Scientology, come tale insindacabile in sede giurisdizionale, che i sistemi di proselitismo adottati dall'organizzazione sarebbero censurabili solo sotto il profilo morale, e che i reati in questione sarebbero degenerazioni, di cui i capi dell'associazione potrebbero rispondere solo se avessero concorso materialmente o moralmente alla commissione di essi, laddove, semmai, sarebbero stati solo conniventi”.

Cit., FINOCCHIARO, F., L‟organizzazione di Scientology ed i suoi fini, tratto da ll diritto ecclesiastico, 1991, Parte II, pagg. 459-462, in http://www.allarmescientology.it/milano/finocchiaro.htm.

783 LAMANUZZI, M.; La Cassazione torna sul caso di “Mamma Ebe”: l'attività di maghi e guaritori

può integrare il delitto di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione medica. Nota a Cassazione penale , 15 marzo 2016, n.13213, sez. VI, in Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in camposanitario), fasc.3, 2016, p. 1216.

784 USAI, A., op.cit., p. 277.

785 Invece, una direttiva di Hubbard consigliava di evitare di fornire le prestazioni tipiche della

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associazione religiosa, reputando "essenziale" il previo "accertamento della religiosità" dell‟organizzazione, vera e propria condicio sine qua non ai fini dell‟affermazione dell‟integrazione o meno del reato di associazione per delinquere786, “giacché "una chiesa" con regole statutarie ben precise, non può trasformarsi in un'associazione per delinquere, salvo che tutti i suoi aderenti non decidano di cambiare le regole in precedenza adottate, dando così vita ad un nuovo soggetto, diverso "dall'originario", ovvero, più concretamente, di creare un'associazione illecita nell'ambito di un'associazione lecita”787. Secondo i giudici, gli atti che rappresentino esercizio del fondamentale diritto alla libertà religiosa di cui all'art. 19 Cost. non possono contemporaneamente costituire condotte penalmente rilevanti788. La Suprema Corte optò per la natura religiosa dell‟organizzazione, ritenendo che la circostanza che essa ricavasse vantaggi patrimoniali dalle proprie attività non escludesse tale carattere, e che i casi riscontrati sarebbero stati quantitativamente troppo limitati per reputarli indicativi della sussistenza di un‟associazione per delinquere789

. In base a tale carattere religioso, Scientology si sarebbe qualificata come un culto ammesso, ex art. 8 Cost. Pertanto, l'eventuale finalismo delittuoso (segnatamente, con riferimento all‟ 416 c.p.) sarebbe stato scriminato dall'art. 19 Cost790. La Corte di Cassazione invitò i giudici di merito a rivalutare il proprio giudizio alla luce dei quattro criteri, asseritamente non esaustivi, individuati da Corte Cost. 195/93 per rilevare il carattere religioso o meno di un‟organizzazione791

. Essi consistono (anche disgiuntamente) nella stipulazione di intesa, nel precedente riconoscimento pubblico, nello statuto della associazione e nella comune considerazione792. Quest‟ultimo dato ha la funzione di permettere il

786 JASONNI M.; GALIZIA M.V.; La legittimazione giudiziaria di una confessione religiosa. Il caso

Scientology alla luce dei più recenti indirizzi della Corte di Cassazione, in diritto&diritti (19 ottobre

2000), p. 3 ss. (https://www.diritto.it/articoli/penale/jasonni.html).

787

COLAIANNI, N., Caso Scientology: Associazione religiosa o criminale?, da Il Foro Italiano, Parte Seconda, 1995, pagg. 689 e ss.

788 LAMANUZZI, M.; op.cit.

789 JASONNI M.; GALIZIA M.V.; op. cit. 790

LAMANUZZI, M.; op.cit.

791 La Corte ha escluso la consistenza religiosa di Scientology soprattutto facendo riferimento all‟indice

della comune considerazione, per cui l‟opinione pubblica, a suo parere, riteneva "indispensabile perché ci

si trovi di fronte ad una religione: (…) il concetto di salvezza dell‟anima (…), realizzata attraverso un legame fra l‟uomo e la divinità". JASONNI M.; GALIZIA M.V.; La legittimazione giudiziaria di una confessione religiosa. Il caso Scientology alla luce dei più recenti indirizzi della Corte di Cassazione, in diritto&diritti (19 ottobre 2000), p. 3 ss. (https://www.diritto.it/articoli/penale/jasonni.html).

792 “Con sentenza n. 195 del 27 aprile 1993, il suddetto organo giurisdizionale - nel dichiarare

l'illegittimità di alcune norme regionali che limitavano alcune sovvenzioni per l'edilizia di culto alle sole confessioni religiose che avevano stipulato un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione ha enucleato alcuni indici utili per riconoscere le realtà autenticamente confessionali. La suddetta sentenza ha, infatti, riaffermato che «per l'ammissione ai benefici non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa»; ma ha precisato, al contempo, che «nulla

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riconoscimento del carattere religioso anche a quelle organizzazioni, che la Corte definisce “semplici comunità di credenti”, le quali sono prive di intesa, pubblico riconoscimento o statuto. Altrimenti, in presenza di uno statuto “che ne esprima chiaramente i caratteri", ci si deve basare su di esso, attribuendo rilevanza determinante all‟elemento formale dell‟autoqualificazione, la quale tuttavia non può far stato a livello probatorio, giacché la magistratura può negare la veridicità del documento dimostrando che l‟organizzazione svolga, di fatto, un‟attività differente da quella dichiarata e illecita penalmente, magari simulando la natura religiosa al solo fine di ottenere i conseguenti vantaggi tributari. La decisione della Cassazione suscitò ingenti critiche, specialmente con riferimento al profilo della assiomatica “radicale inconciliabilità tra istituzione

religiosa e reato associativo”793. Tale ricostruzione teorica ha lasciato perplessa parte della dottrina, che ha osservato criticamente come possa ben darsi un‟associazione religiosa che purtuttavia violi con la sua condotta talune norme penali. Il giudice nomofilattico ha, inoltre, aggiunto che la responsabilità concorsuale dei dirigenti avrebbe dovuto essere accertata non in base ad una praesumptio de praesumpto, semplicemente affermando aprioristicamente che i vertici dell‟organizzazione, a fronte della posizione rivestita, “non potevano non avere avuto conoscenza” delle attività e delle metodologie degli operatori, bensì sulla scorta di concreti riscontri probatori794. Secondo la Corte, i giudici del merito “avrebbero dovuto motivare fornendo elementi

idonei a provare la effettiva conoscenza da parte dei singoli dirigenti dei metodi usati dai loro sottoposti che si erano resi responsabili di reati, ovvero indicando fatti certi (e non un fatto presunto) dai quali si potesse pervenire con rigore logico ad un giudizio di certezza relativo alla detta conoscenza” 795. Il 2 dicembre 1996, il giudice del rinvio affermò, alla luce delle linee-guida fornite dalla Corte di Cassazione attraverso il richiamo ai parametri elaborati dalla Consulta, che dall‟esame circa la natura

quaestio quando sussista un'intesa con lo Stato», e che «in mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione». Gli indici suddetti non sono sicuramente esaustivi e riecheggiano alcune posizioni dottrinali, per le quali possono essere avanzati gli stessi dubbi che sono stati formulati per le rispettive tesi di riferimento; essi lasciano, inoltre, un ampio margine discrezionale all'interprete, che è libero di elaborarne altri; ma rappresentano comunque un punto di partenza per affrontare il tema della religiosità o meno di un gruppo che si autoqualifica come "confessione" o "chiesa"”. Cit., Cassazione Penale Sezione II, sentenza n° 5838 del 9.2.1995, da Cd Juris Data, Sentenze

della Cassazione Penale, testo integrale, 1995-1998 I° sem., Giuffrè Editore.

793 LAMANUZZI, M.; op.cit. 794

Tale indirizzo argomentativo, merita di essere censurato, poiché viola i principi espressi dall'articolo 192 c.p.p. Cit., Cassazione Penale Sezione II, sentenza n° 5838 del 9.2.1995, da Cd Juris Data, Sentenze della Cassazione Penale, testo integrale, 1995-1998 I° sem., Giuffrè Editore.

795 Cit., Cassazione Penale Sezione II, sentenza n° 5838 del 9.2.1995, da Cd Juris Data, Sentenze della

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dell‟organizzazione risultava la mancanza di natura religiosa di Scientology (giudicando che non fosse percepita come confessione religiosa nella comune considerazione, e sospettando anzi che l‟autoqualificazione come tale presente nello statuto fosse solo di comodo, diretta ad eludere i problemi legali e acquisire i vantaggi che l‟ordinamento riserva alle confessioni religiose796), permettendo così di qualificare la stessa come associazione per delinquere. Venne, pertanto, confermata la condanna pronunciata nel 1993 da una diversa sezione della Corte d'Appello milanese. L‟8 ottobre 1997 la Cassazione annullò nuovamente la condanna per associazione a delinquere, e rinviò gli imputati ad un nuovo giudizio. Il contrasto tra giudici di legittimità e di merito si acuì, incentrandosi su una disputa sulla religiosità o meno della Chiesa e sulla circostanza che essa, laddove presente, fosse incompatibile o meno con eventuali finalità criminali. La Suprema Corte ribadì la convinzione che la Chiesa di Scientology rappresentasse un esempio di associazione religiosa (analizzandola dal punto di vista dei tre indici offerti dalla Corte Costituzionale) e quindi escludendo l‟integrazione del delitto di associazione per delinquere. L‟accertamento di eventuali illeciti, proseguiva la sua argomentazione, deve essere condotto scrupolosamente, valutando caso per caso le rispettive caratteristiche, in modo da valutare la loro natura di reati isolati, riconducibili a singoli responsabili, oppure associativa. Come osserva polemicamente l‟autorevole giurista Nicola Colaianni, “l'autoqualificazione statutaria è assunta così ad «indice

sicuro» della religiosità fino a prova contraria della sua effettività”797. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 5 ottobre 2000, prendendo atto “con la Suprema

Corte che le prove acquisite non consentono di escludere la natura confessionale di Scientology suffragata dallo statuto e dal pubblico riconoscimento”798, e valutando, in nome della comune considerazione, l‟opinione di una cerchia di esperti sul tema799

, assolse gli imputati dal reato associativo, chiudendo così definitivamente la lunga e travagliata odissea giudiziaria milanese della Chiesa di Scientology800. Indubbiamente,

796 COLAIANNI, N., La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di Scientology, da Il Foro Italiano,

1998, II, pagg. 396 e ss. (http://www.allarmescientology.it/milano/colaianni2.htm).

797COLAIANNI, N., La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di Scientology, da Il Foro Italiano,

1998, II, pagg. 396 e ss. (http://www.allarmescientology.it/milano/colaianni2.htm).

798 FORMICA, M., L‟art. 416 cp e le confessioni religiose: un commento all‟epilogo del “caso

Scientology”, in Il Foro Italiano, 2001 (http://www.allarmescientology.it/txt/commento2000.htm).

799

LAMANUZZI, M.; op.cit.

800 La ricostruzione alternativa, che postulava il coinvolgimento nel reato associativo dell‟intera

associazione, presupporrebbe una sorta di iniziazione criminale di ogni adepto, e dunque non convinse i giudici della Corte di Appello di Milano. Ciò dato, l'unica strada percorribile, e di fatto scelta dalla Corte, rimaneva quella di condannare per associazione per delinquere solo alcuni membri della setta. Così

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nell‟iter processuale descritto, riveste un‟importanza centrale il fattore religioso, che ha determinato l‟annullamento da parte della Suprema Corte di ben due pronunce dei giudici di appello: nel 1997 per aver errato nella modalità dell'accertamento di tale profilo, nel 1995 perché si era totalmente omessa la suddetta indagine801. Se, in conclusione, si può riconoscere che dalla vicenda in parola emerga una forte valorizzazione del criterio autoreferenziale della efficacia dell'autoqualificazione religiosa, allo stesso tempo la pronuncia di merito sembra, ai fini probatori della sua effettiva consistenza religiosa, conservare e mantenere attuale la rilevanza di un qualche riconoscimento “esterno” all‟organizzazione de qua802

. Sul profilo dell‟inconciliabilità tra religiosità e reato associativo, tutt‟oggi la giurisprudenza si mantiene stazionaria su tale orientamento, pervenendo a condanne di gruppi pseudo-religiosi ex art. 416 c.p. solo dopo averne escluso la qualificazione spirituale. Ciò è vero anche per la recente decisione assunta in sede di giudizio di legittimità nel caso di Mamma Ebe, nel 2016, su cui ci soffermeremo in seguito803.

In una prospettiva comparata, si rileva come Scientology sia stata riconosciuta come religious institution dallo Stato di California fin dal 1952 e successivamente anche da organi giudiziari di altri Paesi, quali l‟Australia (con una sentenza della Corte Suprema del 1983), il Sud Africa, l‟Austria e la Francia804. L‟associazione non ha soddisfatto gli standard stabiliti dall‟ordinamento spagnolo, che insiste su una posizione negativa (confermata dal Tribunale supremo con sentenza del 25 giugno 1990805). Un‟accesa disomogeneità e numerosi contrasti giurisprudenziali hanno caratterizzato la vita di Scientology in altri paesi come il Belgio, l'Irlanda, e la Germania. In quest‟ultimo contesto, il dato che sembra emergere riguarda una strenua preoccupazione della magistratura, peraltro condivisa con la situazione italiana, rivolta più che ad escludere la natura religiosa o ideologica dell‟associazione ex art. 4 e 140 GG, ad evitare che l‟autoclassificazione in veste confessionale o filosofica (spesso simulata) possa essere sfruttata strumentalmente per ottenere l‟acceso a trattamenti normativi favoritivi o per perseguire scopi economici. In base all'art. 2.2. del trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato il 2 febbraio 1948 tra l'Italia e gli Stati Uniti, Scientology

FINOCCHIARO, F., Scientology nell'ordinamento italiano, in Dir. Eccl., 1995, I, cit., pp. 612-613. LAMANUZZI, M.; op.cit.

801 FORMICA, M., op.cit. 802

Ibidem.

803 LAMANUZZI, M.; op.cit.

804 Cfr. Cour d'appel di Lyon 28 luglio 1997.

805 Tribunale Supremo spagnolo, sentenza del 25 giugno 1990, n. 11208, in Foro it., Rep. 1992, voce

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dovrebbe essere ammessa nel nostro Paese, qualora fosse considerata diretta emanazione della chiesa statunitense806. In generale, comunque, il diritto vivente reputa Scientology un‟associazione religiosa. Il suo possibile inquadramento come "religione a pagamento", per i servizi onerosi che sistematicamente offre807, non osta a tale qualificazione. Va comunque sottolineato che in Italia, numerose decisioni delle commissioni tributarie hanno stabilito l‟applicabilità a Scientology del diritto all‟esenzione dalle imposte riservato alle associazioni con scopo religioso o culturale e hanno spesso assolto la stessa da vari reati tributari808. Anche la Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo ha avuto occasione di pronunciarsi sulla questione, nell‟aprile 2007. In tale sede, la Chiesa di Scientology di Mosca ha presentato ricorso contro il rifiuto, opposto dal Dipartimento di Giustizia della capitale russa, di registrarla nuovamente, come richiesto dalla nuova legge in materia, nell‟albo degli enti religiosi809

. Si contestava, dunque, la violazione degli artt. 9 e 11 della Convenzione. La Corte di Strasburgo riconobbe le ragioni della Chiesa, ritenendo che le misure adottate non fossero “necessarie in una società democratica”, e quindi non sostenute da motivazioni tanto gravi e impellenti da sovvertire il fondamentale principio di cui all‟art. 9 CEDU,

806 COLAIANNI N., La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di Scientology, da Il Foro Italiano,

1998, II, pagg. 396 e ss., in http://www.allarmescientology.it/milano/colaianni2.htm.

807

Dal documentario Going clear – Scientology e la prigione della fede, HBO, 2015, emerge chiaramente come l‟organizzazione di origine americana offra corsi di “purificazione” allo scopo terapeutico, chiamati di “auditing”, con l‟assistenza di membri dell‟associazione del tutto sforniti di qualsiasi competenza nel campo della psicoterapia, in modo da raggiungere, progressivamente, lo stato di “clear”, consistente nel completo benessere psico-fisico della persona. “Offrono una serie di servizi risultanti dal dosaggio di

elementi di training autogeno, dietologia, psicoterapia, ginnastica, medicina tradizionale e non ufficiale, inseriti in una cosmologia e in un‟antropologia, ancorché non sempre originali e alternative. Scientology, in particolare, propugna una "scienza della salute mentale", la "dianetica", teorizzata nel 1950 da Ron Hubbard, secondo cui gli ostacoli allo sviluppo del potenziale umano sono costituiti - come sinteticamente ricorda la sentenza in epigrafe - dagli "engrammi", immagini negative della mente frutto di esperienze dolorose di questa vita o di precedenti reincarnazioni dello stesso spirito (il Thetan), che si possono però eliminare attraverso le pratiche di auditing o di purification, attraverso le quali avvengono

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