• Non ci sono risultati.

Considerazioni conclusive

IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

6. Considerazioni conclusive

Dalle considerazioni sopra svolte emerge come il vero problema di procedimenti e sanzioni plurime riguardi essenzialmente i rapporti tra l’ordinamento comunitario e quelli di Stati terzi. Esso viene risolto negando

243

Ibidem. Cfr. T. EILMANBERGER – P. THYRI, Third Country Antitrust Sanctions and EC

Law – Comments on the Advocate General’s Opinion in C-308/04P SGL Carbon v. Commission, in ECLR 2006, p. 397, in cui gli A. hanno sottolineato come fin dal caso Walt Wilhelm la Corte abbia riconosciuto l’obbligo di tenere in considerazione sanzioni già inflitte.

Secondo questa impostazione, tale obbligo troverebbe giustificazione non tanto sul piano del divieto di bis in idem, quanto sul piano del rispetto del principio di proporzionalità.

244

La stessa impostazione è stata seguita anche nel caso relativo al cartello mondiale di prodotti a base di carbone e grafite (sentenza del 15 giungo 2005, cause T-71/03, 74/03, 87/03 e 91/03, Tokai Carbon e a. c. Commissione, non ancora pubblicata in Raccolta) che coinvolgeva le stesse società parti anche del cartello sugli elettrodi di grafite. Il Tribunale ha, infatti, nuovamente escluso l’applicabilità del principio del ne bis in idem sulla base del rilievo che anche se i fatti da cui traevano origine le infrazioni facevano parte del medesimo complesso di accordi, le stesse differivano per il loro oggetto e la loro estensione territoriale. I giudici, basandosi sul principio di territorialità, hanno pertanto escluso di trovarsi in presenza di un conflitto di competenze tra autorità comunitarie ed americane. Tale conclusioni, non sarebbe stata nemmeno inficiata dalla presenza dell’accordo sulla comitas, in quanto dal tenore letterale dello stesso emergeva come gli interessi delle autorità coinvolte fossero differenti e come poteva essere consentito che un’autorità traesse vantaggio dalla procedura già iniziata dall’altra, disinteressandosi del principio del ne bis in idem. Nel caso relativo all’acido citrico (sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland Co. c. Commissione, causa T-59/02, non ancora pubblicata in Raccolta) una delle imprese coinvolte ha evidenziato come le autorità straniere avessero preso in considerazioni gli effetti anche su altri territori e che, in ogni caso, doveva dirsi sussistente l’identità dei comportamenti, elemento questo che ai sensi della giurisprudenza Boehringer avrebbe dovuto essere l’unico rilevante ai fini della decurtazione delle sanzioni già inflitte. Il Tribunale ha però nuovamente negato la possibilità di tenere conto di sanzioni già inflitte, poiché ogni autorità sanziona i fatti avvenuto sul proprio territorio. Nell’altro caso relativo alla medesima intesa (sentenza della Corte del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer AG c. Commissione, causa T-43/02, non ancora pubblicata in Raccolta) il Tribunale ha rilevato che se le autorità straniere avessero tenuto conto degli effetti dell’illecito anche sul territorio comunitario, avrebbero sconfinato nella competenza riservata alla Commissione. Cfr. anche intesa relativa al gluconato di sodio sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland Co. c. Commissione, causa T-329/01, non ancora pubblicata in Raccolta; sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Roquette Fréres SA c. Commissione, causa T-322/01, non ancora pubblicata in

che sussista un qualsivoglia obbligo non solo di non procedere in virtù del ne

bis in idem, ma anche di decurtare le sanzioni già inflitte. I giudici comunitari

fanno leva sulla diversità del bene giuridico tutelato dalle norme antitrust dei differenti Paesi, per ammettere la possibilità di più procedimenti contro il medesimo comportamento anticoncorrenziale. Come si è sopra visto, i giudici interpretano però tale differenza sulla base dei distinti effetti dell’illecito sui vari territori. La differente estensione territoriale dell’intesa ed i suoi effetti su di un determinato territorio, rivestono quindi una duplice valenza: la prima, ben nota, di criterio di determinazione della competenza; la seconda, di definizione del bene giuridico tutelato dalle norme di concorrenza.

Alla luce di questa soluzione che appare ormai consolidata nella giurisprudenza, meriterebbe riflettere ulteriormente sulla possibilità di decurtare le sanzioni già inflitte, non già sulla base di un inesistente principio del ne bis in idem, quanto piuttosto sulla base di principi più generali, quali l’equità e la proporzionalità. Tale problema sorgeva nel momento in cui la Commissione considerava il fatturato mondiale del mercato rilevante per la commisurazione dell’importo di base per poi applicare un eventuale coefficiente moltiplicatore a fini di dissuasione in rapporto al fatturato globale dell’impresa coinvolta245. Le imprese sono sempre state indotte a censurare tale operato in quanto la considerazione del fatturato mondiale, sia esso globale sia esso relativo al prodotto oggetto dell’infrazione, significava introdurre nel computo del quantum della sanzione elementi già oggetto di sanzioni in altri Paesi. Tale argomento potrà trovare forse una parziale soluzione con le novità nelle modalità di calcolo introdotte dalla recente pubblicazione dei nuovi “Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, paragrafo 2, lett. a) del regolamento (CE) n. 1/2003246. Per il caso di infrazioni la cui estensione territoriale vada oltre il

245

Come noto, il fatturato globale è ritenuto un utile indicatore “dell’effettiva capacità

economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli operatori e della necessità di assicurare all’ammenda un carattere sufficientemente dissuasivo” (cfr. sentenza

del 7 giugno 1983, cause riunite 100-103/80, Musique Diffusion française e a. c. Commissione, in Racc., 1983, p. 1825, punto 119). Il fatturato del prodotto rilevante, invece, viene considerato quale indicatore volte a determinare il peso specifico e pertanto dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento preso in considerazione dalla decisione, oltre che ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, in quanto le diverse imprese partecipanti all’infrazione possono avere un peso notevolmente differente

246

In GU C 210 del 1.9.2006, p. 2 e ss., che hanno sostituito i precedenti Orientamenti del 1998.

territorio comunitario, detti Orientamenti prevedono che la Commissione possa stimare il valore totale delle vendite relative al prodotto oggetto dell’infrazione nell’area geografica interessata, determinare la quota delle vendite di ciascuna impresa su tale mercato e “applicare tale quota alle

vendite aggregate realizzate” nel territorio comunitario247

. La determinazione della quota all’interno del territorio comunitario quale base di partenza, in luogo di quella mondiale, potrebbe condurre a risultati più equi, poiché in questo modo non si tiene conto di quella parte di fatturato che si è prodotta al di fuori della Comunità e che in ipotesi può già essere stata sanzionata248.

247

Orientamenti cit., punto 18.

248

Sotto il profilo dell’analisi economica del diritto (cfr. G.J. STIGLER, The Optimum

Enforcement of Laws,, Journal of Political and Economy, 1970, p. 526; M. POLO, Il modello di deterrenza ottimale, in Antitrust: le sanzioni, a cura di A. TOFFOLETTO e L.

TOFFOLETTI, Milano, 1996, p. 74) il bis in idem crea problemi anche dal punto di vista della deterrenza marginale, in quanto se una sanzione viene percepita come eccessivamente severa, ciò può spingere gli individui a scegliere e conseguentemente compiere azioni più dannose per la società. La deterrenza marginale si realizza, infatti, solo nella misura in cui ad azioni dannose vengono associate sanzioni più elevate. Con la comminazione di sanzioni da parte di diverse autorità, gli individui che intendono compiere violazioni del diritto antitrust potrebbero essere indotti a commettere infrazioni più gravi, in modo che il beneficio sia comunque superiore al costo, ossia alla sanzione attesa.

CAPITOLO 3

RESPONSABILITA’ PERSONALE E SANZIONI

Outline

Documenti correlati