Le misure generali di tutela sono l’oggetto dell’art. 15 del T.U.145
Tale norma ripercorre quanto già inserito nell’art. 3 D.Lgs. n. 626/1994, in parte modificata e aggiornata dal legislatore secondo la ratio che sta alla base della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
145
Art. 15 D.Lgs. n. 81/2008 “Misure generali di tutela.
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
67
Per inquadrare l’articolo in esame non possiamo prescindere dalla norma codicistica dell’art. 2087 cod. civ.146
che individua gli obblighi ricadenti in capo al datore di lavoro: le misure generali di tutela di cui al T.U. sarebbero una specificazione puntuale e concreta dell’obbligo di sicurezza a contenuto aperto di cui all’art. 2087 cod. civ. 147
Il rapporto tra l’art. 2087 cod. civ. e le misure generali di tutela è un rapporto di genus ad species nel quale le species sono rappresentate dalle misure di tutela individuate dal legislatore tenendo conto del progredire delle conoscenze tecnologiche e scientifiche e dell’esperienza del settore. Sostanzialmente alle misure di tutela dell’art. 15 va riconosciuto un ruolo specificativo della norma codicistica; l’obbligo di cui all’art. 2087 cod. civ. va inteso in senso dinamico e non statico, in modo da consentire un costante adeguamento al progresso tecnologico di volta in volta raggiunto.
L’art. 15 ripropone le misure già individuate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, con l’inserimento di misure che, conformemente alla ratio di maggior tutela del lavoratore, tendono ad ampliare gli obblighi, i programmi di sicurezza ed aspetti della vita aziendale fino ad ora scarsamente considerati. Al contempo sono state eliminate quelle misure che appaiono rientrare nei principi generali. Le misure indicate dalla norma sono molteplici: in primo luogo alla lett. a) è richiamato l’aspetto valutativo dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore, momento imprescindibile per adottare le ulteriori misure di eliminazione e riduzione al minimo dei rischi secondo le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (lett. c)).
La parte più significativa della norma la troviamo alla lett. b) dell’art. 15 comma 1, riguardante la programmazione della prevenzione. Si tratta di una programmazione mirata ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecnico produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. Essa integra il contenuto dell’obbligo di sicurezza, confermando l’idea per cui il datore provvede all’eliminazione dei rischi ambientali in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, e provvede anche al rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo (lett. d)). Riguardo a quest’ultima previsione è interessante evidenziare il fatto che il legislatore
146 Art. 2087 cod. civ. “Tutela delle condizioni di lavoro.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
147 S
ANTORO-PASSARELLI, La nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo del D.LGS. n.81/2008, Padova, 2008.
68
abbia adoperato una terminologia più incisiva rispetto al precedente testo dell’art. 3 D.Lgs. n. 626/1994, in cui si era scelto di adottare il termine “attenuare”. Sono rimasti invece sostanzialmente identiche al testo precedente le misure indicate alle lett. e), f), i), l), m). Un altro rilevante tassello della norma è quello che attiene agli obblighi di informazione e formazione rivolti ai lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il legislatore sottolinea la necessità che si tratti di informazione e istruzione adeguata (lett. q)) ai lavoratori.
La norma si conclude con il principio generale (comma 2) secondo cui le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori; è importante perché si sancisce una regola per cui nonostante le misure di tutela del lavoratore siano aumentate, questi non deve subire alcun tipo di onere finanziario.