Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, Aula della Commissione XI (Lavoro)
LE AREE PROTETTE TRA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
3. Sfide e opportunità per le aree protette italiane
La legge quadro sulle aree protette36 in Italia37 vede obiettivi di conservazione
del paesaggio protetto in un’ottica di conservazione dinamica, e di integrazione dei territori dei parchi coi territori confinanti, e prevede una inclusione della comunità sociale quale attore attivo della gestione38. Il paesaggio non
conservazione. In Italia, un’interessante iniziativa in riferimento all’art. 8 della direttiva Habitat è il progetto Life+ “Making Good Natura” (in http://www.lifemgnserviziecosistemici.
eu/IT), che promuove l’implementazione di un modello di governance improntato
sull’istituzione di meccanismi di PES e di auto-finanziamento per la gestione dei siti agro- forestali della Rete Natura 2000, attraverso la sperimentazione in ventuno siti pilota.
32 CORTE DEI CONTI EUROPEA, Il FESR è efficace nel finanziare progetti che promuovono
in modo diretto la biodiversità nell’ambito della strategia dell’UE per la biodiversità all’orizzonte 2020?, UE, 2014, 12.
33 CORTE DEI CONTI EUROPEA, cit., 12. 34 Ibidem.
35 CORTE DEI CONTI EUROPEA, cit., 13.
36 Definita da Giannini “istituto giuridico speciale”. Cfr. M.S. GIANNINI, Difesa dell’ambiente
e del patrimonio naturale e culturale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 126.
37 Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
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AMBIENTE, ENERGIA, ALIMENTAZIONE. MODELLI GIURIDICI COMPARATI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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si conserva nelle sue caratteristiche solo perché vincolato: “il bene non deve essere vissuto come monumento, ma anche come risorsa territoriale”39. In tale
legge, alla Comunità del parco è affidato il compito di “promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all’interno dei parchi e nei territori adiacenti”40. Si deve creare, tra
comunità locali e gli enti di governo della stessa, una visione collaborativa. Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, con riferimento alle aree protette, ne ha riconosciuto il “centro di imputazione di una serie di valori non meramente naturalistici, ma anche culturali, educativi e ricreativi, in una corretta e moderna concezione di ambiente”41. La valorizzazione è, così,
una funzione amministrativa aperta42. Si va dall’accordo di programma tra
Enti titolari di diverse competenze in tema di aree protette, contratti di ricerca e sponsorizzazione, management agreement tra Ente parco e proprietari che coniugano la tutela e la valorizzazione con il conferimento di finanziamenti ed attribuzione di etichette e certificazioni di qualità, è possibile anche la creazione di consorzi tra produttori di prodotti tipici43. La legge quadro consente
la “valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili”44. È
previsto lo sviluppo di produzioni tipiche locali e alcuni parchi promuovono la produzione e la commercializzazione di prodotti tipici, delle aziende agricole interne all’area del parco o dell’area contigua, come previsto dagli strumenti
dell’insularizzazione alla concezione matura dell’integrazione, in G. COCCO-L. DEGRASSI-A.
MARZANATI, Aree protette, Atti del convegno, Grado 16 ottobre 2010, Milano, 2011, 11.
39 Ivi, 21. L’autore insiste sulla concezione museale dell’area protetta ormai superata,
affidando all’Ente parco la “capacità di trasformare la protezione ambientale in una fonte di reddito per la comunità locale”. V. in tale senso anche G. BACCELLI, Analisi economica
del diritto delle aree naturali protette in G. DI PLINIO-P. FIMIANI (a cura di), Aree naturali protette, Diritto ed economia, Milano, 2008. Baccelli vede l’istituzione dell’Ente parco in zone
depresse come una possibilità per dare l’avvio ad un ciclo di sviluppo economico.
40 Art. 14, 1° comma, legge 6 dicembre 1991, n. 394. 41 Corte cost., sentenza 15 luglio 1994, n. 302.
42 A. CROSETTI, Le aree protette tra conservazione e valorizzazione, tra omogeneità e
differenziazione, in W. CORTESE (a cura di), Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio,
Atti del Convegno, Lampedusa 21-23 giugno 2007, Palermo, 2008, 163.
43 L. SALOMONI, Equilibrio tra conservazione e valorizzazione delle aree protette con
specifico riferimento alle zone umide della Bassa friulana. La collaborazione determinante delle comunità locali, in G. COCCO-L. DEGRASSI-A. MARZANATI, Aree protette, cit., 174.
L’autore con riferimento al consorzio dei produttori cita l’esempio del Parco delle Cinque Terre, v. E. FALCONE, La valorizzazione naturale nei Parchi nazionali, con particolare
riferimento all’attività istituzionale svolta nelle Cinque Terre, in Riv. giur. ambiente, 2006,
2, 226 ss.
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di pianificazione del territorio del parco45. Tra gli emendamenti al testo del
disegno di legge n. 1820, presentato su iniziativa del senatore D’Alì il 13 ottobre 2009 era stato proposto che le aree protette si dotassero per i propri prodotti del cosiddetto “marchio di qualità” dell’area protetta, già introdotto da alcuni parchi. È stato, altresì, proposto l’inserimento nella legge quadro della possibilità di vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta secondo le previsioni della legge quadro, anche se questo emendamento è risultato da alcune parti non condiviso. Un’altra possibilità di finanziamento per le aree protette riguarda l’installazione di impianti di produzione di energia alternativa, prevedendo un versamento annuale la cui misura sia stabilita in convenzione dai soggetti che svolgono attività imprenditoriale46. Tuttavia, la previsione nella legge di
riforma che gli impianti di energia elettrica nelle aree protette possano avere “impatto ambientale” preoccupa, in quanto la “monetizzazione” per la violazione dell’interesse ambientale sembra far prevalere le logiche economiche su quelle dello sviluppo sostenibile47.
L’Ente parco, quale ente autonomo di gestione dell’area, in cui vi è un equilibrio tra l’elemento politico e la componente tecnico-scientifica48, valuta la
compatibilità delle attività con le funzioni di conservazione della biodiversità, ma resta una certa difficoltà di raccordo tra la pianificazione paesaggistica e la pianificazione dell’area protetta49 e tra le diverse autorità competenti al
rilascio delle concessioni e autorizzazioni e degli strumenti che l’ordinamento ha a disposizione per i siti tutelati dall’ordinamento comunitario quali la
45 Si pensi in Toscana al Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e in
Liguria al Parco delle Cinque Terre.
46 Nonostante tutte queste iniziative siano da considerarsi positive, bisognerà fare attenzione
affinché il “bricolage finanziario” non sia associato a tagli di spesa così da divenire una “polpetta avvelenata” per la protezione naturalistica, in tale senso si esprime Di Plinio, cfr. G. DI PLINIO, Aree protette vent’anni dopo. L’inattuazione “profonda” della legge 394/1991, in Riv. quadr. dir. ambiente, 2011, 3, 30.
47 La dottrina fa emergere come tale scelta della legge sarebbe illogica secondo i criteri più
volte sottolineati dalla Corte costituzionale. Cfr. C.A. GRAZIANI, La modifica della legge
quadro sulle aree protette. Il disegno di legge, gli emendamenti, i subemendamenti Dossier Gruppo San Rossore, 25, in www.legautonomie.it.
48 C. DESIDERI, Alla ricerca dell’Ente Parco, in C.A. GRAZIANI, Un’utopia istituzionale. Le
aree naturali protette a dieci anni dalla legge quadro, Milano, 2003, 61 ss.
49 Secondo le tesi dell’approccio up down il piano paesaggistico è conformatore del piano
del parco. L’opposta tesi bottom up vede il piano del parco quale unico strumento di tutela integrata del paesaggio e dell’ecosistema che, per questo, il piano paesaggistico “deve recepire”. V. S. AMOROSINO I rapporti tra i piani dei parchi e i piani paesaggistici, in M. IMMORDINO-N. GULLO (a cura di), Sviluppo sostenibile e regime giuridico dei parchi, Napoli, 2008, 59 ss.
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valutazione di incidenza, istituto di origine comunitaria, attuativo del principio di precauzione, che devono coordinarsi tra loro in un dialogo non sempre lineare e semplice50.
4. Strumenti innovativi di finanziamento delle aree protette: esperienze