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L’azione di surroga dell’INAIL

2. La responsabilità civile del datore di lavoro

2.2. L’azione di surroga dell’INAIL

L’art. 1916 cod. civ. disciplina l’azione di surroga, ovvero l’istituto in base al quale l’assicuratore che ha pagato il risarcimento o l’indennizzo subentra nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile del danno, fino all’ammontare di quanto risarcito o indennizzato. La ratio dell’istituto si trova nella necessità di evitare che l’infortunato possa conseguire due volte la stessa somma a titolo di risarcimento per il medesimo fatto illecito. Si differenzia dall’azione di regresso prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965 perché mentre con quest’ultima l’INAIL fa valere un diritto proprio nascente direttamente dal rapporto di assicurazione sociale, con l’azione di surroga l’Istituto assicuratore agisce in giudizio per il diritto al risarcimento del danno spettante all’assicurato226. Questo spiega anche perché l’azione di regresso è di competenza del giudice del lavoro mentre quella di surroga spetta al magistrato ordinario. Inoltre il diritto all’esercizio dell’azione di regresso sorge autonomamente e a titolo originario in capo all’INAIL come immediata conseguenza del rapporto di assicurazione sociale, il diritto all’azione di surroga invece ha carattere derivativo, poiché nasce dal rapporto pregiudiziale tra assicurato e terzo responsabile.

La natura giuridica dell’azione di surroga è stata per molto tempo largamente dibattuta; la dottrina ha spesso sostenuto che essa debba configurarsi come una cessione legale del credito o comunque come una qualche fattispecie traslativa con semplice modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio227. La giurisprudenza prevalente invece

226 Cass. Civ., sez. III, 2 aprile 1992, n. 4015, in Giust. civ. mass., 1992, fasc. 4. 227 Vedi ad es. B

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ritiene che la surroga sia una successione a titolo particolare nel credito, non classificabile né nella successione a titolo di surrogazione per pagamento ma neppure nella cessione di credito228. La natura dell’azione di surroga non è un argomento di scarso rilievo, perché a seconda della risposta che si decide di dare derivano conseguenza diverse. Infatti la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’INAIL, tenuto ex lege all’adempimento verso il soggetto assicurato, subentra nella stessa identica posizione giuridica, sostanziale e processuale, dell’assicurato nei confronti del terzo responsabile. La circostanza che vi sia un’identità tra la situazione sostanziale dell’assicurato e quella dell’Ente che agisce in surroga comporta l’applicabilità del medesimo regime di prescrizione; il diritto dell’INAIL si prescrive negli stessi termini previsti per il diritto di credito dell’infortunato.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la surroga non possa avvenire automaticamente nel momento esatto in cui l’Istituto assicuratore paga l’indennità. La successione nel diritto di credito si attua e si perfeziona solo nel momento in cui l’Istituto pone in essere la c.d.

denunciatio, ovvero informa il terzo responsabile che l’indennizzo è stato pagato e

manifesta la volontà di surrogarsi al danneggiato. Tuttavia rimane una parte della dottrina che sostiene l’automaticità della surrogazione, per cui il pagamento dell’indennità fa si che l’assicuratore si surroghi immediatamente nel diritto dell’assicurato. Questa tesi è appoggiata da chi ritiene che l’azione di surroga ex art. 1916 cod. civ. debba ricondursi nell’ambito di efficacia della surrogazione per pagamento di cui all’art. 1203 cod. civ.229

. I sostenitori di questa teoria ritengono che il danneggiato manchi totalmente di legittimazione attiva, partendo dalla considerazione che l’art. 81 c.p.c.230

proibisce la sostituzione processuale al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

La tesi della non automaticità della surrogazione fa si invece che il danneggiato assicurato abbia la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del danno verso il terzo

228 Vedi ad es. Cass. civ., 25 marzo 1977, n. 1181, in Giur. it., 1978, I, col. 307. 229 Art. 1203 cod. civ. “Surrogazione legale.

La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi del suo pegno o delle sue ipoteche;

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge”.

230

Art. 81 c.p.c. “Sostituzione processuale.

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.

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responsabile fino al momento della denunciatio dell’Istituto. In seguito a queste considerazioni la Corte di Cassazione231 ha ritenuto che nel giudizio instaurato dall’assicurato danneggiato nei confronti del terzo responsabile, l’infortunato perda la sua legittimazione ad agire (per la parte di risarcimento per cui l’INAIL intende surrogarsi) solamente se l’Istituto decide di partecipare al giudizio risarcitorio ovvero se la successione a titolo particolare nel credito sia avvenuta prima del giudizio. Qualora la successione invece si sia avuta successivamente al giudizio il processo proseguirà tra le parti originarie, come vuole l’art. 111 c.p.c.232

. In questo caso la pronuncia di condanna al ristoro va emessa a favore dell’infortunato anche per la parte del risarcimento oggetto della pretesa di surroga da parte dell’INAIL. La denunciatio rileva quindi non solo per determinare l’inizio di efficacia della surrogazione sul piano sostanziale ma anche su quello processuale agli effetti dell’art. 111 del c.p.c.

La diffida dell’Istituto assicuratore anche quando è generica, ovvero quando si limita a avvertire il terzo responsabile che l’infortunato è parte di un rapporto giuridico assistenziale e che l’Istituto intende agire in surroga, produce effetti nei confronti del terzo responsabile. Questo fatto comporta rilevanti conseguenze, infatti il terzo responsabile non può corrispondere al danneggiato il risarcimento del danno differenziale dal momento che non può conoscerne l’effettiva entità, poiché non è al corrente dell’entità delle prestazioni erogate dall’INAIL. L’assicurato quindi vede pregiudicate le proprie ragioni di credito nei confronti del terzo responsabile fino al momento in cui l’Istituto non opererà un calcolo definitivo delle prestazioni da erogare e diffiderà il terzo per la relativa somma.

Una volta che la fattispecie della surrogazione si è perfezionata l’INAIL subentra nella stessa posizione sostanziale dell’assicurato. A questo proposito occorre distinguere tra il rapporto che lega il danneggiato al responsabile civile e quello che intercorre tra il danneggiato-assicurato all’Ente assicuratore. Quest’ultimo subentra nella medesima situazione sostanziale e processuale dell’assicurato, quindi il terzo responsabile può

231 Vedi Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1991, n. 1094, in Giust. civ., 1991, I, 1169. 232 Art. 111 c.p.c. “Successione a titolo particolare nel diritto controverso.

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.

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opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al danneggiato (escluse quelle personali). Il terzo responsabile non può invece sollevare eccezioni che siano relative al rapporto previdenziale, a meno che esse incidano sull’entità del risarcimento del danno che il responsabile dovrebbe pagare all’infortunato. Per questi motivi, il terzo non può contestare la qualificazione dell’evento infortunistico come infortunio sul lavoro, né la ricorrenza dei presupposti legali per questo riconoscimento. Qui si ha una differenza con le assicurazioni private, in cui la giurisprudenza233 ammette che il terzo responsabile possa sollevare eccezioni relative al rapporto assicurativo solo qualora sia stata dedotta l’inesistenza o la nullità del contratto stesso, ma non nei casi di annullamento, risoluzione e in qualunque altra ipotesi in cui non vi sia la rilevabilità d’ufficio. Qui il terzo può dunque contestare i presupposti legali su cui si fonda la surrogazione come ad esempio la totale inesistenza del rischio.

Sono opponibili all’INAIL, da parte del terzo responsabile, tutte le eccezioni collegate a fatti anteriori al perfezionamento della surroga, come ad esempio l’estinzione del debito per pagamento o per transazione.

Se prima dell’operatività della surroga il danneggiato e il terzo responsabile stipulano una transazione, la surroga non compromette il diritto dell’assicurato alle indennità assistenziali, dal momento che queste sono irrinunciabili e si riferiscono a diritti indisponibili234. Nella stessa sentenza in cui è affermato tale principio si precisa tuttavia che in queste ipotesi l’INAIL può in ogni caso rifarsi sull’assicurato, detraendo quanto percepito in sede di transazione dalla somma che l’Istituto stesso deve dare.

Il diritto di surroga ha due limiti: uno interno coincidente con il diritto dell’assicurato nei confronti del terzo responsabile, l’altro invece esterno, pari alle indennità erogate dall’INAIL verso l’assicurato. L’individuazione del primo limite deriva dall’applicazione del principio di carattere generale nemo plus iuris in alium trasferre potest quam ipse

habet; dal momento il diritto di surroga si fonda su una vicenda traslativa del credito, la

portata di questo dovrà essere quantificata. Riguardo al c.d. limite esterno, questo dipende dall’erogazione dell’indennità. La Corte di Cassazione ha evidenziato che non sono ammesse limitazioni o riduzioni di tali indennità erogate; l’espressione usata dal legislatore nell’art. 1916 cod. civ. “sino alla concorrenza dell’ammontare di essa” significa che l’assicuratore può ottenere l’intero importo delle prestazioni erogate.

233 Vedi ad es. Cass. civ. sez. III, 3 febbraio 1999, n. 919, inedita per quanto consta. 234 Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2000, n. 1770, in Giust. civ. mass., 2000, 365.

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Limite esterno e interno si condizionano reciprocamente, quindi laddove l’entità del danno riportato dall’infortunato sia maggiore delle indennità erogate, l’INAIL potrà pretendere le indennità erogate nella loro totalità. Da queste considerazioni possiamo ricavare un principio generale: il concorso di colpa del danneggiato riduce, proporzionatamente al grado di colpa, il valore civilistico del danno riportato dall’infortunato stesso.

La surroga si esercita nei confronti dei terzi responsabili, cioè tutti coloro che per contratto, fatto illecito o qualunque altro titolo previsto dalla legge rispondono di un evento dannoso. Qualora fosse stato un collega di lavoro dell’infortunato a causare il danno l’azione di rivalsa esperibile dall’Istituto assicuratore è stata qualificata come azione di regresso235

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