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argomentazioni critiche della Corte Costituzionale nella pronuncia n 96/1981.

2. Il plagio nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dopo l’intervento della Corte Costituzionale

2.8. Plagio e sequestro di persona

Un ulteriore riferimento normativo che ha assunto un valore vicario rispetto al plagio nelle aule giudiziarie è stato l‟art. 605 c.p. Difatti, come abbiamo già osservato, nella concretezza i casi di manipolazione mentale si verificavano attraverso una serie di condotte che perfezionavano, singolarmente, alcuni titoli di reato: la principale e più ricorrente tra queste era, appunto, il sequestro di persona. La privazione coattiva della libertà personale e specialmente di movimento, del resto, si lasciava apprezzare per la comprovata efficacia nell‟aumentare sensibilmente la suggestionabilità della vittima, come ha dimostrato, tra le altre, la storia dei soldati americani fatti prigionieri durante la guerra di Corea. La privazione del profilo corporale e fisico della libertà delinea le forme più allarmanti di manipolazione mentale e spesso quest‟ultima costituisce la ragione essenziale della realizzazione di tale condotta. Fu così che, ancora vigente l‟art. 603 c.p., quasi tutte le imputazioni per plagio si tradussero in condanne per sequestro di persona o maltrattamenti in famiglia729. Non c‟è dubbio che il fatto di contenere una

726 DE FAZIO F., La valutazione del rapporto interpersonale quale momento metodologicamente

determinante nel giudizio di circonvenzione di incapace, p. 44.

727 USAI, A., op.cit., p. 311.

728 Interessante è notare come la Corte di Appello di Milano abbia assunto, quali parametri da accertare

per ritenere integrato il reato di circonvenzione di incapaci, tre elementi: l‟accertamento attraverso perizia o altra documentazione medica della sussistenza di uno stato di deficienza psichica; la circostanza che tale condizione personale fosse agevolmente riconoscibile all‟esterno (considerata anche la circostanza che i soggetti passivi erano tenuti a compilare un test di personalità in cui davano conto delle proprie eventuali problematiche psichiche); l‟impegno degli appartenenti alla Chiesa di Scientology nell‟opera di persuasione a conseguire esborsi economici a favore dell‟ organizzazione stessa. La Corte di Cassazione, adita in terzo grado, confermò totalmente la soluzione delineata dalla Corte di Appello, cassando con rinvio solo relativamente ai profili probatori circa la responsabilità concorsuale dei dirigenti. USAI, A., op.cit., p. 313.

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persona coercitivamente e contrariamente alla sua volontà integri appieno il reato in parola, tuttavia, nei casi di anormale soggezione psichica, è d‟uopo riflettere sull‟ eventuale ruolo del consenso del soggetto passivo alla restrizione della propria libertà personale. Flick propone di tenere in considerazione la distinzione tra la scelta libera ed autonoma del soggetto di alienarsi dagli altri, e l‟isolamento dalla circostante realtà sociale cagionato da altri pur con il consenso dell‟individuo730. La prima ipotesi è caratterizzata da una potenziale reversibilità che dovrebbe essere solitamente totale, potendo l‟individuo scegliere, ad un certo punto, di ripristinare il rapporto con gli altri, precedentemente interrotto. Lo stesso non si può dire per la seconda situazione, dove la coazione e la sostituzione in toto da parte dell‟agente alla società può raggiungere livelli di interferenza tali da sopprimere ogni possibilità di comunicazione con i terzi e rendere così radicalmente più difficile e statisticamente meno probabile il “ritorno alla socialità”. Difatti, se si considera che “nessun regime di vita privata, per quanto

liberamente accettato, è valido a togliere alle persone la facoltà di rivendicare la loro libertà personale”731, il pur sussistente iniziale consenso deve essere sempre suscettibile di revoca, riconoscendo un rilievo primario alla volontà attuale dell‟individuo. Inoltre, in certi casi, non è nemmeno possibile parlare di un valido consenso: si allude alla circostanza che esso sia estorto mediante inganno, violenza o minaccia, oppure sia già esso un risultato della sottoposizione all‟altrui dominio e della soggezione732

. Inoltre, secondo taluni, la condotta fraudolenta sarebbe incompatibile con il perdurante stato di sequestro, tanto da non poter ritenere in questo caso privato coattivamente della propria libertà personale il soggetto, solo perché sia stato ingannato in vario modo733. Anche in un altro caso giudiziario734 è stato ribadito come chiunque debba mantenere un illimitato diritto di dissociazione, e che il sequestro di persona è integrato anche quando con mezzi di ordine morale, evidentemente dotati di una notevole forza intimidatrice (si pensi, a titolo di esempio, a minacce di ripercussioni spirituali o sovrannaturali, di intervento delle forze dell‟ordine, uso di tecniche in grado di indebolire la forza di volontà, inganno sulla natura dell‟associazione), si riesce a limitare la libertà di

730 FLICK G.M., La tutela della personalità nel delitto di plagio, A. Giuffrè, 1972, cit., p. 165 ss. 731 MANZINI, V., Trattato di diritto penale italiano, VIII, cit., p. 623.

732 FLICK G.M., La tutela della personalità nel delitto di plagio, A. Giuffrè, 1972, cit., p. 166.

733 USAI, A., op.cit., p. 324. Opinione dissenziente è espressa da MANTOVANI, Delitti contro la

persona, cit., p. 358 ss., secondo cui il sequestro può ben essere integrato inducendo il soggetto, con

raggiri, ad autoprivarsi della propria libertà. Secondo USAI, A., op.cit., p. 324, nota 94, così interpretando la norma, tuttavia, si rischierebbe di arricchirla di un ambito applicativo fin troppo esteso, pericolosamente comprendendo anche ipotesi che non avrebbero alcun rilievo penale.

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locomozione della vittima735. Non a caso, il codice Zanardelli prevedeva il fine o il pretesto religioso tra le aggravanti del reato di sequestro di persona736. La giurisprudenza ha adottato un indirizzo ermeneutico estensivo volto a leggere la disposizione del sequestro di persona come presidio della globale “personalità individuale”737. La dottrina condivide l‟intento di inquadrare come bene protetto

dall‟art. 605 c.p. non solo la mera libertà di locomozione da misure coercitive, ma anche la libertà psichica738.

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