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L’art 603 c.p nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale fino agli ultimi anni Sessanta

I PROFILI PENALI DELLA MANIPOLAZIONE MENTALE

1. Ricostruzione storica del delitto di plagio

1.4. L’art 603 c.p nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale fino agli ultimi anni Sessanta

L‟evoluzione giurisprudenziale e dottrinale circa l‟art. 603 si articola in due macro- periodi: il primo si estende dal 1930 al 1960, l‟altro dal 1961 al momento attuale. Ad opinione della Consulta, “Sino al 1960 a dottrina aveva costantemente cercato di

interpretare l‟art. 603, configurando teoricamente una totale soggezione di fatto del soggetto passivo con soppressione dell‟autonomia della vittima, tentando di distinguere la figura del plagio dagli altri delitti contro la libertà individuale e di renderla autonoma rispetto ad essi e soprattutto rispetto al sequestro di persona598”. In base alla

complementarietà che si riteneva connotasse il plagio rispetto alla figura della riduzione in schiavitù, si attinse a piene mani da quest‟ultima. Si fece strada un‟interpretazione che collegava la condotta plagiaria all‟imposizione coattiva di un “servigio” ad altri, consistendo tale profilo oggettivo nello sfruttamento dell‟uomo da parte di un altro uomo (caratteristico della condizione servile) e, dal punto di vista dell‟elemento psicologico, si tese a valorizzare un presunto fine di lucro che tuttavia non compariva nella formulazione letterale della fattispecie599. Si recuperò, evidentemente, l‟insegnamento di Francesco Carrara, ad avviso del quale il plagio consisteva nella “violenta o fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di vendetta”600

. La dottrina successiva all‟emanazione del codice Rocco si allineò fedelmente e pedissequamente alla “concezione economica” del plagio, non stimolata in alcun modo a deviare il proprio corso anche per la assente casistica giurisprudenziale601. In ogni caso, i dubbi che ruotavano attorno agli elementi materiali del reato, cioè la padronanza corporea o psichica della vittima, impedirono che si delineasse una univoca linea interpretativa, almeno fino agli anni Sessanta602.

Il 1961 segnò una svolta interpretativa epocale nel percorso storico del plagio, alla maniera di un vero e proprio spartiacque. A tale data, infatti, risale l‟importante decisione della Corte di Cassazione sul caso Greco603. Essa affermò per la prima volta

598 Corte Costituzionale, sent. 9 aprile 1981, n. 96, in Giur. Cost. , cit., p. 824. 599 CARUSO G.; op.cit., p. 155.

600 Ivi, p. 156.

601 PESTELLI, G.; op.cit., p. 628. 602

SCIARRINO M.; MARVELLI E.; L‟evoluzione giuridica del plagio nella normativa italiana e

sammarinese, in Sul Filo del Diritto, anno 4, n. 4 – dicembre 2013, p. 2.

603 Cass. pen. sez. II°, 26 maggio 1961, Greco, in Giustizia penale, 1961, II, pp. 151 ss. La fattispecie

concreta dedotta in giudizio trattava di una giovane ragazza (Saccà), che si era allontanata dalla famiglia per seguire nelle sue peregrinazioni e viaggi fatti di stenti un insegnante elementare (Greco), con cui

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come la condotta di plagio non fosse ravvisabile solo nei casi di schiavitù di fatto, ma anche qualora si attuasse sulla vittima un dominio psichico attraverso suggestione o altro mezzo psicologico604. Il Supremo Collegio sostenne che l‟evento contemplato dal reato di plagio “consiste appunto nell‟instaurazione di un rapporto psichico di assoluta

soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo, con completa o quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo”605. L‟elemento materiale del plagio veniva così fatto

oggetto di un‟inedita lettura in chiave psicologica606, dichiarando la corte in maniera espressa la natura prettamente psichica del reato e dei suoi elementi costitutivi. Si rendeva dunque imprescindibile accertare, in sede giudiziale, le condizioni psichiche della vittima, non potendo in questo senso soccorrere le “condizioni materiali di vita”, che al più avrebbero potuto apprezzarsi come un mero dato indiziario607. Uno dei principali esponenti della teoria psicologica, Pietro Nuvolone, si dimostrò entusiasta della creazione della fattispecie plagiaria, la quale attribuiva finalmente autonoma rilevanza al “fatto di stabilire un rapporto di soggezione, a carattere potenzialmente

permanente, senza scopi preordinati”608, indipendentemente da qualsiasi mira economica609. L‟incapacità del soggetto passivo nel plagio è determinata da “una

preponderanza psichica di uno dei soggetti del rapporto (…) che esce dai limiti della normale reciproca influenzabilità per le singole decisioni”, tale da renderlo

impossibilitato a pensare ed agire in modo difforme da quello gradito dal soggetto dominante610. Attraverso il plagio si sanziona penalmente il condizionamento psicologico che fuoriesce dalla cornice dei normali e fisiologici rapporti umani,

aveva avviato una relazione. Quando essa fu ritrovata dalle forze di polizia, in compagnia di un neonato, frutto del rapporto tra i due, la donna si trovava in condizioni di salute molto precarie e critiche. Difatti, essa viveva in uno spazio angusto, mal illuminato, senza impianti igienici, che non lasciava mai, anche perché il Greco, quando usciva, chiudeva la porta della stanza col lucchetto. Dopo la liberazione, la ragazza elevò accuse di maltrattamenti, torture e di sottoposizione in stato di succubanza contro l‟imputato. Il giudice di merito aveva reputato il Greco colpevole di plagio. Investita della questione, la Suprema Corte cassò tale decisione, criticandola in quanto mancante di appropriati accertamenti volti a scoprire se il rapporto tra i due soggetti non fosse inquadrabile, più che come plagio, in termini di volontaria dedizione sessuale e se la loro relazione non fosse stata originata da spontanea passione. Da USAI, A., Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla

fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi, Giuffrè, Milano, 1996, p.8.

604 CARUSO G.; op.cit., p. 161.

605 Cass. Pen., sez. I, sent. 26 maggio 1961, Greco, in Giust. Pen., cit., c. 151. 606 PESTELLI G.; op.cit., p. 630.

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SCIARRINO M.; MARVELLI E.; L‟evoluzione giuridica del plagio nella normativa italiana e

sammarinese, in Sul Filo del Diritto, anno 4, n. 4 – dicembre 2013, p. 2.

608 NUVOLONE P., Plagio, in Indice pen., 1968, p. 342. 609 Ivi, p. 80 e ss.

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rendendosi anormale, non spontaneo, tale da distruggere l‟individualità soggettiva611

. La soluzione interpretativa di Nuvolone non riscosse omogenea accettazione. Giovanni Maria Flick, criticamente, oppose a tale ricostruzione la propria teoria, la quale si approcciava al plagio secondo una visione psicosociale. Egli prendeva le mosse dalla presa di coscienza che i concetti di “soggezione” e “suggestione” su cui si basava la costruzione psicologica (assegnando appunto estremo rilievo alla relazione psicologica che veniva instaurata tra i due soggetti del reato) apparivano particolarmente evanescenti, incerti, labili ed irriducibili a chiare schematizzazioni anche agli esperti delle scienze specifiche612. Essi, infatti, sono inerenti all‟individuale e unica conformazione delle singole personalità, soprattutto in termini di suggestionabilità, e quindi mal si prestano “ad essere recepit(i) da una norma direttamente, ex se, in termini

di generalità e astrattezza”. Nella ricostruzione di Flick l‟art. 603 avrebbe occupato un

ruolo di attuazione della Costituzione, poiché sarebbe posto a tutela della personalità individuale, secondo il c.d. principio di vocazione sociale della persona di cui all‟art. 2 Cost.613, considerando che la personalità dell‟individuo si esprime soprattutto nel contesto gregario dei rapporti interpersonali. Ecco che, quindi, l‟antigiuridicità della condotta assume, da questo punto di vista, una connotazione sociale, in quanto conduce una persona all‟isolamento totale e permanente dalla compagine collettiva, assorbendola nel rapporto totalizzante col soggetto attivo614. Ci si soffermava, così, non solo sul ristretto rapporto interpersonale tra plagiante e plagiato, ma anche sulla privazione delle relazioni col resto della comunità, esterna all‟universo “a due” che si veniva a creare col plagio615. La segregazione fisica e l‟isolamento morale priverebbero il soggetto della possibilità di dialogo e di interazione con terzi, individui diversi dal proprio aguzzino616, il quale si pone come elemento di mediazione tra la vittima e il mondo circostante617. Si conferiva risalto, così, alla condizione di “solitudine” e alla sua capacità di danneggiare il mondo psichico del soggetto passivo618. Questa interpretazione, ad avviso dell‟autore, avrebbe eliminato o almeno considerevolmente ridotto i rischi di arbitrio giudiziale

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Ivi, p. 345.

612 PESTELLI G.; op.cit., p. 632.

613 FLICK G.M., La tutela penale della personalità nel delitto di plagio, Studi di diritto penale,

GIUFFRÈ, Milano, 1972, cit., 132 e 163.

614 PESTELLI G.; op.cit., p. 634. 615

COLOMBO C.; La manipolazione mentale e le sette sataniche tra fattispecie penali e diritti

costituzionalmente garantiti, in Rivista Penale 11/2010, www.latribuna.it

616 USAI A., op.cit., p. 15.

617 NISCO A.; La tutela penale dell‟integrità psichica, Torino, Giappichelli, 2012, p. 128. 618

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pericolosamente sollevati dalla visione psicologica del plagio, in quanto il giudice sarebbe in questo caso chiamato a operare una valutazione limitata al dato esistenziale del potere sulla vittima, per saggiare se esso fosse idoneo a “impedire in toto il ricorso a

qualsiasi altra fonte di conoscenza e di scelta”619. La concezione psicologica avrebbe invece costretto l‟organo decidente ad un inammissibile giudizio di valore sulla relazione plagiaria e un sindacato sul contenuto delle idee su cui essa si basava620. Questi ultimi indirizzi ermeneutici meritano di essere apprezzati per il loro tentativo di ovviare alla cronica indeterminatezza della norma, peccato capitale che l‟avrebbe condannata all‟abrogazione per illegittimità costituzionale circa un decennio più tardi.

Tornando alla decisione della Corte di Cassazione sul caso Greco621, notiamo come essa tralasci e volutamente dimentichi la finalità di lucro quale dolo specifico del reato (al quale era stata assegnata la funzione di distinguere la fattispecie specialmente da quella di sequestro di persona)622, e l‟imposizione di un servizio tra plagiante e plagiato, negando l‟imprescindibilità di entrambi tali elementi al fine del perfezionamento della fattispecie astratta, facendo evidentemente leva su un‟interpretazione letterale della disposizione. Al contempo, si valorizza decisamente l‟evento dell‟annientamento psichico della personalità del soggetto passivo. Dessì, a tal proposito, scrisse: “quel che

interessa è il risultato dell‟azione del soggetto attivo. E tale risultato deve essere il completo dominio della volontà del soggetto passivo”623. Tutte e tre queste conquiste giurisprudenziali porranno le fondamenta evolutive per il noto caso “Braibanti”, che le recepirà e ne trarrà innovative conclusioni624. Viene sancita, dunque, la natura psichica del reato di plagio. Tale concezione psicologica625 del reato dominerà la scena ermeneutica dai primi anni Sessanta in poi. Ci si distanzia così in maniera evidente dalla tradizione dottrinale precedente, che concepiva il plagio come un inopportuno duplicato della riduzione in schiavitù e si affannava nella ricerca di prove tangibili dello stato di soggezione.

619 USAI, A., op.cit., p. 160 ss. 620 PESTELLI G.; op.cit., p. 633.

621 Cass. pen. sez. II°, 26 maggio 1961, Greco, in Giustizia penale, 1961, II, pp. 151 ss. 622

La lotta al plagio: cronaca di un reato annunciato a cura di FREE SOULS, novembre 2001, da https://freesouls.it/old/religione/intolleranza/plagio/plagio_opinione.html

623 DESSÌ, A., Appunti in materia di plagio, in Arch. pen., 1961, II, cit., p. 354 s. 624 CARUSO G.; op.cit., p. 162.

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1.5. Il caso Braibanti: la prima ed ultima condanna a titolo di plagio

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