Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, Aula della Commissione VI (Finanze)
SIMBOLI DELLA CULTURA SPAGNOLA E RIVENDICAZIONI AUTONOMISTICHE: LE LINEE DI TENDENZA
3. Patrimonio immateriale e simbologia nello Stato composto
Di diverso contenuto sono invece le problematiche poste alla base del riparto di competenze legislative, per quanto concerne il patrimonio immateriale. In questi casi, nell’interpretazione del giudice costituzionale, sono per lo più i tentativi dello Stato centrale a recedere rispetto agli avanzamenti delle comunità autonome. Le maggiori funzioni connesse alla tutela e promozione delle attività culturali dipendono infatti dall’entità dei finanziamenti e dalla gestione delle relative risorse economiche. Lo Stato spagnolo interviene non di rado per finanziare la promozione di elementi del patrimonio culturale immateriale. Come criterio per la delimitazione del riparto di competenze il Tribunale costituzionale ha identificato quello della materia sulla quale incidono le sovvenzioni9. La responsabilità statale sul servizio culturale in
Spagna costituisce senza dubbio l’attribuzione costituzionale della relativa competenza, e legittima l’intervento dello Stato. Tuttavia l’erogazione di specifici finanziamenti a determinati elementi culturali di una comunità potrebbe costituire una violazione del rispetto dell’identità di una collettività. L’argomentazione però non appare rilevante per escludere la competenza statale, alla luce del principio in base al quale l’autonomia regionale non equivale a sovranità, e la cultura di una determinata comunità è anche parte della cultura spagnola.
Vi è da chiedersi allora fino a che punto la disciplina dello Stato che istituisce finanziamenti per una determinata attività culturale finisca per erodere quella dell’autonomia regionale. Gli effetti degli aiuti economici, sebbene circoscritti in un ambito territoriale, potrebbero prodursi su tutto il territorio spagnolo; effetto estensivo che potrebbe costituire un dato a favore della competenza esclusiva statale in considerazione del carattere intracomunitario della disciplina predisposta al livello centrale.
Tuttavia, sul tema dei finanziamenti alle attività culturali il giudice costituzionale mostra la tendenza a restringere gli spazi operativi dello Stato.
SIMBOLI DELLA CULTURA SPAGNOLA E RIVENDICAZIONI AUTONOMISTICHE
AMBIENTE, ENERGIA, ALIMENTAZIONE. MODELLI GIURIDICI COMPARATI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
VOLUME 1, TOMO I
62
Dall’interpretazione costituzionale proviene il principio in base al quale l’incidenza degli aiuti, anche al di fuori del contesto territoriale della comunità, non costituisce di per sé un criterio che possa giustificare la centralizzazione delle funzioni di gestione10. Questo argomento non è considerato sufficiente.
Fino a che punto allora può spingersi lo Stato, una volta che decida di finanziare una determinata attività culturale?
In realtà, esistono diversi modelli, distinti tra loro, per progettare una politica di aiuti; e ciò anche nell’ipotesi in cui l’azione prenda il via da elementi culturali che insistano soltanto su un determinato contesto territoriale. Ad avviso del giudice costituzionale, la diffusione dell’offerta culturale e la sua migliore conoscenza per il cittadino, non richiedono che debba necessariamente essere centralizzata nell’amministrazione statale anche la gestione degli aiuti. La normativa statale, invece, quando predispone i finanziamenti alle attività culturali, riduce il ruolo delle autonomie alla mera funzione di stimolo alla presentazione dei progetti e alla ricezione della relativa documentazione. In virtù dell’art. 149.2 CE l’ente centrale possiede il potere di stabilire azioni di stimolo in materie culturali, in base al titolo generico di intervento, ancorato nel dovere che la costituzione gli impone nel servizio della cultura. Tuttavia l’intervento statale deve limitarsi a stanziare i finanziamenti, il loro ammontare massimo, l’oggetto o finalità degli stessi, i requisiti delle imprese richiedenti ed i criteri essenziali per la concessione, ma non può giungere ad assumere le funzioni esecutive e la gestione centralizzata.
Dall’orientamento del giudice costituzionale emerge che non è legittima l’adozione di una soluzione basata nella decisione unitaria centrale, con la conseguente esclusione della competenza autonomistica, in base alla sola circostanza che il sistema di aiuti previsto possa avere effetti su tutto il territorio11. Anche le recenti sentenze del Tribunale costituzionale mostrano
questo dato in maniera evidente12.
L’unità politica, giuridica, economica e sociale della Spagna non consente la sua divisione in compartimenti stagni e, in conseguenza, non priva le comunità autonome della possibilità di agire, anche quando attraverso la propria politica possano originare conseguenze oltre i limiti territoriali; né avrebbe senso che una comunità possa valorizzare la propria cultura soltanto con effetti limitati
10 Tribunale costituzionale n. 178/2011 dell’8 novembre 2011, in www.tribunalconstitucional.
es.
11 Tribunale costituzionale n. 329/1993 del 12 novembre 1993, n. 126/2002 del 20 maggio
2002 e n. 38/2012 del 26 marzo 2012, in www.tribunalconstitucional.es.
12 Tribunale costituzionale nn. 89/2012 e 179/2013 entrambe in www.tribunalconstitucional.
Vincenzo De Falco 63
al proprio territorio13.
Nonostante queste linee interpretative, che sicuramente chiariscono alcuni fondamentali aspetti, la problematica della dimensione dell’interesse culturale resta comunque estremamente complessa. Vi sono infatti settori sensibili per l’intera economia spagnola, che sebbene riguardino aspetti culturali, possono essere riconducibili tuttavia anche ad altre e diverse materie. Tra i più rilevanti c’è il problema della legittimità costituzionale delle discipline interne che vietano le corride nei propri contesti territoriali14. E’ una questione
particolarmente delicata e per la quale si è ancora in attesa della pronuncia del Tribunale costituzionale, i cui esiti a favore del divieto di proibizione sembrano alla dottrina spagnola alquanto scontati; ma è la motivazione che saprà fornire il giudice ad interessare particolarmente i più attenti costituzionalisti, a cui sono evidenti gli effetti che, da una tale pronuncia, potrebbero ricadere sul moderno modo di intendere il regionalismo differenziato in Spagna.
13 Tribunale costituzionale n. 71/1997 del 10 aprile 1997, in www.tribunalconstitucional.es. 14 F. LAUS, La tauromachia nella recente legislazione spagnola: un bene immateriale del
LE POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ DEL PROGRAMMA INTERGO-