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2. Questioni aventi a oggetto leggi di revisione costituzionale o «altre» legg

2.2 Principi supremi e leggi fornite di “copertura costituzionale”

2.2.7. Distribuzione costituzionale delle competenze e deroghe

La Corte costituzionale giunge infatti a estendere la categoria dei principi supremi dell'ordinamento alla materia della distribuzione costituzionale delle competenze. Tale nuovo settore della giurisprudenza costituzionale, resa sia in sede di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, che in sede di conflitti tra enti, comincia con la sentenza n. 399 del 1987. Si trattava di due ricorsi proposti da due diverse Regioni nei confronti dello Stato, per essere questo intervenuto nel procedimento concernente la definizione dei Programmi integrati mediterranei elaborati dalle Regioni medesime. Considerato che l'attribuzione che le Regioni ritenevano lesa veniva a esse demandata da un atto comunitario, la Corte costituzionale si trovò prima a dover risolvere il nodo dell'ammissibilità di un tale conflitto, non essendo scontata la lesione di una potestà costituzionalmente garantita. La Corte, risolvendo in senso positivo il punto dell'ammissibilità, ebbe a dire che «gli organi delle Comunità europee non sono tenuti a osservare puntualmente la disciplina nazionale e, in particolare, la ripartizione delle competenze pur prevista da norme di livello costituzionale, ma possono emanare, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, disposizioni di differente contenuto: le quali però, come questa Corte ha già avvertito, debbono rispettare i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale nonché i diritti inalienabili della persona umana»100.

Tali argomentazioni sono sufficienti a fondare il rigetto dei ricorsi, che si reggevano

sul mero fatto dell'invasione della materia di competenza regionale. In altre parole, se il ricorrente aveva sospettato l'illegittimità di qualunque norma comunitaria che derogasse la distribuzione costituzionale delle competenze, la Corte era stata di diverso avviso, ritenendo che tale derogabilità fosse al contrario di regola ammessa, e preclusa soltanto ove si finisse per violare i principi supremi dell'ordinamento. Tuttavia, più che l'accoglimento o il rigetto dei ricorsi, quel che qui conta è che la Corte costituzionale traspone nella sede del conflitto di attribuzione gli esiti dei suoi precedenti, resi in sede di giudizio di legittimità sulle leggi101: il diritto comunitario, elevabile a parametro

interposto nella seconda sede già a partire della sentenza n. 183 del 1973, è idoneo a derogare la distribuzione di competenze prevista dalla Costituzione: in entrambi i casi, però, devono rimanere salvi i principi supremi dell'ordinamento.

Ma c'è almeno un altro aspetto della questione che va tenuto in debita considerazione: secondo l'impostazione adottata dalla Corte, la distribuzione costituzionale delle competenze sarebbe di norma derogabile dalle fonti comunitarie, e soltanto i principi supremi dell'ordinamento ne rappresenterebbero un limite. Dietro a questo ingresso dei principi supremi dell'ordinamento nel circuito del conflitto di attribuzione, vi è per forza il presupposto logico per cui la distribuzione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni sia regolata (anche) a livello dei principi supremi. Non avrebbe altrimenti alcun senso porre una limitazione, quella dell'integrità dei principi supremi in materia di distribuzione costituzionale delle competenze, che alle fonti comunitarie sarebbe, per impossibilità giuridica, precluso violare. A questo punto sarebbe lecito chiedersi: in concreto di quale limite si tratta? Ovvero: quali sono i principi supremi dell'ordinamento che regolano la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni? Si tratta dell'esistenza stessa delle Regioni? Dei principi contenuti negli Statuti (ordinari e speciali)? Del contenuto integrale dell'art. 117 Cost.? Rispondere a tali domande violerebbe però la metodologia adottata fino a questo punto. O ancor più precisamente: dare una risposta a tale domanda a questo punto della trattazione, sarebbe prematuro. Ecco perché sembra opportuno rimandare le considerazioni che, almeno parzialmente, affrontano i temi posti da tali quesiti, affidandole a una sede più idonea della trattazione102.

La posizione della Corte verrà in ogni caso ripresa da diverse sentenze successive: così nella pronuncia n. 126 del 1996, occasione in cui la Corte era stata adita in via diretta dalle Province autonome di Trento e Bolzano per pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di un decreto legislativo che – in forza di una normativa comunitaria – assegnava all'amministrazione statale funzioni precedentemente esercitate dalle Province autonome in virtù delle disposizioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

101Secondo alcuni la Corte, in questa operazione di gestione di precedenti difformi, si è mostrata «troppo

disinvolta»: così F. SORRENTINO, Ammissibilità del conflitto e «cammino comunitario» della Corte. Un

passo avanti o due indietro?, in Giur. Cost., 1987, 2818.

Adige/Südtirol.

Il giudice costituzionale, dopo aver in linea di principio affermato che «[l]'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie deve tener conto della struttura (accentrata, decentrata, federale) di ciascuno di essi, cosicché l'Italia è abilitata, oltre che tenuta dal suo stesso diritto costituzionale, a rispettare il suo fondamentale impianto regionale», ne deduceva, a tutela di ogni ente dotato di autonomia costituzionale, che a esso «spetti agire in attuazione o in esecuzione, naturalmente entro l'ambito dei consueti rapporti con lo Stato e dei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse materie di competenza regionale (e provinciale)»103. E quindi, all'interno di giudizi di legittimità costituzionale

instaurati in via principale, in virtù di tali affermazioni della Corte, questa ribadiva (riprendendo testualmente la sentenza 399 del 1987, sopra citata), che «in deroga a quanto detto circa il rispetto del quadro costituzionale interno delle competenze, le norme comunitarie possono legittimamente prevedere, per esigenze organizzative proprie dell'Unione europea, forme attuative di sé medesime, e quindi normative statali derogatrici di tale quadro della normale distribuzione costituzionale delle competenze interne, salvo il rispetto dei principi costituzionali fondamentali e inderogabili»104.

Ancor più perentoriamente si esprimerà la medesima Corte nella sentenza n. 93 del 1997, resa di nuovo in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni. Qui, i giudici costituzionali, diranno espressamente che «l'eventuale difformità della ripartizione di compiti tra autorità nazionale e Regioni, compiuta in sede comunitaria, rispetto a quella vigente nel diritto interno ove risulti con evidenza e sia ragionevolmente riferibile a esigenze dell'Unione europea (sentenza n. 126 del 1996) non può essere censurata da questa Corte a causa del peculiare regime giuridico al quale sono assoggettati gli atti delle istituzioni comunitarie, sindacabili alla luce del diritto interno solo se contrastanti con i principi supremi della Costituzione». Ribadita la generale derogabilità della distribuzione costituzionale delle competenze, il limite dei principi supremi sarebbe soltanto un circoscritta eccezione a tale presunzione di derogabilità.

In questa sede ancor più che altrove, sembra davvero che la rivendicazione del giudice costituzionale105 di esercitare un sindacato sulle deroghe in questione sia

destinata all'anacronismo costituzionale, nel momento in cui la Corte – ammettendo la “regola della derogabilità” – fornisce un metro di giudizio, per sanzionare eventuali abusi, che sembra davvero inadeguato: le deroghe sarebbero infatti ammissibili ogniqualvolta ciò «risulti con evidenza e sia ragionevolmente riferibile a esigenze dell'UE»106 salvo, appunto, il rispetto dei principi supremi dell'ordinamento.

103Corte costituzionale, sentenza n. 126 del 1996 (punto 5 a) c.i.d.). 104Ibidem (punto 5 c) c.i.d).

105Corte costituzionale, sentenza n. 126 del 1996.

106Corte costituzionale, sentenza 93 del 1997 (punto 2 del c.i.d.) e, in termini soltanto lessicalmente

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