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2. Questioni aventi a oggetto leggi di revisione costituzionale o «altre» legg

2.2 Principi supremi e leggi fornite di “copertura costituzionale”

2.2.4. Il primo (e unico) accoglimento

Si è visto come la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di principi supremi, almeno fino ai primi anni '80, sia contraddistinta da una distanza significativa fra affermazioni astratte e applicazioni normative di quelle: la Corte dice dell'esistenza di limiti alle norme dotate di copertura costituzionale, fa intendere l'esistenza di limiti materiali posti alle medesime leggi costituzionali, ma non fa seguire a tali affermazioni alcun seguito normativo.

Tutte queste enfasi, volte a sottolineare ciò che la Corte dice, diversamente da ciò che la Corte fa, potrebbero indurre a sospettare un approccio alla tematica contraddistinto da uno scetticismo radicale: i principi supremi sarebbero un limite all'ingresso nell'ordinamento di norme a essi difformi soltanto in teoria, non essendo affatto chiaro a quali principi la Corte si riferisca, e preferendo la medesima Corte – non appena se ne presentasse l'occasione – risolvere le questioni con pronunce di rito, o

77Ibidem [corsivo aggiunto].

78L. CONDORELLI, Le immunità diplomatiche e i principi fondamentali della Costituzione, in Giur.

Cost., 1979, 459 ss.; analoghe perplessità avevano espresso altri autori per la simile vicenda dei rapporti

altrimenti elusive delle problematiche qui considerate. Questa impressione potrebbe forse avanzare alcune pretese di verosimiglianza se il cammino comunitario e concordatario della Corte si concludesse qui. Ma così non è, e infatti solo pochi anni più tardi interviene una rilevante novità: con la sentenza n. 18 del 1982 i giudici costituzionali, ormai armati dello strumentario giuridico idoneo, dichiarano l'illegittimità costituzionale delle norme derivate dai (più volte citati) commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, per violazione dei principi supremi dell'ordinamento.

Su questa pronuncia è stato scritto moltissimo79, ma quel che qui maggiormente

interessa è riconoscervi la prima (e finora unica) occasione in cui la Corte ha impiegato la categoria dei principi supremi dell'ordinamento a indispensabile sostegno di una pronuncia di accoglimento di una questione avente a oggetto una norma fornita di copertura costituzionale80.

La questione di legittimità costituzionale verteva ancora una volta – attraverso l'interposizione della legge di esecuzione – sull'art. 34 del Concordato, nella parte in cui attribuiva l'esercizio della funzione giurisdizionale in materia di nullità del matrimonio concordatario ai tribunali ecclesiastici. Il giudice a quo impugnava dette norme sia perché la procedura con cui i processi erano svolti non era rispettosa dell'inviolabile diritto di difesa, sia perché i giudici italiani, in relazione alle sentenze emanate dai tribunali ecclesiastici, non avevano alcun potere di controllo. La pronuncia si conclude con due dichiarazioni di incostituzionalità: la prima, additiva, dichiara costituzionalmente illegittime le norme della legge di esecuzione e della legge di applicazione del Concordato nella parte in cui non prevedono che la Corte d'Appello, decidendo sull'esecutività delle sentenze dei tribunali ecclesiastici, possa accertare che sia stato in quella sede garantito il rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale e che la

79Senza pretesa di esaustività, si vedano ad es. R. NANIA, Il Concordato, i giudici, la Corte, in Giur.

Cost., 1982, 147 ss.; L. SPINELLI, Regime matrimoniale concordatario e principi della nostra Costituzione, in AA. VV. Dalle decisioni della Corte costituzionale alla revisione del Concordato,

Milano, 1986, 11 ss.; F. E. ADAMI, Considerazioni sulla sentenza 18 della Corte costituzionale, ivi, 23 ss.; A. ALBISETTI, Qualche considerazione sulla recente giurisprudenza costituzionale, ivi, 50 ss.; G. DALLA TORRE, Principi supremi e ordine pubblico, in Dir. Ecc., 1982, 401 ss.; P. BELLINI,

Matrimonio concordatario e principio di eguaglianza, in Dir. Ecc., 1982, 360 ss.; A. FINOCCHIARO,

La competenza della Corte costituzionale rispetto alle leggi costituzionale e alle leggi di esecuzione dei

trattati internazionali, in Scritti in onore di V. Crisafulli, Padova, vol. I, 345 ss. e ID., Ancora in tema di competenza della Corte costituzionale, di “principi supremi dell'ordinamento costituzionale”, di ordine pubblico italiano in rapporto alla giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario, in Dir. Ecc.,

429 ss.; S. LARICCIA, Qualcosa di nuovo, anzi d'antico nella giurisprudenza costituzionale sul

matrimonio concordatario, in Foro it., 1982, 1882 ss.; M. MANETTI, I principi costituzionali come principi supremi, in Giur. Cost., 1983, 1130 ss.; M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, cit., in particolare 194-201; G. RAZZANO, Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 2002, in particolare 29-36.

80Così M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione europea, cit., 195 e 197, ha ragione a

sottolineare che «questa sentenza è significativa per diversi aspetti», ma che «il contributo più significativo della sentenza […] è dato dal fatto che si tratta di una sentenza di accoglimento».

sentenza da rendere esecutiva non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico. La seconda dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce l'art. 34 del Concordato – ancora una volta tramite l'interposizione della legge di esecuzione – nella parte in cui consente di rendere esecutivo il provvedimento ecclesiastico con il quale è accordata la dispensa del matrimonio rato e non consummato81.

La tecnica attraverso la quale la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale mi pare meriti una certa attenzione: la Corte, infatti, si serve di una disinvolta operazione di “interposizione selettiva” per far decadere le sole norme della legge di esecuzione del Concordato non compatibili con i principi supremi, in parte per ciò che disponevano e in parte per ciò che non disponevano. Tale operazione, a 25 anni di distanza, potrà sembrare scontata, eppure così non doveva essere al momento della pronuncia della sentenza, se è vero che, in riferimento al parallelo comunitario della Corte, soltanto con la sentenza n. 232 del 1989 la Corte ebbe occasione di chiarire che attraverso i principi supremi dell'ordinamento non si sindacava la compatibilità di due interi sistemi normativi. Chiarimento di non poco momento, perché nella precedente impostazione della sentenza n. 183 del 1973, che sembrava invece ipotizzare non un sindacato su singole norme, ma un controllo di compatibilità tra sistemi normativi, la conseguenza dell'accertamento dell'incompatibilità avrebbe dovuto ritenersi la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge di esecuzione del Trattato di Roma, che avrebbe comportato il recesso dell'Italia dall'adesione alla Comunità82. Con la sentenza

n. 18 del 1982 la Corte, lungi dal dichiarare il recesso unilaterale dell'Italia dai Patti lateranensi, anticipa sostanzialmente – in materia di controlimiti concordatari – gli esiti a cui giungerà la Corte in materia di controlimiti comunitari con la sentenza n. 232 del 1989.

A ogni modo, la sentenza n. 18 del 1982, oltre a essere ricordata per aver posto i principi supremi a sostegno di una pronuncia di accoglimento, è stata valorizzata per aver fatto passi avanti nell'individuazione dei medesimi: essa, infatti, dopo aver ricordato di aver già ascritto il diritto alla tutela giurisdizionale tra i diritti inviolabili dell'uomo83 «non esita ora ad ascrivere [tale diritto] tra i principi supremi del nostro

ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio»84. La Corte esce quindi dal campo della generica proclamazione di esistenza

81Ovvero, secondo il diritto canonico (can. 1060, c.j.c. 1142), il matrimonio valido tra battezzati cui non

sia seguito l’atto per sé idoneo alla generazione della prole.

82Sul mutamente di prospettiva si sofferma S. PAJNO, L'integrazione comunitaria del parametro, cit., 68-

69, che qualifica la nuova soluzione teorizzata dalla Corte «meno drammatica ed eclatante, da un punto di vista comunitario, ma forse proprio per questo più pericolosa in quanto più credibile».

83Corte costituzionale, sentenza n. 14 del 1964.

84Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 1982 (punto 4 c.i.d.). La Corte risponde sette anni più tardi al

quesito che altri giudici a quibus le avevano già posto nel 1975, qualificando con precisione «il principio supremo del sistema costituzionale concernente il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, quale si

dei principi supremi dell'ordinamento, e si allontana anche dalla tecnica di affermazione per impliciti e mezzi-silenzi del carattere supremo del principio di eguaglianza85, per

sancire – finalmente a chiare lettere ed espressamente – il diritto alla tutela giurisdizionale quale principio supremo dell'ordinamento. Essa specifica inoltre che per diritto alla tutela giurisdizionale debba intendersi il principio secondo il quale dev'essere assicurato «a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio»86, e ne

delimita i contorni aggiungendo che «il diritto alla tutela giurisdizionale si colloca al dichiarato livello di principio supremo solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale»87.

Sarà però il caso di soffermarsi nei paragrafi successivi sulla problematica della delimitazione dell'estensione con la quale il diritto alla tutela giurisdizionale vada inteso come principio supremo dell'ordinamento88.

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