• Non ci sono risultati.

4. Uno sguardo al parametro delle questioni: (non chiedere mai) quali sono

4.3. Il principio supremo di laicità

Se già la giurisprudenza della Corte in materia di diritto alla tutela giurisdizionale e di eguaglianza suggerisce una certa “defossilizzazione” dei principi supremi dell'ordinamento, argomenti ancora più provanti derivano dalla giurisprudenza in materia di principio (supremo) di laicità dello Stato. L'evoluzione della posizione della Corte suggerisce infatti di allontanarsi da ogni concezione del concetto di principi supremi che voglia attribuire a quelli caratteristiche quali la super-costituzionalità gerarchica, la riconducibilità a pretesi valori assoluti, la sottrazione alle vicende del bilanciamento tra principi costituzionali. Ammettere un certo grado di elasticità anche ai principi supremi dell'ordinamento sembra in effetti avere non solo riscontro empirico nella giurisprudenza della Corte, ma pare in sintonia con il condivisibile rilievo per cui i concetti giuridici, qualunque sia il grado di astrattezza e di rigidità, vengono modellati sui dati offerti da un ambiente storico determinato, i quali raccolgono i caratteri e i motivi tecnici, sociali, politici, economici, culturali di quell'ambiente medesimo198:

constatazione che trova un riscontro palese nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte sul principio di laicità dello Stato.

Tale principio, similmente a quanto avviene per il diritto alla tutela giurisdizionale, ricorre con una frequenza particolarmente significativa nella giurisprudenza della Corte sui principi supremi199. Vi sono però delle rilevanti asimmetrie tra i due principi: mentre

il primo – come sottolineato – è relativamente risalente, compare con una certa costanza, ed è trasversale ai settori tematici della giurisprudenza della Corte sui principi supremi, il principio di laicità dello Stato viene invece improvvisamente “scoperto” dai giudici di Palazzo della Consulta, ha un'emergenza discontinua nella giurisprudenza della Corte e opera prevalentemente in quelle questioni aventi a oggetto norme disposte da leggi ordinarie, oppure in quelle questioni in cui opera come “controlimite

196Corte costituzionale, sentenza n. 104 del 1969 (punto 4 del c.i.d.).

197Per una critica approfondita di questo modo di procedere si veda A. PUGIOTTO, «Purché se ne

vadano», cit., 527 ss.

198S. PUGLIATTI, Grammatica e diritto, Milano, 1978, specie 144 ss.

199Cfr. infra, tabelle nn. 1, 2 e 3, appendice, 247 ss. ed ex plurimis nel quadro di una lettura sterminata, A.

ODDI, Il principio di «laicità» nella giurisprudenza costituzionale, in R. BIN - G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI, La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli nei luoghi pubblici, Torino, 2004, 242 ss.

concordatario”.

La frequente ricorrenza del principio supremo di laicità in questioni aventi a oggetto norme disposte da leggi ordinarie, può probabilmente spiegarsi in base al fatto che, mentre il diritto alla tutela giurisdizionale trova una collocazione costituzionale piuttosto precisa (l'art. 24 Cost.), il principio di laicità rappresenta una sintesi difficilmente “scomponibile” di diversi principi costituzionali (desunti dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.): se il diritto alla tutela giurisdizionale, nella maggior parte dei casi, può fungere da parametro di legittimità costituzionale nelle sue esplicazioni costituzionali “ordinarie” (il diritto di difesa, il diritto di agire in giudizio, il principio di precostituzione del giudice, etc...), il principio supremo di laicità è stato spesso chiamato in causa dalla Corte come “principio di principi”, irriducibile alle sue singole componenti.

Ciò, tuttavia, non è ancora sufficiente a spiegare l'andamento temporale della giurisprudenza della Corte sul principio supremo di laicità, che irrompe improvvisamente alla fine degli anni '80. Mi sembra che quest'aspetto mostri invece l'elasticità della categoria dei principi supremi dell'ordinamento: questi non sono sempre tali e sempre identici a se stessi, ma vengono integrati dall'evoluzione della trama normativa che compone e circonda l'ordinamento costituzionale. Non è un caso infatti se le questioni nelle quali emergerà il principio supremo di laicità giungano alla Corte dopo l'approvazione degli Accordi di modifica del Concordato lateranense.

Fin dalla prima pronuncia in materia di principio supremo di laicità è chiaro come sia la Corte stessa a non rinunciare affatto a una visione dinamica del principio, laddove, nella “storica” sentenza n. 203 del 1989 ricostruisce le tappe dei rapporti tra Stato e Chiesa fino all'allora recente sviluppo degli accordi del 1984, attraverso i quali «la scelta confessionale dello Statuto albertino […] viene così anche formalmente abbandonata»200. La Corte, attraverso questa operazione di “scoperta” di un principio

supremo dell'ordinamento, offre un contributo interessante per quell'opera di “sdrammatizzazione”201 dei principi supremi dell'ordinamento intesi in un'accezione

assoluta, quale fattore di iperrigidità dell'ordinamento che è propria di una certa tradizione202, a cui si è fatto soltanto cenno, e di cui sarà il caso di tenere conto nella

200Ibidem. La Corte riprenderà questa interpretazione dinamica del principio supremo di laicità in una fase

successiva della giurisprudenza; basti qui riportare un passaggio della sentenza n. 508 del 2000 (in materia di reato di vilipendio della religione di Stato), in cui, ancor più a chiare lettera, la Corte afferma che la collocazione del principio di laicità tra i principi supremi dell'ordinamento è frutto di «conclusioni [che] sono progressivamente maturate […] in concomitanza con significativi e convergenti svolgimenti dell'ordinamento. Il punto 1 del protocollo addizionale all'accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, recepito con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha esplicitamente affermato il venire meno del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato» (punto 3 c.i.d.).

201L'espressione è debitrice di M. DOGLIANI, La sindacabilità delle leggi costituzionali, ovvero la

“sdrammatizzazione” del diritto costituzionale, in Le Regioni, 1990, 774 ss., sebbene fosse in quel caso

usata in senso esattamente opposto.

sede opportuna203.

Documenti correlati