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Plagio ed abusivo esercizio di una professione

argomentazioni critiche della Corte Costituzionale nella pronuncia n 96/1981.

2. Il plagio nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dopo l’intervento della Corte Costituzionale

2.4. Plagio ed abusivo esercizio di una professione

Una disposizione penale idonea a ricomprendere molti dei casi di manipolazione mentale è l‟esercizio abusivo di professioni mediche e psicoterapeutiche. Difatti, non sono rari i casi in cui esponenti di NMR, sedicenti guaritori, santoni e pranoterapeuti si professino portatori di metodi innovativi e funzionalmente alternativi alla medicina tradizionale694, in grado di curare malattie fisiche o psichiche, pur non disponendo di alcuna qualifica professionale per svolgere le relative attività terapeutiche. La disciplina giuridica della professione di psicologo è contenuta nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 (c.d. legge Ossicini). L‟art. 3 dispone che: “1. L‟esercizio dell‟attività psicoterapeutica

è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia… (omissis)… 2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica”. Dunque, l‟attività di

diagnosi e cura psicoterapeutiche sono strettamente riservate a specialisti abilitati. In questo modo, si proteggono i consumatori da comportamenti potenzialmente assai perigliosi e addirittura distruttivi per la propria salute psichica. Scientology, in un caso giudiziario che la vedeva nuovamente protagonista, è stata condannata dalla Corte di Appello di Milano695, la quale aveva ravvisato nei trattamenti sistematicamente posti in

693USAI, A., op.cit., p.287, cit.: “Pertanto, è punibile chi organizza falsi miracoli truccando statuette o

cartelle cliniche, ma non colui che dice di avere visioni soprannaturali o predica l‟imminente dine del mondo”.

694 In particolare, la Chiesa di Scientology si distingue notoriamente per predicare il rifiuto della

psichiatria e psicoterapia tradizionali, sovrapponendo il proprio campo di azione con tali scienze e ponendosi come esclusivo punto di riferimento per la guarigione da mali sia fisici che psichici. Ivi, p. 295.

695 Corte Appello di Milano, 5/11/1993, Segalla e altri. Si nota, inoltre, come l‟assunzione su

somministrazione di complessi vitaminici e la sottoposizione a saune prolungate, che erano parte integrante della terapia consigliata, sono pratiche suscettibili di essere intraprese anche spontaneamente e liberamente dal soggetto, indipendentemente cioè da qualsiasi prescrizione medica. Tuttavia, si osserva criticamente, nel caso di specie si fornivano informazioni e consigli erronei circa le suddette attività, tali da renderle potenzialmente pericolose. Di fatto i trattamenti in questione portavano, anziché ad un miglioramento delle condizioni psico-fisiche dell‟individuo, ad un loro peggioramento. In base a tali

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essere sui suoi seguaci (in particolar modo in quelli di auditing e di purification) gli estremi della fattispecie astratta ex art. 348 c.p., in quanto realizzati da personale non specializzato e privo di qualsiasi competenza nel campo696. Difatti, ai membri l‟organizzazione prometteva inequivocabilmente la guarigione da problematiche fisiche o psichiche, che riconduceva causalmente all‟attività terapeutica, e non alla mera conversione spirituale. La Corte di Cassazione ritiene, confermando il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale, che, anche prima dell‟entrata in vigore della legge, l‟attività psicoterapica fosse già esclusivo appannaggio di personale abilitato, poiché le pratiche che siano oggettivamente dirette finalisticamente alla cura di soggetti affetti da turbe psichiche rientrano tra quelle per cui è necessario l‟intervento di personale sanitario qualificato697. È d‟uopo, comunque, specificare che anche le persone abilitate all‟esercizio di tali attività professionali possono andare incontro a conseguenze penali laddove esercitino la propria attività in modo abusivo, ossia strumentalizzando a fini illeciti il rapporto di dipendenza psicologica che fisiologicamente viene instaurato tra il paziente e il suo medico698. La Chiesa di Scientology è stata interessata, in Germania, da un procedimento, poi archiviato, che,

considerazioni, la Corte riteneva integrato il reato di cui all‟art. 348. L‟esito del giudizio di primo grado era stato, invece, di assoluzione, dovuta al fatto che si era giudicato che l‟attività di purification fosse stata presentata non come strumento per ottenere una guarigione e che la sottoposizione alle saune e l‟assunzione di vitamine fossero precedute da una prescrizione medica e provocassero niente più che un effetto soggettivo, in un certo senso assimilabile al “placebo”.

696 USAI, A., op.cit., p. 290, nota 37. 697 Cass., II, 9/02/1995, Avanzini ed altri. 698

USAI, A., op.cit., p. 297. Nel caso in cui il medico sfruttasse la posizione di inferiorità psichica paziente per scopi non terapeutici, ma illeciti, egli incorrerebbe in illeciti non solo deontologici, ma anche penali. Qualora egli lo inducesse in errore per ricavarne un ingiusto profitto o un danno, sussisterebbe il reato di truffa. Il compimento di atti sessuali potrebbe integrare il delitto di violenza sessuale presunta. Infatti, l‟art. 609-bis, co. II, numero 1, c.p., punisce con la stessa pena prevista per la violenza sessuale colui che induce taluno a compiere o subire atti sessuali “abusando delle condizioni di inferiorità fisica o

psichica della persona offesa al momento del fatto”. Si potrebbe anche integrare gli atti sessuali con abuso di autorità di cui al co. 1 dello stesso articolo. Entrambe queste ipotesi potrebbero subire un

aggravamento se il fatto sia commesso con l'uso "di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di

altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa" (art. 609-ter, co. 2, n. 2),

oppure "su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale" (art. 609-ter, co. 2, n. 4). Laddove, considerate le circostanze di fatto, lo stato psichico del paziente possa descriversi come di infermità o deficienza psichica, sarebbe astrattamente configurabile il delitto di circonvenzione di incapaci ovvero di atti sessuali con abuso di autorità di cui al co. 1 del medesimo articolo, entrambe le ipotesi potendo poi essere aggravate se il fatto sia commesso con l'uso "di sostanze alcoliche, narcotiche

o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa" (art.

609-ter, co. 2, n. 2), oppure "su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale" (art. 609-ter, co. 2, n. 4). Ivi, pp. 298-300. La formulazione molto ampia di questo articolo "è idonea ad

abbracciare, secondo la sua ratio (ma forse superando le intenzioni del riformatore), tutte le ipotesi di persone assoggettate alle medesime situazioni limitative della libertà personale, sia la limitazione lecita o illecita" (così MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona, cit., 370).

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nel 1987,699 ha coinvolto ben quattordici imputati aderenti alla Scientology Kirche

Deutschland. I capi di accusa riguardavano vari reati: violenza privata, usura, truffa,

violazione delle leggi sui medicinali e sulla professione medica700. L‟archiviazione è stata motivata dal fatto che non si è potuto dimostrare, nel corso delle indagini, che i fatti integrassero gli estremi di un reato o che fossero stati commessi dagli indagati. Inoltre, si ritenne che l‟attività di auditing fosse stata posta in essere nel contesto di un‟attività spirituale e, come tale, priva di dolo, e che la mancanza di condotta ingannevole ostasse alla sussistenza della fattispecie di frode701.

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