Dalla cittadinanza europea alla cittadinanza globale
IX. La cittadinanza e il globo
3. Le vie della cittadinanza europea
La cittadinanza europea si trova a un bivio: la prima strada, quella percorsa sinora, può condurre verso la realizzazione del modello europeo di cittadinanza come base di un Europa cosmopolita534. Questo passaggio conduce al superamento della centralità dello Stato-nazione nella definizione normativa dello status di cittadino, attraverso l’attuazione di una cittadinanza postnazionale in un’Europa considerata nella forma aporetica di ‹‹uno Stato senza lo Stato››535
. Nella concezione cosmopolitica si attuerebbe un sistema dove i confini, nel senso classico del termine, non sarebbero più elemento cruciale per l’accesso alla cittadinanza e per l’esercizio dei diritti ad essa connessi536. L’Europa cosmopolita fonderebbe le sue ragioni di esistenza politica sulla base di un costituzionalismo garantista, in grado di espandere i suoi effetti senza imporre le proprie visioni del diritto.
L’altra via, percorsa a ritroso, ci restituirebbe invece un concetto di cittadinanza
rinazionalizzato537e con al centro il ruolo dello Stato-nazione nel definire criteri, limitazioni e regole di accesso. Questo regresso avrebbe delle implicazioni notevoli non soltanto sulla gestione delle politiche migratorie, quanto degli effetti interni all’Unione
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Cfr. P. Mindus, Op. Cit. , p. 292. 532
Per un’interpretazione critica su democrazia e integrazione europea cfr. G.Giraudi, Democrazia e integrazione europea: un rapporto difficile, in A. Jellamo, F. Raniolo, D. Thermes (a cura di), I volti della democrazia. Dimensioni Paradossi Sfide, Bonanno, Acireale-Roma, 2012, pp. 63-87.
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Su questo punto cfr. G. Bongiovanni, Global Constitutionalism and Legal Theory: A Preliminary Analysis, in ‹‹Soft Power. Revista euro-americana de teoría e historia de la política››, Volumen 1, número 2, julio-diciembre, 2014, pp. 172-192.
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L’adozione di uno ‹‹sguardo cosmopolita›› è da considerarsi, secondo Ulrich Beck, come una necessità per aprire alle sfide della globalità. Cfr. U. Beck, La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale, il Mulino, Bologna, 2003, cit. p. 27; per una più recente analisi della cittadinanza europea in una prospettiva cosmopolita cfr. L. Bekemans, Globalisation vs Europeanisation: a Human-centric Interaction, P.I.E. Peter Lang, Brussels, 2013, pp. 245-258.
535 Lucien Jaume considera questa forma “aporetica” ma allo stesso tempo non meno valida nel formulare una cittadinanza rinnovellata. Cfr. L. Jaume, Le citoyen: concept indispensabile mais obscurci. Un parcours européen en philosophie, in G. M. Labriola (a cura di), Filosofia Politica Diritto. Scritti in onore di Francesco M. De Sanctis, Editoriale Scientifica Napoli, 2014, cit. p. 99.
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Cfr. Espen D. H. Olsen, European Citizenship: Toward Renazionalization or Cosmopolitan Europe, in E. Guild, Cristina J. Gortázar Rotaeche, D. Kostakopoulou (edited by), The Riconceptualization of European Union Citizenship, BRILL/NÍJHOFF, Leiden-Boston, 2014, p. 346.
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127 Europea, la quale assisterebbe a un irrigidimento di alcuni pilastri fondanti la sua stessa esistenza, fra cui la libertà di movimento inaugurata da Schengen538. Libertà di movimento finalizzata a costruire uno spazio sociale europeo e una cultura comune. Anche da un punto di vista giurisdizionale il ritorno al nazionale costituirebbe un arretramento notevole rispetto all’allargamento del repertorio dei diritti e alla loro relativa tutela e garanzia, portata avanti dal lavoro giurisprudenziale delle varie Corti europee.
Tuttavia gli Stati membri dell’Unione continuano a mantenere il monopolio legittimo della scelta dei criteri di accesso alla cittadinanza, essendo questa totalmente dipendente dalla volontà, ancora sovrana, di ciascuno Stato. Per tale ragione la necessità di un’armonizzazione delle differenti legislazioni nazionali in materia appare come un ulteriore e inevitabile passaggio, al fine di ridurre il più possibile diseguaglianze che possono sorgere da una diversa e disomogenea regolazione dello status539.
La permanenza di un rilevante potere discrezionale in capo agli Stati e l’incapacità di questi di rispondere ai problemi e alle criticità delle migrazioni di massa, pone la necessità di affrontare la questione di un eventuale superamento del principio di sovranità.
La questione della cittadinanza, identificata in una tecnica che traduce le persone in inclusi ed esclusi, si risolve in un dilemma ancora aperto fra una tendenza omnicomprensiva e universale e l’altra opposta versione particolaristica di un’appartenenza di tipo nazionale e comunitario. A distanza di più di due secoli dalla Rivoluzione francese, ci troviamo ancora oggi al cospetto di un duplice possibile significato e modo d’essere della cittadinanza: istanza che trasforma ogni uomo e donna in un cittadino del mondo e in un soggetto titolare di diritti, a prescindere da qualsivoglia appartenenza a un ordine giuridico positivo e territoriale; oppure, status che esclude chi non appartiene a un determinato ordinamento giuridico, il quale fonda la propria legittimità a partire da un territorio e dal costituirsi di un’identità nazionale che diviene elemento normativo e fondante dell’ordine sovrano540
.
Come scrive Lucien Jaume, ci troviamo ancora oggi ad affrontare la cittadinanza come questione ‹‹inscritta nella problematica della sovranità››, inaugurata da Bodin.
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Il ruolo dei confini torna ad essere fondamentale nella concezione nazionalista della cittadinanza. A testimonianza di ciò, si possono annoverare da una parte le più recenti interruzioni temporanee di Schengen nell’affrontare l’emergenza profughi, dall’altra le già passate rivendicazioni di alcuni Stati membri, fra i quali ad esempio la Danimarca, per la gestione sovrana e nazionale dei propri confini, mettendo in discussione lo s tesso processo di integrazione fra cittadini europei. Cfr. Espen D. H. Olsen, Op. Cit. , pp. 346-349.
539 Cfr. P. Gargiulo, Le forme della cittadinanza, cit. p. 131. 540
Per Hans Kelsen, il popolo può esistere solo in senso normativo, ovvero ‹‹il popolo appare uno, in un senso più o meno preciso, dal solo punto di vista giuridico; la sua unità […] risulta, in realtà, da un dato giuridico: la sottomissione di tutti i suoi membri al medesimo ordine giuridico statale››. H. Kelsen, La democrazia, a cura di M. Barberis, il Mulino, Bologna, 1998, cit. p. 58.
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