• Non ci sono risultati.

Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, Aula della Commissione XI (Lavoro)

LA TUTELA PRECAUZIONALE DELL’AMBIENTE E IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA NEL RICONOSCIMENTO DEL RISCHIO

2. L’attuazione normativa del principio di precauzione: il “difficile” incontro tra diritto e scienza

Per poter valutare quale sia il ruolo della giurisprudenza nell’uso del principio di precauzione a tutela dei diritti fondamentali e in che misura tale principio sia adoperato come parametro di legittimità delle scelte politiche in tema di selezione dei rischi e di parametrazione degli stessi, occorre in primo luogo analizzare le modalità attraverso le quali si realizza l’implementazione normativa del principio di precauzione.

7 S. GRASSI, Prime osservazioni sul principio di precauzione come norma di diritto positivo,

Daniela Belvedere 161

L’attuazione normativa di tale principio risente del peculiare rapporto tra diritto e scienza8: il progresso scientifico e tecnologico assolve una significativa

incidenza sul diritto e quest’ultimo non può disinteressarsene, soprattutto allorquando da tale progresso possano derivare rischi per la società in generale e in particolare per la possibile lesione di diritti fondamentali. Un siffatto legame rimanda necessariamente al rapporto tra essere e dover essere e alla loro “mutua alimentazione”9. Tuttavia, occorre capire in che

misura il diritto possa intervenire e con quali modalità, allorquando vi sia una situazione di incertezza scientifica, rispetto alla quale si rende necessario fornire una “certezza” giuridica. La problematicità di un siffatto rapporto si registra in relazione al grado di validità dell’asserzione scientifica e alla necessaria revisione della scelta giuridica per assicurare che quest’ultima sia rispondente al livello tecnico-scientifico preso in considerazione. Il principio di precauzione assolve ad una vera e propria funzione di “integrazione tra scienza e diritto”10: spetta al sapere scientifico la valutazione “oggettiva” del rischio per

l’ambiente, individuandone la portata, ma la valutazione “soggettiva”, inerente all’accettabilità del rischio, alla sua percezione ad opera dell’opinione pubblica e alla gestione dello stesso, compete al piano giuridico.

Il livello di incertezza scientifica che connota l’operatività del principio di precauzione si ripercuote sulla sua attuazione normativa: difatti, se in un dato momento non è possibile disporre di “certezze” scientifiche la risposta che l’ordinamento giuridico può fornire deve necessariamente presentarsi come flessibile. Tanto induce a valorizzare i profili di discrezionalità della scelta, dei quali dispongono sia gli organi legislativi che quelli amministrativi nel loro compito di determinazione del livello del rischio consentito. In particolar modo, le caratteristiche dell’approccio precauzionale inducono ad una traduzione in termini normativi che, almeno in prima battuta, siano connotati da “indeterminatezza”, da generalità nella formulazione, onde evitare che, nel lasso temporale intercorrente tra la predisposizione in termini normativi della regola precauzionale e la sua applicazione, la scelta legislativa risulti inadeguata allo

8 Sulle interazioni di un siffatto rapporto v. A. RUGGERI, Fatti “interposti” nei giudizi

di costituzionalità, sacrifici insostenibili imposti ai diritti fondamentali in tempo di crisi economica, tecniche decisorie a salvaguardia dell’etica pubblica repubblicana, in www. giurcost.org, 6 novembre 2014; G. D’AMICO, Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, Messina, 2008; B. TRONCARELLI, Scienza e diritto nella complessità sociale: il principio di precauzione, Soveria Mannelli, 2007; N. IRTI-E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001.

9 A. RUGGERI, Fatti “interposti” nei giudizi di costituzionalità, sacrifici insostenibili imposti

ai diritti fondamentali in tempo di crisi economica, tecniche decisorie a salvaguardia dell’etica pubblica repubblicana, cit.

LA TUTELA PRECAUZIONALE DELL’AMBIENTE E IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA

AMBIENTE, ENERGIA, ALIMENTAZIONE. MODELLI GIURIDICI COMPARATI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

VOLUME 1, TOMO I

162

standard di conoscenze scientifiche. La necessità di evitare l’anacronismo della disposizione, sin già dal suo momento di prima operatività nell’ordinamento, incide pertanto sulle modalità di redazione degli atti normativi e suggerisce come approccio quello di ricorrere ad una legge, caratterizzata da una normazione prevalentemente per principi e dall’uso di concetti elastici, e nel contempo di prevedere il rinvio a fonti secondarie, in modo tale da consentire la concretizzazione della scelta e il suo costante adeguamento allo sviluppo tecnologico11.

In particolar modo, le modalità attraverso le quali il legislatore è solito formalizzare il principio di precauzione sono duplici. Un primo percorso è quello di limitarsi al mero richiamo alla precauzione, stabilendo che in un dato ambito occorre operare nel rispetto di un siffatto principio. La seconda via è quella di individuare il livello del rischio ritenuto accettabile, mediante la predisposizione di uno standard di rischio, della c.d. “soglia di attenzione” del rischio stesso.

Indubbiamente, la prima modalità pone maggiori problemi nell’individuazione concreta del contenuto discendente dall’obbligo precauzionale, rimettendo interamente la scelta discrezionale sul livello di rischio in capo all’amministrazione o, in assenza rinviando la garanzia della tutela precauzionale alla giurisprudenza. Nella seconda ipotesi, invece, verranno all’attenzione le problematiche afferenti il controllo sull’esercizio del potere discrezionale.

Le caratteristiche del principio di precauzione comportano, inoltre, che le eventuali scelte assunte dal legislatore e/o dall’amministrazione non potranno che essere provvisorie: l’esigenza cautelativa che sorregge la logica della precauzione è strettamente connessa al livello di conoscenze scientifiche presente nel momento in cui viene individuata la misura precauzionale. Ne discende che occorre consentire la rivedibilità della misura, sub specie di modifica della stessa o anche di eliminazione, in ragione dell’eventuale progresso tecnico-scientifico che dovesse eventualmente realizzarsi.

Nel nostro ordinamento il principio di precauzione ha trovato una significata traduzione in atti normativi, soprattutto in considerazione dell’influenza in tal senso esercitata dal diritto dell’Unione europea. Tra i vari atti occorre far menzione, nel settore attinente all’ambiente e alla tutela da fattispecie inquinanti, alla legge n. 36/2001 (“Legge quadro sulle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”) e al d.lgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”) in particolare l’art. 3-ter, gli artt. 178 e 179 in relazione

11 B. CARAVITA DI TORITTO, Costituzione, principi costituzionali e tecniche di normazione

per la tutela dell’ambiente, in S. GRASSI-M. CECCHETTI-A. ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto, Firenze, 1999, 209 ss.

Daniela Belvedere 163

all’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti, e l’art. 301, 1° comma, che in applicazione dell’art. 174 del Trattato dispone di assicurare un alto livello di protezione anche in presenza di un pericolo potenziale12.

3. L’uso giurisprudenziale del principio di precauzione e il sindacato

Outline

Documenti correlati