• Non ci sono risultati.

Plagio e stato di incapacità procurato mediante violenza

argomentazioni critiche della Corte Costituzionale nella pronuncia n 96/1981.

2. Il plagio nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale dopo l’intervento della Corte Costituzionale

2.5. Plagio e stato di incapacità procurato mediante violenza

La figura delittuosa più affine ai fenomeni di manipolazione mentale, tuttavia, pare essere quella di cui all‟art. 613 c.p., che punisce, sotto la rubrica di “incapacità

procurata mediante violenza”, "chiunque mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere e di volere". Si tratta, con ogni evidenza, di un delitto a dolo generico702 e causalmente orientato, posto a tutela del bene giuridico della libertà psichica di autodeterminazione in forma libera e cosciente. L‟evento tipico consiste nell‟induzione di un provvisorio703 stato di incapacità di intendere e volere, e sarebbe, secondo alcuni, integrato in molte vicende di plagio. La condotta pare invece a forma libera, giacché la dottrina maggioritaria legge l‟elencazione compiuta nella disposizione come meramente esemplificativa704. Il riferimento esplicito a “qualsiasi altro mezzo” pare confermare tale indirizzo ermeneutico. La fattispecie prevede come condizione di punibilità la mancanza del consenso del soggetto passivo (interpretabile quindi come elemento

699

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monaco aveva avviato cinque procedimenti, indicati numericamente come 338 Js 1043/84. L‟ordinanza di chiusura delle istruttorie è datata 28 ottobre 1987.

700

USAI, A., op.cit., p. 300.

701 Ibidem.

702 MONACO L., IN CRESPI A., STELLA F., ZUCCALÀ G., Commentario breve al codice penale,

Padova, 1992, p. 1409.

703 Difatti, nel caso in cui si procurasse uno stato di incapacità permanente, si sconfinerebbe nel più grave

reato di lesioni personali. PASCASI; S.; Psiche & Legge #7: Alienazione Mentale, 05 aprile 2013, in http://www.stateofmind.it/2013/04/alienazione-mentale-psiche-legge/

704 Così R. MESSINI, Le relazioni diverse dell‟art. 613 nel codice penale, in Annali, 1936, p. 1022;

MONACO L., IN CRESPI A., STELLA F., ZUCCALÀ G., Commentario breve al codice penale, Padova, 1992, p. 1409.

157

negativo di tipicità della fattispecie)705; tuttavia, la disposizione de qua rinvia all‟ultimo capoverso dell‟art. 579, al fine di escludere la validità ed efficacia del consenso nel caso in cui la persona che lo abbia prestato sia minore di anni diciotto, sia inferma di mente o versi in condizioni di deficienza psichica, a causa di un‟altra infermità o dell‟abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, e laddove l‟acquiescenza dell‟individuo sia stata estorta dal reo con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpita con inganno706. Occorre notare che nei casi di soggezione psichica ci si potrebbe ragionevolmente aspettare un‟adesione anche accorata e assolutamente convinta del soggetto, che non si presterà ad essere considerata come viziata soltanto perché appaia in contrasto coi principi e valori dominanti nella società di riferimento707. Rispetto all‟originario delitto di plagio, l‟art. 613 c.p. manifesta il vantaggio della maggiore definizione e verificabilità empirica dell‟evento (e, conseguentemente, della sua maggiore agevolezza sul piano probatorio), che si ricollega a dati clinici specifici e precisi, a differenza dell‟art. 603 c.p., che si riferiva all‟indeterminato ed inafferrabile concetto di “totale stato di soggezione”708. La norma, analogamente al plagio, rispetto al quale presentava molteplici profili di sovrapposizione, restò quasi inapplicata. Questo dato dimostra, secondo alcuni autori, come non sia opportuno, dal punto di vista politico-criminale, elaborare una norma ad hoc contro “condizionamenti non violenti verso soggetti consenzienti”709

. Le rare pronunce giudiziali in tema di procurato stato di incapacità testimoniano, a parere di molti, come evidentemente le attività poste in essere dai NMR si rivelino inidonee a provocare tale effetto. Il lavaggio del cervello, infatti, così come tradizionalmente inteso, rientrerebbe a pieno titolo nel raggio di attrazione dell‟art. 613 c.p., che peraltro contemplerebbe anche i casi di condizionamento psichico che non si innestino su uno stato di incapacità di intendere e di volere preesistente, ma in cui anzi

705 Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona, cit., 320 s. La mancanza di

consenso è il dato che differenzia la fattispecie in parola da quella prevista all‟ ormai estinto art. 603 c.p., che non specificava nulla circa il ruolo del consenso della vittima o sulla sua validità. • VITARELLI, T.,

Manipolazione psicologica, Wolters Kluwer, 2016.

706 USAI, A., op.cit., p. 302, nota 54.

707 DEL RE, M.C., Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell' integrità psichica, in

Studi in memoria di G. Delitala, I, Milano, 1984, p. 342.

708 VITARELLI, T., Manipolazione psicologica, Wolters Kluwer, 2016.

709 Cit.vi, Vitarelli, T., Manipolazione psicologica, Wolters Kluwer, 2016. Una vicenda giudiziale che

merita essere ricordata, tuttavia, è nuovamente quella di Ebe Giorgini, la quale venne condannata ex art. 613 c.p., per aver ingenerato un temporaneo stato di incapacità idoneo ad escludere l‟imputabilità (in base all‟art. 85 c.p.) , somministrando psicofarmaci ai membri della propria organizzazione. Usai, A., op.cit., p. 302, nota 55. Così, Cass., II, 16.10.1984, Vulcano, in Archivio CED. Potrà applicarsi anche l‟art. 86, che postula la responsabilità penale di chi ponga in stato di incapacità di intendere e volere altri al fine di fargli commettere un reato, tuttavia col grosso limite rappresentato dal necessario fine criminoso. CRESPI A., Imputabilità, in Enc. Dir., vol. XX, Milano, 1970, p. 785.

158

l‟originaria capacità della vittima venga menomata710

. Ne dovremmo dunque dedurre che le capacità distruttive dei culti sono state per lungo tempo sopravvalutate e necessitano di un deciso ridimensionamento711. L‟incapacità di intendere e volere si sostanzia in una totale incapacità di determinarsi: questo potrebbe non accadere in molti casi di manipolazione mentale, che più probabilmente comporta l‟effetto di alterare il quadro dei valori a cui il soggetto ispira il proprio comportamento, non incidendo sulla normalità psichica712. Laddove la condotta criminosa intervenga su una situazione di minorata capacità psichica preesistente tanto da potersi qualificare come incapacità di intendere e volere, l‟evento descritto dalla norma non potrà profilarsi, anche qualora incida sulle residue capacità del soggetto713.

2.6. Plagio e trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà

Documenti correlati