• Non ci sono risultati.

Obblighi non delegabili del datore di lavoro

Il datore di lavoro nel trasferire i poteri di organizzazione e gestione non può in alcun modo delegare queste due attività (art. 17 T.U.151): la valutazione dei rischi con conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. La ratio che sta alla base di questa previsione è rinvenibile nella necessità di mantenere un obbligo di vigilanza nonostante l’eventuale delega di funzioni. Infatti per poter adempiere a tale dovere il datore dovrà svolgere la valutazione dei rischi, necessaria per realizzare una corretta vigilanza o per porre in essere un efficace modello di verifica.

Anche la disegnazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è delegabile, dal momento che anche questo è un compito strumentale alla funzione di vigilanza del datore di lavoro. “In materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro non sono delegabili gli obblighi del datore di lavoro relativi: all’attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, necessaria alla redazione del documento previsto dall’art. 28 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, trattandosi di obblighi intimamente correlati con le scelte aziendali di fondo che sono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro”152.

6.1. La valutazione dei rischi.

L’art. 28 del T.U.153

contenente la norma sulla valutazione dei rischi, rappresenta uno dei momenti più importanti del sistema prevenzionistico. Dimostra infatti come il legislatore

151 Art. 17 D.Lgs. n. 81/2008 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili.

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

152

Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 4123, in Foro it., 2009, II, 667, Mass.

153 Art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 “Oggetto della valutazione dei rischi.

La valutazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, nonché quelli connessi alle differenze di

73

sia finalmente giunto a maturare la consapevolezza che qualsiasi attività produttiva è comunque intrinsecamente pericolosa, e che di conseguenza il datore deve individuare in concreto le caratteristiche della propria realtà organizzativa al fine di predisporre gli interventi più adeguati in materia di sicurezza. Il datore deve eliminare e ridurre il più possibile i rischi, mettendo in atto un modello di pianificazione della sicurezza non disgiunta dalla pianificazione del sistema produttivo.

La norma trae fondamento da quanto già previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, tenendo conto delle censure della Corte di Giustizia CE154 in cui quest’ultima disposizione è incorsa e delle conseguenti novelle legislative. L’art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994 faceva infatti riferimento alla scelta delle attrezzature da lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, alla sistemazione dei luoghi di lavoro, ai gruppi di lavoratori sottoposti a rischi particolari, diversi da quelli cui è sottoposta la generalità dei lavoratori, lasciando così spazio all’ipotesi interpretativa di una visione riduttiva della valutazione dei rischi. Per rimediare, il legislatore è intervenuto con la L. 1 marzo 2002 n. 39, stabilendo la natura omnicomprensiva della valutazione dei rischi e la formulazione esemplificativa e non esaustiva delle specifiche ipotesi indicate. Con il D.Lgs. n. 81/2008 l’oggetto della valutazione dei rischi si è arricchito di altri importanti elementi, come il riferimento ai rischi particolari quali il rischio collegato allo stress da lavoro o i rischi delle lavoratrici in stato di gravidanza. Da ultimo, il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 ha precisato che tra i rischi particolari sono da annoverare anche quelli connessi con la specifica tipologia contrattuale attraverso cui è resa la prestazione di lavoro; si tratta di contratti atipici e temporanei, che rappresentano una categoria di lavoratori per cui rispetto alla media dei lavoratori i rischi relativi a uno stesso periodo sono più elevati, in ragione della breve durata del rapporto e della mancanza di uno stabile inserimento nel contesto organizzativo e produttivo. Con questa integrazione si è garantita una tutela specifica a tutte le fasce di lavoratori più deboli da un punto di vista soggettivo, anche se l’elenco dei rischi particolari non è in ogni caso esaustivo.

Una volta effettuata la valutazione dei rischi il datore di lavoro è tenuto a formalizzarne il contenuto in un documento apposito, con cui si chiude la fase di valutazione. Con la sottoscrizione di tale atto il datore si assume giuridicamente e in via esclusiva la

genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”.

74

responsabilità della valutazione stessa; egli deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e scegliere i criteri di redazione del documento di valutazione, in modo da assicurare il rispetto dei principi di semplicità, brevità e comprensibilità. Al fine di scongiurare la possibilità che la valutazione dei rischi si riduca a un adempimento meramente formale, la giurisprudenza ha statuito che la valutazione dei rischi non può consistere in un documento compilato formalmente senza alcuna analisi reale dei rischi e senza alcun seguito operativo, e che costituisce violazione dell’art. 4 comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, non solo l’omissione, ma anche l’adempimento in senso puramente formale degli obblighi in esso stabiliti. L’effettiva attività di valutazione dei rischi consiste, infatti, nell’attribuzione di un valore, un peso, una misura attraverso un’analisi tecnica, scientifica, organizzativa e, pertanto, non può considerarsi tale una mera osservazione dei luoghi di lavoro o una generica descrizione delle attività che vi si svolgono155.

Il datore deve effettuare la valutazione dei rischi e elaborare il documento di valutazione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente. Inoltre il datore deve immediatamente rielaborare la valutazione quando vi siano modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione, o della protezione, o a seguito di infortuni significativi, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. La giurisprudenza156 ha affermato che integra violazione dell’obbligo per il datore di lavoro di elaborare il documento per la valutazione dei rischi, non solo l’omessa redazione del documento, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento o adeguamento.

6.2. Il servizio di prevenzione e protezione e il suo responsabile.

Il servizio di prevenzione e protezione (art. 31 D.Lgs. n. 81/2008157, che riproduce i dettami dell’art. 8 del D.Lgs. n. 626/1994) è un insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni

155

Trib. Milano, sez. IX pen., 27 settembre 2002, inedita per quanto consta.

156 Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2007, n. 4063, inedita per quanto consta. 157 Art. 31 D.Lgs. n. 81/2008 “Servizio di prevenzione e protezione.

75

e interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione dai rischi professionali all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva. Il datore di lavoro designa sia il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sia gli addetti al servizio. L’obbligo di designazione deve essere adempiuto prima della valutazione dei rischi, dal momento che per quest’ultima è necessaria la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il servizio di prevenzione e protezione può essere all’interno dell’azienda ovvero esterno a essa (salvo i casi elencati dal comma 6 dell’art. 31 in cui il servizio deve essere obbligatoriamente interno). Con la previsione di cui al comma 5 si è ritenuto opportuno ribadire il principio secondo cui il ricorso, da parte del datore di lavoro, a persone o a servizi esterni non lo esonera da responsabilità. È, dunque, ragionevole ritenere che tale principio valga a maggior ragione nel caso di ricorso al solo personale dipendente158. Il datore inoltre non può andare esente da responsabilità, sostenendo esservi stata una delega

Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

158

MAGLIOCCA,Il servizio di prevenzione e protezione,in IARUSSI-MISCIONE, Codice della sicurezza negli

76

di funzioni, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione, trattandosi di figura, questa, obbligatoriamente prescritta dall’art. 8 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 per l’osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma non confondibile con quella, del tutto facoltativa e eventuale, del dirigente delegato all’osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori159.

All’art. 32 del T.U. sono elencate le capacità e i requisiti professionali dei responsabili ai servizi di prevenzione e protezione. Alla base di tutto troviamo un principio di adeguatezza; le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 33 D.Lgs. n. 81/2008) comprendono, in primis, l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché l’elaborazione sia delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2, e dei sistemi di controllo delle stesse, sia delle procedure di sicurezza relative alle singole attività aziendali.

Il servizio di prevenzione e protezione svolge prevalentemente una funzione di supporto tecnico e di assistenza al datore di lavoro. Lo stesso responsabile del servizio di prevenzione e protezione opera in qualità di ausiliario del datore di lavoro, fornendo a quest’ultimo competenze tecniche e professionali che il datore non possiede. Il datore infatti per quanto si possa avvalere della collaborazione di altre figure, in ultima analisi è il solo ad assumersi la responsabilità di ogni determinazione finale. Con l’art. 33 del T.U. in cui sono elencati i compiti del servizio, viene in sostanza mantenuto fermo il principio, immanente al D.Lgs. n. 626/1994, in base al quale il servizio di prevenzione e protezione è un organo consultivo del datore di lavoro, senza assunzione diretta (da parte del servizio o del suo responsabile) di responsabilità di natura contravvenzionale160.

159

Cass. pen., sez. IV, 10 novembre 2005, n. 47363, inedita per quanto consta.

160

MAGLIOCCA,Le attribuzioni del servizio di prevenzione e protezione,in IARUSSI-MISCIONE, Codice della

77