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Ne bis in idem all’interno del diritto comunitario

IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

3. Ne bis in idem all’interno del diritto comunitario

Ciò posto, e tornando al problema dell’applicazione del principio del

ne bis in idem nel settore della concorrenza, conviene precisare che tale

applicazione rileva in tre diversi ambiti: anzitutto in seno all’ordinamento comunitario in senso stretto, in secondo luogo nei rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamenti nazionali degli Stati membri, ed infine nelle relazioni tra ordinamento comunitario ed ordinamenti nazionali di Paesi terzi.

Per quanto concerne l’applicazione del ne bis in idem nell'ambito dell’ordinamento comunitario, la questione consiste nel domandarsi se sussista un divieto per la Commissione di perseguire e/o condannare nuovamente un dato comportamento anticoncorrenziale che sia già stato sanzionato o dichiarato lecito da una sua precedente decisione non più impugnabile o eventualmente annullata dal Tribunale di primo grado. L’operatività del principio non pare essere messa in discussione, poiché i giudici comunitari hanno più volte affermato che il ne bis in idem costituisce un principio

generale di cui deve essere garantito il rispetto173 e che “nell’ambito del diritto

comunitario della concorrenza, detto principio vieta che un’impresa sia condannata o perseguita di nuovo dalla Commissione per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia già stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione della Commissione non più suscettibile di impugnazione”174

.

Ai fini di una corretta applicazione del principio in esame deve trattarsi di una decisione definitiva, ossia non più suscettibile di impugnazione dinanzi ai giudici comunitari per decorso dei termini previsti dall’art. 230 CE, oppure una sentenza di questi ultimi passata in giudicato. Deve, inoltre, trattarsi di una vera e propria decisione che possa dirsi di “condanna” o di “assoluzione”, ossia la pronuncia deve contenere una statuizione sul merito175.

In caso di annullamento di una decisione da parte degli organi giudiziari comunitari, in dottrina è stato posto in rilievo176 come si debbano

173

Cfr, ex multis, sentenza della Corte 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann c. Commissione, in Racc.1966, p.149, 172; sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P,

Limburgse Vinyl Maatschappij e a. c. Commissione, in Racc. 2002, p. I-8375.

174

Sentenza del Tribunale del 29 aprile 2004, cause riunite T-236/01, T-239/01, T-244/01, T- 246/01, T-251/01 e T-252/01, Tokai Carbon Co. Ltd, e a. c. Commissione, in Racc., 2004, p. II- 1181, punto 131.

175

Il concetto di decisione definitiva ha ricevuto ulteriori specificazioni in sede di interpretazione della Convenzione di applicazione del Trattato di Schengen: nella sentenza della Corte del 10 marzo 2005, Miraglia, causa C-469/03, in Racc., 2005, p. I-2009 la Corte ha affermato che ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem deve trattarsi di una vera e propria decisione di merito, ossia una decisione in si sia avuta una valutazione del merito della controversia e non una decisione meramente procedurale. Secondo C. GAUER,

Due Process in the Face of Divergent National Procedures and sanctions, reperibile sul sito

www.ibanet.org/images/dowloads/Articles%20C3%A9line.pdf., pp. 5 e 6, deve altresì trattarsi di una decisione relativa a comportamenti già avvenuti nel passato, quindi non valevole meramente per il futuro, e deve indirizzarsi alla persona soggetta al procedimento e non a terzi, come potrebbero essere eventuali denuncianti. Nel caso in cui una denuncia venga rigettata dalla Commissione o da un’autorità nazionale, un’altra autorità potrebbe intraprendere un nuovo procedimento senza violare il principio del ne bis in idem.

Il regolamento n. 1/2003 prevede un’ampia tipologia di decisioni che possono essere assunte dalla Commissione, ma non tutte possono essere considerate come “condanne” o “assoluzioni” ai fini dell’applicabilità del ne bis in idem. Ad esempio, una decisioni di accettazione di impegni ex art. 10 regolamento n. 1/2003 non pare poter essere considerata alla stregua di una “condanna” in quanto non viene effettuata alcuna valutazione di merito. Detta tipologia di decisioni non pare potersi nemmeno considerare come “definitiva”, poiché è suscettibile di essere rivista dalla Commissione al verificarsi dei presupposti contenuti nell’art. 10 par. 2.

176

W.P.J. WILS, The Principle of Ne Bis in Idem in EC Antitrust Enforcemente: A Legal and

distinguere due tipi di situazioni. La prima riguarda l’ipotesi in cui una decisione sia stata annullata dai giudici per carenza di prove a suffragio della presunta infrazione e la seconda concerne il caso in cui la decisione venga annullata per vizi meramente procedurali.

Nel primo caso, si ritiene177 opportuno escludere la possibilità di una seconda azione da parte della Commissione, in quanto si avrebbe un “assoluzione” ai sensi dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU178.

Nel secondo caso, invece, risulta ammissibile una seconda pronuncia. Questa situazione è stata direttamente affrontata dalla Corte nella sentenza

Limburgse179

(PVC II), in cui si discuteva dell’inesistenza di una decisione della Commissione dovuta a mancanza di autenticazione della stessa. La Corte ha chiarito che l’operatività del principio in esame è subordinata ad un pronuncia sul merito180, in difetto della quale permane la possibilità di un riesame. A tal proposito, i giudici del Lussemburgo, hanno sottolineato che il

ne bis in idem “non osta di per sé ad una riattivazione delle procedure sanzionatorie aventi ad oggetto lo stesso comportamento anticoncorrenziale nel caso in cui una prima decisione sia stata annullata per motivi di forma senza che sia intervenuta una pronuncia sul merito dei fatti contestati, poiché in tale caso la decisione di annullamento non ha valore di «assoluzione» nel senso attribuito a tale termine nelle materie riguardanti la repressione degli illeciti. In un’ipotesi siffatta, le sanzioni irrogate dalla nuova decisione non si cumulano con quelle inflitte dalla decisione annullata, bensì vi si sostituiscono”181 . 177 Idem, p. 140. 178

Quest’ultima norma lascia però spazio ad un secondo giudizio nel caso in cui dovessero emergere nuove prove in epoca successiva alla pronuncia della sentenza, ove ciò sia espressamente stabilito dalla legge. Analoga disposizione può ravvisarsi nell’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella misura in cui prevede che limitazioni ai diritti fondamentali purché espressamente previsti dalla legge.

179

Sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij NV(LVM) cit..

180

Ibidem, punto 60.

181

Punto 62. Parte della dottrina (W.P.J. WILS, The Principle of Ne Bis in Idem in EC

Antitrust Enforcement: A Legal and Economics Analysis, op. cit., p. 140) evidenzia come in un

caso del genere la ripetizione della decisione appaia giustificata, in quanto, in mancanza, si creerebbero situazioni di impunità a fronte di comportamenti lesivi della concorrenza. La Commissione, d’altro canto, sarebbe incentivata ad intraprendere i procedimenti con la dovuta diligenza poiché potrebbe venire condannata alle spese, spesso ingenti, sostenute dall’impresa ricorrente nel corso del procedimento di annullamento.

In una recente pronuncia del Tribunale182 è stata nuovamente affrontata la questione dell’applicabilità del ne bis in idem relativamente ad un cartello mondiale di prodotti a base di carbone e grafite183 che coinvolgeva le stesse imprese parti anche del cartello sugli elettrodi di grafite184. Tra i vari motivi di doglianza, le società hanno fatto valere la violazione del principio in esame, in quanto la decisione della Commissione relativa agli accordi nel settore degli elettrodi di grafite e quella impugnata si riferivano, secondo l’impostazione difensiva, alle medesime condotte, aventi il medesimo obiettivo e che erano state attuate nel medesimo modo. Ad avviso delle ricorrenti, le infrazioni erano dirette contro il medesimo bene giuridico, ossia la concorrenza nel mercato comunitario ed erano state commesse con le stesse modalità, trattandosi di mercati strettamente correlati. Si sarebbe trattato di un’infrazione continuata, in cui l’intesa iniziale sugli elettrodi di grafite era stata estesa anche ad altre specialità di grafite. Il Tribunale ha invece escluso di trovarsi in presenza dei medesimi accordi sanzionati più volte sulla base del rilevo che essi differivano per il loro oggetto e per la loro estensione territoriale, nonostante le condotte sanzionate traessero origine dallo stesso complesso di accordi. Secondo i giudici comunitari, il ne bis in idem non risultava violato, in quanto si trattava di mercati del prodotto distinti in considerazione delle differenti proprietà fisiche, delle utilizzazioni e dei prezzi delle varie tipologie di grafite. Agli accordi in questione, inoltre, non partecipavano tutte le stesse imprese e le modalità applicative degli stessi risultavano differenti185.

182

Sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, cause T-71/03, 74/03, 87/03 e 91/03, Tokai

Carbon e a. c. Commissione, non ancora pubblicata in Raccolta.

183

Decisione della Commissione del 17 dicembre 2002, 5083 final, COMP/E – 2/37.667 –

Grafiti speciali – Comunicato stampa IP/02/1906 del 17.12.02.

184

Decisione della Commissione n. 2002/271/CE nel caso COMP P/E – 1/36.490, - Elettrodi

di Grafite - in GUCE 2002, L 100, p. 1.

185

Sentenza del 15 giugno 2005, Tokai Carbon, cit., punto 113. Del tutto legittimo è apparso l’invece discutibile modus operandi della Commissione, che con una unica decisione ha provveduto a sanzionare cartelli distinti. L’unicità della decisione con cui sono state inflitte diverse ammende per i differenti cartelli ha pertanto trovato legittimità sul base del rilievo che si trattava di mercati strettamente connessi, ancorché distinti.

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