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Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

3. Il sistema istituzionale

3.3. Il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)

L’art. 8 del T.U. istituisce il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Nell’idea del legislatore, tale sistema, che si sostanzia in una banca dati, dovrebbe costituire uno dei principali strumenti per il rafforzamento delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’istituzione del SINP è stata preceduta dall’adozione di protocolli di intesa, come ad esempio quello del 2007 tra Regioni e province autonome, INAIL, ISPESL, Ministero della salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e IPSEMA, volti a mettere in comune le informazioni a disposizione delle amministrazioni e degli enti coinvolti nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su questi protocolli si è basata la legge delega del 2007 e il decreto del 2008, che all’art. 8137

ha istituito il SINP.

Tuttavia il SINP non è ancora operativo, non essendo stato adottato il decreto ministeriale previsto dal T.U. all’art. 8 comma 4138 per la sua realizzazione e il suo funzionamento.

137 Art. 8 D.Lgs. n. 81/2008 “E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei

luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.

138 Art. 8 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008 “Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la

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Il SINP si baserà sulla cooperazione applicativa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell’interno, delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano e dall’INAIL, e che consisterà nella trasmissione telematica dei dati nell’ambito del c.d. Sistema pubblico di connettività. Sono poi chiamati a concorrere allo sviluppo del SINP gli organismi paritetici, ovvero quelli costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le parti sociali concorrono indirettamente allo sviluppo del SINP tramite gli organismi paritetici.

3.4. L’interpello.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008139

prevede l’interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituendo a tal fine un’apposita Commissione. Il D.Lgs. n. 626/1994 non contemplava tale istituto ma si limitava ad assegnare alla Commissione consultiva permanente il compito di fornire chiarimenti ed esprimere pareri sulle questioni inerenti alla corretta interpretazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Questo non significa che l’interpello sia uno strumento del tutto sconosciuto nel nostro ordinamento; in

realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché' le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze”.

139 Art. 12 D.Lgs. n. 81/2008 “Interpello.

Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza”.

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materia di lavoro e previdenza sociale ad esempio, l’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 come modificato dal D.L. n. 286/2006140 consente di inoltrare quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla Direzione Generale dello stesso Ministero. L’istituto dell’interpello è stato poi utilizzato spesso in materia tributaria; la L. 30 dicembre 1991 n. 413 ha istituito un Comitato consultivo alle dirette dipendenze del Ministero dell’economia e delle finanze per l’applicazione delle norme antielusive al quale è demandato il compito di emettere pareri, inizialmente solo su richiesta dei contribuenti e, successivamente, dalla L. n. 212/2000, in via generale. La L. n. 212/2000 consente al contribuente di inoltrare per iscritto all’amministrazione finanziaria, specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme tributarie. I soggetti legittimati a presentare l’interpello sono: gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i consigli nazionali degli ordini o dei collegi professionali. La norma non disciplina le modalità di esercizio e di valutazione della segnalazione che sono rimesse di conseguenza all’autonomia di ciascun ordine o collegio o di ciascuna organizzazione sindacale. Non possono invece presentare interpello i singoli enti territoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di datori di lavoro operanti a livello territoriale, i consigli territoriali degli ordini e dei collegi professionali; l’art. 12 infatti fa sempre riferimento a organismi che abbiano rilevanza nazionale.

Perché l’interpello sia ammissibile occorre che i quesiti rispettino i requisiti della generalità e dell’attualità. Il carattere generale (a cui fa espresso riferimento il comma 1 dell’art. 12 del T.U.) farebbe ritenere ad esempio inammissibile un’eventuale istanza riguardante singoli casi concreti, non astrattamente applicabili a una pluralità di casi specifici.

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Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 “Diritto di interpello.

Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale”.

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Tale assunto trova conferma nell’analisi delle risposte agli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro inoltrati alla Commissione nel 2012; possiamo rilevare che le problematiche sottoposte all’esame della Commissione riguardano profili di carattere esclusivamente generale, ad esempio la valutazione del rischio stress lavoro-correlato141 o le disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro142.

La dottrina143 sostiene inoltre che il quesito da inoltrare alla Commissione debba essere provvisto anche del carattere dell’attualità, cioè deve trattarsi di una questione rispetto alla quale non sia intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale dell’amministrazione, né con circolare né come risposta a un precedente interpello.

In riferimento invece alla normativa dalla cui applicazione possono derivare i quesiti, la circolare 23 dicembre 2004 n. 49 del Ministero del Lavoro specifica che in questa va ricompresa tutta la normativa statale, anche quella di natura regolamentare. Ciò significa che i quesiti possono riguardare la corretta interpretazione sia di norme primarie che secondarie. Ad esempio, l’interpello n. 2/2012 relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso concerne l’interpretazione del D.M. 15 luglio 2003 n. 388.

Ad avviso della dottrina144 può essere oggetto di interpello anche la normativa regionale, dal momento che la tutela e sicurezza sul lavoro è materia di competenza legislativa concorrente. Esulano invece dalla normativa e non possono essere oggetto di interpello eventuali circolari, provvedimenti e pareri delle amministrazioni statali e regionali.

L’istituzione della Commissione per gli interpelli prevista dall’art. 12 del T.U. è avvenuta solo con decreto del Direttore generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 settembre 2011. È stato cioè costituito, presso la Direzione generale per l’attività ispettiva, un organismo, composto da due rappresentanti dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle Regioni e delle provincie autonome, in attuazione dei principi contenuti nell’art. 117 Cost. Tale composizione riflette il principio di leale collaborazione di cui all’art. 1 del T.U.

141 Interpello n. 5/2012. 142

Interpello n. 6/2012.

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GALLO, Sul diritto d’interpello istituita la Commissione per rispondere ai quesiti, in Ambiente e

Sicurezza, 6 dicembre 2011, n. 22; LO MONTE, Sicurezza sul lavoro: la problematica valenza in sede penale

dell’interpello, in Lavoro e Previdenza oggi, 2009, 11, 1400-1411.

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AUSEI, L’interpello, in TIRABOSCHI, FANTINI (a cura di), Il Testo Unico della salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro – Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, come modificato e integrato dal decreto legislativo n.106/2009, Milano, 2009, 519-523; VETTOR, L’interpello in materia di salute e

sicurezza, in CARINCI, GRAGNOLI (a cura di), Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, 2009, 210-216.

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Qualora la materia oggetto di interpello dovesse investire le competenze di altre amministrazioni pubbliche, ai suddetti componenti si possono aggiungere anche altri soggetti in rappresentanza delle amministrazioni eventualmente interessate.