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L'ipotesi avanzata, secondo la quale l'esercizio del potere presidenziale di rinvio delle leggi si svolgerebbe a tutela dei principi supremi dell'ordinamento, sembra incontrare scarso riscontro nella prassi presidenziale. Anche estendendo lo sguardo dietro alla Presidenza Ciampi, da cui si è inteso partire per ragioni di omogeneità, l'esito non pare affatto più fecondo72.

Al contrario, il dato che risalta già a prima vista è che, laddove sia possibile riconoscere una base costituzionale espressamente identificata nel messaggio di motivazione73, i principi costituzionali a cui i Presidenti della Repubblica hanno ben più

frequentemente fatto riferimento sono collocabili nella seconda parte della Costituzione74.

Scorrendo i messaggi di motivazione dei rinvii, lo sbilanciamento dei parametri verso la cd. «costituzione dei poteri» è palese: al di là dei 34 rinvii fondati sulla mancanza di copertura finanziaria ex art. 81.4, di cui si è già detto75; al di là degli

almeno sette rinvii che hanno in comune la denuncia presidenziale dell'avvenuta violazione della “coerenza dell'ordinamento”76; al di là dei due rinvii che sono stati

72Vedi tabelle sinottiche 4 e 5, infra, appendice, 251 ss.

73I criteri di classificazione dei rinvii in base al “parametro” sono tutt'altro che univoci: basterà in questa

sede distinguere tra i rinvii che esplicitano dei parametri di legittimità costituzionale, e rinvii che non li esplicitano, che parte della dottrina ha chiamato «rinvii di mero merito» (S. CALZOLAIO, Il rinvio delle

leggi nella prassi, cit., 858 ss..) o di ragionevolezza delle leggi (C. DE FIORES, Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità nazionale, cit., 188): tra questi rientrano i rinvii fondati sul presidio

dell'integrità della coerenza dell'ordinamento, sulla mancanza di coordinamento con altre norme legislative, quelli fondati su ragioni di opportunità. In tema di classificazione dei rinvii sulla base della tipologia dei vizi rilevati, ex plurimis: S. GALEOTTI, La posizione costituzionale del Presidente della

Repubblica, cit., 39 ss.; G. GUARINO, Il Presidente della Repubblica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 959

ss. ora in ID., Dalla Costituzione all'Unione Europea (del fare diritto per cinquant'anni), vol. I, Napoli, 1994, 368 ss.; L. PALADIN, La funzione presidenziale di controllo, cit., 319 ss.; P. FALZEA, Il rinvio

delle leggi, cit., 323 ss; S. CALZOLAIO, Il rinvio delle leggi nella prassi, cit., 853 ss..

74Nello stesso senso, è stato osservato, limitatamente al parametro di quelli che sono stati chiamati «rinvii

per ragioni di legittimità», che «si tratta di disposizioni della Parte Seconda della Costituzione, per lo più concernenti la pubblica amministrazione e la magistratura»: così S. CALZOLAIO, Il rinvio delle leggi

nella prassi, cit., 865. Nello stesso senso anche R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, cit., 5 paper, osserva

che «volendo comunque trarre qualche punto fermo dalla riassunta prassi del rinvio presidenziale, possiamo notare come i parametri costituzionali invocati dal Capo dello Stato siano quasi esclusivamente disposizioni collocate nella seconda parte della Costituzione».

75Vedi supra, in questo capitolo, § 3, 122.

76Non è trascurabile il fatto che tutti i rinvii di questa tipologia rechino la firma del Presidente Cossiga.

Un ulteriore rinvio, operato dal Presidente Ciampi, è forse ascrivibile a questa tipologia, seppure solo parzialmente: tra i diversi motivi che hanno indotto il Capo dello Stato a rinviare alle Camere il disegno di legge di conversione del d.l. recante «disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura» (sul quale vedi supra, in questo capitolo, § 3, 124), vi era la mancanza di coerenza interna al provvedimento, imputabile ai numerosi ed eterogenei

classificati alla stregua di “rinvii di opportunità”77, dai rimanenti episodi traspare

incontestabilmente la prevalenza dei riferimenti alla Seconda Parte della Costituzione: in due casi il rinvio è fondato sugli artt. 97 e 106 Cost.78; in altre due occasioni il

messaggio motivato fa riferimento alle norme costituzionali che regolano le attribuzioni del CSM (artt. 104, 105 e 107)79; un rinvio è fondato primariamente sui principi del

giusto processo ex art. 111 Cost.80; un altro è fondato sul mancato rispetto della riserva

di legge prevista dall'art. 119 Cost.81; un altro ancora è fondato sulla violazione del

riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dall'art. 122 Cost.82, e infine uno è

motivato dalla necessità di preservare l'effettività dell'articolo 73 Cost., primo comma, che sancisce 30 giorni di tempo per procedere alla promulgazione delle leggi83.

Le uniche eccezioni paiono ravvisabili nel secondo rinvio del settennato Ciampi, fondato (anche) sulla violazione del principio di eguaglianza e nel quinto rinvio avente a oggetto la cd. legge Gasparri, fondato sulla tutela del principio del pluralismo dell'informazione: il primo caso, a ben vedere, sembra peraltro un'eccezione soltanto apparente, come si è già avuto modo di rilevare84.

In un settore del diritto costituzionale ove la prassi, stante le coordinate costituzionali testuali così scarne, svolge un ruolo fondamentale di ausilio interpretativo, l'ipotesi ricostruttiva di partenza, lungi dal trovare conforto, sembra

trovare l'esatto contrario: gli argomenti per negarla. Sulla base della prassi analizzata,

infatti, sarebbe davvero arduo ipotizzare non solo che l'esercizio del potere di rinvio ruoti primariamente attorno al perno dei principi supremi dell'ordinamento, ma neppure che, almeno in quei casi in cui le leggi da promulgare sembrino idonee a essere lesive dei principi che la Corte, seppure con ambiguità, ha qualificato come principi supremi, il potere di rinvio debba considerarsi imposto al Capo dello Stato.

Tra l'esercizio del sindacato di costituzionalità a presidio dei principi supremi

emendamenti approvati in sede di conversione.

77Cfr. S. CALZOLAIO, Il rinvio delle leggi nella prassi, cit., 865 ss.

78Si tratta dei rinvii 1/11/1950 del Presidente Einaudi e 27/2/1992 del Presidente Cossiga. 79Rinvio 30-10-1975 (Leone) e 16/12/2004 (Ciampi, su cui supra, in questo capitolo, § 3, 127). 80Rinvio 20/1/2006 (Ciampi, vedi supra, in questo capitolo, § 3, 127).

81Rinvio 28/2/1992 (Cossiga).

82Rinvio 5/11/2002 (Ciampi, vedi supra, in questo capitolo, § 3, 125).

83Rinvio 30/12/1960 (Gronchi), il rinvio investiva una proposta di legge presentata con grande ritardo

rispetto all'approvazione.

84Vedi supra, in questo capitolo, § 3, 123. Il principio di eguaglianza, inteso nel contesto del rinvio

presidenziale come metro di coerenza interna dell'ordinamento, è infatti cosa ben diversa rispetto al nucleo duro dell'eguaglianza, inteso alla stregua del divieto di discriminazioni qualificate, espressamente sancite dall'art. 3 Cost., primo comma. Non ha quindi nulla a che fare con i principi supremi dell'ordinamento, essendo certamente ammesso che la legge costituzionale introduca deroghe al principio suddetto: la Costituzione, già nel suo testo originario, contiene diversi esempi di tali deroghe, disponendo un regime speciale di responsabilità parlamentare (art. 68 Cost.), presidenziale (art. 90 Cost.), ministeriale (art. 96 Cost.) e dei consiglieri regionale (art. 122 Cost.). Su questo tema si veda la suggestiva immagine della «doppia anima del principio di eguaglianza», cfr. supra, in questo capitolo, § 3, sub nota 53, 124.

dell'ordinamento e l'esercizio del potere presidenziale di rinvio delle leggi vi è invece una perfetta incongruenza a livello dei parametri: il primo esercitato a tutela di principi che trovano cittadinanza nella cd. «costituzione dei diritti», il secondo a tutela della cd. «costituzione dei poteri».

Si potrebbe però obiettare che la prassi presidenziale non è nemmeno sufficiente a escludere un legame tra poteri del Capo dello Stato e tutela dei principi supremi dell'ordinamento. Un legame potrebbe infatti essere ragionevolmente costruito sulla base di una lettura organica della costituzione, rifiutando un'impostazione che ammetta una separazione troppo netta della Prima Parte della Costituzione dalla Seconda85.

Non sembra infatti potersi negare il legame inscindibile tra la «costituzione dei diritti» e la «costituzione dei poteri», particolarmente evidente – per citare un esempio rilevante in questa sede – in materia di tutela giurisdizionale, i cui principi sostanziali sono evocati da una costante giurisprudenza costituzionale quali principi supremi dell'ordinamento86, e i cui corollari organizzativi sono stati spesso alla base dei rinvii

presidenziali87.

85In questo senso, già M. LUCIANI, La «Costituzione dei diritti» e la «Costituzione dei poteri». Noterelle

brevi su un modello interpretativo ricorrente, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, II, Padova, 1985, 497

ss. e, in riferimento al tema trattato in questo lavoro, N. ZANON, Premesse ad uno studio sui “principi

supremi” d'organizzazione come limiti alla revisione costituzionale, in Il parametro di sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, Atti del seminario di Palermo, 28-29 maggio 1998, Associazione

“Gruppo di Pisa”, Torino, 2000, 73 ss. Sintomo dell'impossibilità di incasellare i limiti alla revisione costituzionale in una «Parte» della Costituzione, fu la della discussione sull'intangibilità della forma repubblicana tra la Prima e la Seconda sottocommissione dell'Assemblea Costituente: cfr. E. GROSSO - V. MARCENÒ, sub Art. 139, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario

alla Costituzione, Torino, 2006, 2731. Il rifiuto di approcci epistemologici che intendano accedere alla

conoscenza del diritto costituzionale attraverso la sua partizione in compartimenti indipendenti, né al suo interno, né prescindendo dall'ordinamento giuridico circostante, si trova già nelle belle parole di F. W. MAITLAND, The constitutional history of England, London-New York (1908), 1974, 539: «There is no science which deals with the foot, or the hand, or the heart. Science deals with the body as a whole. Who, at this moment, can vote in parliamentary elections? Begin answering the question, and you begin to talk about freeholders, copyholders, leaseholders; but you cannot talk about them with much intelligence unless you understand some real property law. Life I know is short, and law is long, very long, and we cannot study everything at once; still, no good comes of refusing to see the truth, and the truth is that all parts of our law are very closely related to each other, so closely that we can set no logical limit to our labours».

86Vedi supra, cap. 2, § 4.1, 90.

87Tali risultano essere il rinvio del 30/10/1975 (Leone) sulla proposta di legge di riforma della

composizione e del sistema elettorale per il CSM; il rinvio del 16/12/2004 (Ciampi) del d.d.l. di riforma dell'ordinamento giudiziario, sul quale vedi supra, in questo capitolo, § 3, 127; e il rinvio del 20/1/2006 della proposta di legge in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Allo stesso modo il rinvio della cd. legge Gasparri in materia di radiotelevisione, operato dal Presidente Ciampi il 15/12/2003 non è certo privo di un robusto fondamento nelle ragioni della cd. «Costituzione dei diritti», per quanto il messaggio di motivazione sia in primo luogo fondato sull'esigenza di tutelare la giurisprudenza costituzionale in materia: vedi supra, in questo capitolo, § 3, 126.

Se quindi è vero che non sussistono ragioni di ordine strutturale che impediscano l'instaurarsi di un circuito di garanzia di un «nucleo duro» di principi costituzionali, circuito che lega insieme l'esercizio dei poteri presidenziali in sede di promulgazione delle leggi (ed emanazione degli atti aventi forza di legge) e il sindacato di legittimità costituzionale della Corte, altre considerazioni inducono a ritenere tale circuito inesistente nella prassi.

I rilievi presidenziali, infatti, non necessariamente sono stati accolti dal Parlamento88, che – soprattutto al di fuori del settore delle censure fondate sulla mancata

copertura finanziaria – non si è lasciato «espropriare della sua “libertà politica”»89,

facendo se non altro leva sui confini del potere presidenziale tracciati dal secondo comma dell'art. 74 Cost., nella misura in cui dispone che «[s]e le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata». Le leggi approvate in mancanza di un pieno accoglimento dei rilievi presidenziali90 rappresentano quindi un oggetto

concreto sul quale un tale circuito di garanzia potrebbe attivarsi. È evidente, infatti, che laddove i rilievi presidenziali vengano accolti, l'intervento della Corte costituzionale a tutela dei medesimi beni costituzionali verso i quali è stato indirizzato il rinvio, sarebbe materialmente impossibile, essendo venuto meno l'oggetto del controllo: non è così, invece, laddove i rilievi – fondati su motivi di legittimità costituzionale del provvedimento – non vengano accolti.

Trattandosi di provvedimenti normativi che hanno attirato l'attenzione già del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione, soprattutto in quei casi in cui i rilievi non venissero accolti, ci si potrebbe peraltro attendere un elevato contenzioso costituzionale, introdotto in via incidentale dai giudici che si troveranno ad applicare la normativa, una volta entrata in vigore, o in via principale dai soggetti costituzionali che ritengano lese le loro competenze o attribuzioni dalla medesima normativa. Ebbene,

l'esperienza ha dato esiti esattamente contrari. Il contenzioso costituzionale su leggi

che furono oggetto di un rinvio presidenziale è invero numericamente molto scarso: si contano infatti complessivamente otto pronunce della Corte che hanno avuto a oggetto sei leggi riapprovate dopo l'intervento presidenziale con la richiesta di una nuova deliberazione91; caso a parte è rappresentato dalla cd. «legge Pecorella», recante

«modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento», che dopo essere stata oggetto di rinvio presidenziale, e dopo essere stata riapprovata accogliendo solo parzialmente i rinvii presidenziali, è stato travolta da

88In altri casi le Camere hanno modificato la legge con meri interventi di facciata. Per una panoramica

sintetica degli effetti del rinvio presidenziale sulla complessiva vicenda legislativa nella quale si inseriscono, cfr. tabelle nn. 4 e 5, appendice, 251; per una recente valutazione dell'impatto dei rilievi presidenziali sulle leggi (eventualmente) riapprovate, cfr. S. CALZOLAIO, Il rinvio delle leggi nella

prassi, cit., 875 ss.

89Ibidem, 877.

90Vedi infra, tabella n. 4, appendice, 251. 91Ibidem.

un contenzioso costituzionale imponente (78 pronunce totali), contrassegnato da quattro articolate sentenze di accoglimento, che ne hanno decisamente ridimensionato le innovazioni normative92.

Tutto ciò sembra condurre univocamente nella direzione di smentire l'ipotesi per cui il rinvio delle leggi possa (o meglio, debba) venire esercitato – non solo, ma anche – a presidio di quelli che la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza dai contorni non ben definiti, ha qualificato quali principi supremi dell'ordinamento.

Ma più che dall'analisi dei rinvii, dei parametri costituzionali ai quali si riferiscono e delle motivazioni che li sorreggono, a sconfessare la tesi che in questo capitolo si è ipotizzata sembrano condurre i “mancati rinvii”93.

La pressione sempre maggiore esercitata sulla figura presidenziale con gli “appelli a non firmare”94, ha infatti dato risalto a diverse occasioni in cui il Capo dello Stato ha

invece ritenuto di promulgare le leggi in questione, che ben più pacificamente di altre normative – rimandate al contrario alle Camere – sembravano afflitte da quella “manifesta non costituzionalità” di cui all'esternazione della Humboldt Universität. La dottrina, anche solo a voler partire dal settennato Ciampi, ha individuato una consistente casistica: la cd. legge sul legittimo sospetto (o legge «Cirami»)95, il cd. lodo Schifani

92F. CAPRIOLI, Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e «parità delle armi» nel processo

penale, in Giur. Cost., 2007, 1, 250 ss.; G. SPANGHER, "Legge Pecorella": ritorno al passato, in Giustizia penale, 2008, 5, 148 ss.; ID., La legge Pecorella: i nuovi motivi di ricorso per cassazione e la regola di giudizio per la condanna, in Studium Iuris, 2006, 11, 1213 ss.; A. MARANDOLA, Legge Pecorella: inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, in Studium Iuris, 2006, 9, 947 ss.; L.

PULITO, Incostituzionale l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del P.M.: una

decisione che non va oltre ogni ragionevole dubbio, in Archivio proc. pen., 2007, 3, 312 ss.; N.

GHIZZARDI, Profili di incostituzionalità della legge in materia di inappellabilità delle sentenze, in Riv.

Pen., 2006, 6, 621 ss.

93Sulla questione dei mancati rinvii, si vedano A. PUGIOTTO, «Veto players» e dinamiche istituzionali

nella vicenda del “lodo Maccanico”, in Quad. Cost., 2004, 2, 264 ss.; M. MANETTI, I due presidenti,

cit., 187 ss. e R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, cit., 9 ss.

94Una ricostruzione è condotta da C. DE FIORES, Il rinvio delle leggi tra principio maggioritario e unità

nazionale, cit., 177 ss., dove si trova preziosa memoria del mutamento della provenienza politica degli

appelli a non firmare, giunti da destra (in occasione dell'approvazione della legge sulla par condicio nei primi mesi del 2000, e della legge finanziaria per il 2001) e da sinistra (diversi episodi sono citati più avanti nel testo). Lo stesso autore (ibidem, 179) osserva come gli appelli a non firmare, almeno secondo quanto preteso dai loro promotori, si presentavano come inviti ad opporre un rifiuto assoluto di promulgazione, e non un mero rinvio. Più recentemente una ricostruzione esemplificativa è condotta da R. ROMBOLI, Il rinvio delle leggi, cit., 10.

95Sulla vicende della cd. legge «Cirami»: L. ELIA, Una legge proprio fuori dalla Costituzione, in

«L'Unità» del 10 ottobre 2002; M. CHIAVARIO, Il legittimo sospetto: spunti di riflessione, in Legalità e

giustizia, 2002, 3, 6 ss.; G. LOZZI, Corte costituzionale, Sezioni Unite e il legittimo sospetto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 4, 1436; V. GREVI, Gravità delle «situazioni locali» perturbatrici del processo e «legittimo sospetto»: le Sezioni unite si orientano per una «stretta interpretazione» dei nuovi presupposti della rimessione, in Cass. Pen., 2003, 7-8, 2237 ss.; M. ANSELMI, Continua la … «messa a punto» della rimessione per legittimo sospetto, in Giur. it., 2005, 12, 2375 ss.

prima96, e il c.d. lodo Alfano qualche anno più tardi97, quindi la legge sul «legittimo

impedimento ministeriale»98, la legge sulle rogatorie internazionali99, la legge sul «falso

in bilancio»100, la legge cd. Gelmini di riforma dell'università, le numerose leggi volte a

disciplinare la condizione giuridica dello straniero, tra le quali esempio molto controverso è la legge n. 94 del 2009, promulgata con robusti rilievi critici, ma pur sempre validamente ed efficacemente promulgata101.

Se a questi provvedimenti si aggiungono tutti quelli che sono stati approvati nello spregio più clamoroso e palese (non dei migliori, ma anche) dei peggiori standard del procedimento legislativo, sul rispetto dei quali la Presidenza della Repubblica – come si è visto102 – non ha mancato di esprimere il suo dissenso, i cd. mancati rinvii non si

96Sulla sequenza di provvedimenti recanti la sospensione dei processi penali per le alte cariche dello

Stato, ci si soffermerà oltre (vedi infra, cap. 6, § 4.2, 220 ss.). Con riferimento specifico alle vicenda del cd. lodo Schifani si veda, ex plurimis, A. PUGIOTTO, «Veto players» e dinamiche istituzionali nella

vicenda del «lodo Maccanico», cit., 255 ss.

97A. PUGIOTTO, La seconda volta, in Cass. Pen., 2010, 1, 55 ss.; F. MODUGNO, Prerogative (o

privilegi?) costituzionali e principio di uguaglianza, in Giur. Cost., 2009, 5, 3969 ss. Tracce copiose del

dibattito preventivo in R. BIN - G. BRUNELLI - A. GUAZZAROTTI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), Il lodo ritrovato, Una quaestio e un referendum sulla legge n. 124 del 2008, Atti del Seminario (Ferrara, 27 marzo 2009), Torino, 2009.

98In riferimento alla legge sul legittimo impedimento, cfr. A. PUGIOTTO, Inutile o incostituzionale (sul

destino della Legge n. 51 del 2010), cit.; P. MOSCARINI, Funzioni ministeriali e legittimo impedimento a comparire nell’udienza penale, in Studium Iuris, 2010, 12, 1125 ss. e, volendo, P. FARAGUNA, Legge 51/2010: legittimo impedimento ministeriale o «immunità in senso lato», in Studium Iuris, 2010, 12,

1250 ss.

99R. BIN - G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), Rogatorie internazionali e

dintorni: la Legge n. 367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale, atti del Seminario (Ferrara, 29

gennaio 2002), Torino, 2002.

100C. PECORELLA, Corte costituzionale e falso in bilancio: un inspiegabile ritorno al punto di partenza,

in Riv. it. dir e proc. pen., 2006, 1, 302 ss.

101Ricostruisce la vicenda delle leggi susseguitesi in materia di disciplina dell'espulsione dello straniero,

soffermandosi sui silenzi presidenziali in sede di promulgazione, ai quali andrebbe attribuito un significativo particolarmente lesivo, legato alla predisposizione di meccanismi che dispongono una totale scopertura del diritto (inviolabile) alla tutela giurisdizionale, e finiscono così per non trovare alcuna sede per la sua introduzione incidentale al vaglio della Corte: A. PUGIOTTO, «Purché se ne vadano». La

tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismi di allontanamento dello straniero, in Dir. Soc.,

2009, 3-4, 524-5.

102Riferimenti espressi sono rintracciabili tanto nel rinvio del Presidente Ciampi sulla legge di riforma

dell'ordinamento giudiziario (vedi supra, in questo capitolo, § 3, 127), quanto nel primo (e finora unico) rinvio del Presidente Napolitano (vedi supra, in questo capitolo, § 3, 129). Non mancano poi i casi in cui i vizi procedurali si sono abbinati a provvedimenti gravati di manifesti vizi di incostituzionalità: cfr. M. MANETTI, La lunga marcia verso la sindacabilità del procedimento legislativo, in Quad. cost., 2008, 835 ss.; in riferimento al cd. Lodo Alfano, si veda C. BERGONZINI, A proposito dell'iter parlamentare

della legge n. 124 del 2008, in R. BIN - G. BRUNELLI - A. GUAZZAROTTI - A. PUGIOTTO - P.

VERONESI, Il lodo ritrovato, cit., 47 ss. Attenta dottrina ha così voluto sottolineare il valore degli interventi presidenziali a tutela della regolarità della formazione della volontà delle Camere, «almeno quando la partita degenera», in qual caso non c'è leale collaborazione che tenga, di fronte all'esigenza di

potrebbero contare103.

Questi episodi non sconfessano la tesi del rinvio fondato sulla «manifesta non costituzionalità» tanto (o soltanto) per aver condotto alla promulgazione di leggi che la dottrina, senza bisogno di scomodare facoltà divinatorie, aveva diffusamente e anticipatamente riconosciuto incostituzionali, e che successivamente sono state dichiarate tali dalla Corte costituzionale (ove non fossero già state interpretativamente neutralizzate, rispetto alle originarie intentiones legislatoris, da un'opera di adeguamento alla costituzione svolta dalla giurisprudenza).

Non è infatti necessario cercare al di fuori della stessa prassi presidenziale per trovare la demistificazione di un'ipotesi di rinvio a tutela dei principi costituzionali supremi. Recentemente si è infatti sviluppata un'ampia gamma intermedia tra quelli che

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