Dalla cittadinanza europea alla cittadinanza globale
IX. La cittadinanza e il globo
2. Cittadini europei in divenire
Se da una parte le dinamiche globali e transnazionali rendono obsoleto lo Stato come fattore esclusivo e determinante lo statuto della cittadinanza, dall’altra rimane difficilmente discutibile il fatto che tanto la forma quanto la sostanza della cittadinanza sono determinati dallo Stato. Dal punto di vista degli Stati costituzionali, a maggior ragione, la cittadinanza è l’elemento discriminante tramite il quale si definisce il corpo civico e soprattutto si delimita la sfera dell’ordinamento rispetto a chi non è cittadino520.
Uno degli studi più recenti e interessanti sulla cittadinanza pubblicati in Italia521, nell’analizzare la nozione di cittadinanza alla luce dell’elaborazione di Aristotele, ha evidenziato la possibilità di una definizione più compiuta di ciò che in sostanza costituisce il nucleo centrale della cittadinanza, ovvero il corpo civico. Elemento fondante il corpo civico è la costituzione, nel senso aristotelico intesa come ciò che ‹‹conferisce unità al composto›› e quindi come l’insieme delle relazioni che i cittadini hanno fra loro e la città522.
La costituzione risulta essere elemento chiave nella definizione del cittadino e quindi della cittadinanza. E proprio in riferimento alla realtà dell’Europa, Balibar illustra un percorso che ne traccia il perimetro e ne definisce gli elementi strutturali, in una logica progettuale che intende dotare l’Europa di una costituzione523. Balibar pone l’accento
sulla necessità di una ridefinizione di diritti, doveri, poteri, in grado di promuovere, così, una svolta costituente capace ‹‹di dar vita a una nuova figura storica del cittadino››524
. Una tale svolta è lungi dal potersi verificare, eppure sarebbe uno dei pochi fattori decisivi nel dare alla cittadinanza europea una piena ed efficace attuazione525.
Il cittadino europeo vive e percepisce in maniera differente il suo proprio status, a seconda della propria estrazione sociale e delle condizioni economiche526. Probabilmente non è questo il momento storico più favorevole per rielaborare un progetto proposto e respinto già in più occasioni. Fra le possibili ragioni di questo stallo vi è il mancato bilanciamento fra la libertà e l’uguaglianza. Al crescere della libertà (di impresa, di
520
Cfr. P. Mindus, Op. Cit. , p. 126. 521
Il riferimento è a al volume già citato di P. Mindus, Cittadini e no. Forme e funzioni dell’inclusione e dell’eslcusione.
522
Ivi, pp. 257-258. 523
I primi tentativi, in seguito falliti, di eleggere un’assemblea costituente per una costituzione d’Europa, si attuarono nell’immediato dopoguerra; essi fallirono in particolare per l’opposizione britannica che bloccò le velleità dei vari movimenti federalisti europei. Su questa nota storica si veda M. Gilbert, Storia politica dell’integrazione europea, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 12-21. 524
E. Balibar, Op. Cit. , p. 24.
525 Sulla “crisi” dei paradigmi costituzionali cfr. G. Azzariti, La cittadinanza. Appartenenza,
partecipazione, diritti delle persone, in A.A.V.V. , Costituzione Economia Globalizzazione. Liber amico rum in onore di Carlo Amirante, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2013, pp. 25-41.
526 Su questi aspetti rimando ancora a E. Recchi, Senza frontiere. La libera circolazione delle
125 movimento, di mercato) non è corrisposta una proporzionale estensione della sfera dell’uguaglianza, aprendo a un grave e sottovalutato problema di discriminazione interna alla cittadinanza stessa.
L’accrescimento delle diseguaglianze fra i Paesi dell’Unione Europea e all’interno dei singoli Stati membri si è di fatto dimostrato come l’esito di politiche fiscali volte al contenimento della spesa. La riduzione dell’intervento statale specie in materia di servizi sociali ha ridotto considerevolmente le capacità del welfare di migliorare le condizioni economiche dei cittadini. L’evoluzione della cittadinanza e dei connessi diritti sociali ha conosciuto una forte battuta d’arresto se non una vera e propria regressione. Tutto ciò a danno dello stesso processo istituzionale europeo, dominato da una logica economica più che da una logica democratica527.
Contrariamente da quanti sostengono che l’unificazione costituzionale e politica europea dipenda dall’esistenza di un popolo europeo come presupposto528
, altri studiosi, fra cui Luigi Ferrajoli, hanno messo in evidenza altri aspetti. Riferendosi a Cicerone, Ferrajoli ritiene la ‹‹comunanza di diritti›› fra cives come fattore alla base di qualsiasi comunità politica e giuridica529. Tali diritti riguardano prevalentemente la persona e prescindono dalla definizione positivistica del cittadino soggetto a uno specifico ordinamento giuridico statale. Per quanto si insista nel ripetere e ribadire che la figura del
cittadino e quella della persona siano da tenere su due piani distinti e distanti, e per
quanto questa tesi possa avere le sue buone e valide ragioni, l’accento posto sulla persona ha a che vedere con la formula arendtiana del ‹‹diritto di avere diritti››530, ovvero con le modalità di accesso alla cittadinanza. A chi spetta definire tali criteri?
Se si considera la cittadinanza anche solo alla stregua di una ‹‹tecnica›› che serve a separare il dentro dal fuori, allora l’utilizzo di questa tecnica e gli scopi prefissi non saranno indifferenti, né politicamente irrilevanti. È opportuno, anzi necessario, mettere in evidenza che ‹‹non è indifferente disegnare in un modo o nell’altro i confini e l’estensione della comunità politica, né stabilire chi debba essere titolare di diritti politici, né di quali diritti politici. Non è indifferente determinare in un modo o nell’altro le caratteristiche personali rilevanti per il conferimento della cittadinanza. E soprattutto, non
527
Sul rapporto fra costituzionalismo e crisi della democrazia in Europa rimando alle considerazioni di L. Ferrajoli, La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teόrico y como proyecto politico, Editorial Trotta, Madrid, 2014.
528
Cfr. la critica di Habermas mossa a Dieter Grimm su questo punto, in L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, pp. 167-173.
529 Cfr. L. Ferrajoli, Op. Cit. , pp. 159-160. Su questo punto anche Barberis sottolinea l’eguaglianza come uno dei contenuti principali della cittadinanza europea. Cfr. M. Barberis, ‹‹Civis Europæus Sum››. Una ragionevole apologia della cittadinanza, in Rivista di ‹‹Filosofia Politica››, n. 2/15, Anno XXIX, p. 328.
530
126 sono insindacabili le ragioni per cui queste caratteristiche vengono ritenute rilevanti››531
. Proprio l’insindacabilità delle decisioni sta a caratterizzare forse il significato più profondo della democrazia che vive soltanto se i propri cittadini riescono ad incidere, attraverso la partecipazione, in maniera effettiva sulla costituzione532. Il costituzionalismo garantista – per citare ancora Ferrajoli – può essere quella base di riferimento dei diritti legati alla persona che, in forza della rule of law, tenta di generare una compatibilità e una convergenza a livello globale533.