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4. La situazione anteriore alla riforma del 2000

4.1. Il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n 38

4.1.5. L’infortunio in itinere

L’art. 12301

del D.Lgs. n. 38/2000 definisce gli infortuni in itinere gli incidenti avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, ma anche quelli accaduti durante il normale percorso che il lavoratore deve compiere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro in caso di rapporti di lavoro plurimi, o ancora gli infortuni occorsi durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti (qualora non esista una mensa aziendale).

Gli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro per molto tempo non sono stati compresi tra gli eventi indennizzabili dall’INAIL. Tuttavia, al silenzio della legge ha sopperito la giurisprudenza che, in determinate circostanze, ha esteso di fatto la tutela assicurativa anche all’infortunio c.d. in itinere. La circostanza che prima del 2000 non si avesse una disciplina legislativa espressa riguardo a tale tipologia di infortunio comportava che ci si dovesse costantemente aggiornare circa l’orientamento degli organi giudicanti, non sempre uniforme e anzi spesso divergente a seconda dell’indirizzo più o meno restrittivo seguito nelle diverse decisioni.

Le conclusioni cui giunge la giurisprudenza si sostanziano nella circostanza che l’infortunio in itinere può essere indennizzato solo se il percorso seguito dal lavoratore è necessitato in relazione all’attività lavorativa svolta ma anche rispetto alle modalità di spostamento, di modo che l’infortunio potesse ritenersi eziologicamente e funzionalmente collegato al lavoro.

Per molto tempo poi si è dibattuto sulla natura del mezzo di trasporto utilizzato, dal momento che numerose decisioni hanno ritenuto sussistere l’indennizzo solo se l’incidente fosse occorso a un lavoratore alla guida di un suo mezzo privato quando l’uso di tale mezzo fosse determinato dall’impossibilità di avvalersi dei mezzi pubblici. Al contrario, si

301 Art. 12 D.Lgs. n. 38/2000 “Infortunio in itinere.

Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.

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riteneva che il lavoratore che utilizzava mezzi pubblici non fosse sottoposto a un rischio professionale aggiuntivo rispetto a quello genericamente incombente su tutti gli utenti stradali, e mancando la causa di lavoro non si estendeva la tutela e non si indennizzava l’evento. Sul punto non mancavano però anche pronunce difformi volte a riconoscere quale infortunio in itinere anche quello avvenuto sui mezzi pubblici.

Partendo da questa non univoca ma ormai consolidata giurisprudenza l’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 ha tipizzato questa fattispecie, anche se tutt’ora il testo della norma lascia spazio a qualche dubbio interpretativo. L’infortunio in itinere è dunque indennizzato quando ricorrono le seguenti condizioni: il lavoratore è assicurato e l’incidente avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dall’ufficio a casa, o da ufficio a ufficio (se il soggetto ha più rapporti di lavoro) o infine dall’ufficio al luogo per il pranzo (se non esiste la mensa aziendale). Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi etc..) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la compatibilità di orari e la normalità del tragitto. Anche l’incidente avvenuto mentre si è alla guida di un mezzo privato viene indennizzato, ma solo se tale uso è necessitato dalla particolare attività svolta o dall’assenza di collegamenti pubblici. Interruzioni o deviazioni per ragioni non lavorative escludono l’indennizzo a meno che non siano dovute a cause di forza maggiore, esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti; in questi casi la tutela torna a essere assicurata.

Siamo di fronte a una nozione complessa per la cui interpretazione è possibile guardare anche alla precedente giurisprudenza che riesce a dare continuità e sostanza a concetti quali la normalità del percorso seguito o la necessità del mezzo privato. Anche perché il legislatore ha deciso di non seguire i suggerimenti della giurisprudenza che proponeva di inserire, piuttosto che dei concetti “spaziali” (percorso, tragitto..), delle limitazioni temporali, dei requisiti orari minimi come ad esempio una o due ore dall’inizio e dalla fine della prestazione lavorativa entro cui l’infortunio può avvenire perché sia ritenuto indennizzabile. In realtà questa scelta legislativa è condivisibile, perché in questo modo si evita di addossare al lavoratore le conseguenze del traffico cittadino, ad esempio, e in ogni caso il requisito temporale può ritenersi implicitamente compreso nella condizione di normalità del percorso da seguire che, pur con la necessaria elasticità interpretativa, deve coincidere con quello più breve o comunque percorribile in minor tempo302.

302 A. B

IFFI,Infortunio in itinere e danno biologico, in Inail, tutte le novità della riforma, in Dir. e prat. lav.,

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Il viaggio casa-ufficio deve svolgersi senza soste e con continuità: ad esempio fermarsi a fare la spesa o andare dal parrucchiere sono attività che anche se svolte lungo il percorso normale possono interrompere il nesso funzionale e causale che deve intercorrere tra spostamento e attività lavorativa, non consentendo alla tutela assicurativa di poter operare in questi casi. Nessun problema interpretativo si pone con le cause di esclusione elencate nell’ultima parte dell’art. 12, che non consentono l’indennizzabilità dell’infortunio qualora questo sia avvenuto a causa dell’abuso di alcol, psicofarmaci o stupefacenti da parte del lavoratore.