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Considerazioni conclusive sul reale significato da attribuire al termine ‘solidarietà’

Il messaggio sotteso al termine ‘solidarietà’ gode oggi di ampio credito sia teorico che pratico. Tuttavia, non è sempre stato così in passato. Numerose, infatti, sono state le critiche rivolte alla solidarietà, accusata, il più delle volte, di irenismo57 sociale e di fungere da antidoto artificioso al conflitto58 tra individui. D’altro canto, è sintomatica l’assenza della voce ‘solidarietà’, fino a pochi anni fa, in svariate opere enciclopediche. In ogni caso, l’anamnesi del concetto svolta nei precedenti paragrafi dovrebbe servire a ricostruirne il ‘vero’ significato.

La solidarietà, per un verso, rivela una parentela con numerosi concetti affini e, per altro verso, evoca concetti collaterali e integrativi. Il suo spessore semantico varia a seconda di tali connessioni. E in effetti, come sopra ampiamente detto, la storia del termine solidarietà risulta alquanto complessa. Dapprima questa veniva utilizzata, ai tempi del diritto romano, e nelle sue successive evoluzioni ed interpolazioni, solamente come termine giuridico e indicava il vincolo tra debitore e creditore. Il termine ha poi assunto connotazioni differenti a seconda del periodo storico e del contesto di riferimento. Ad esempio, in Francia, verso la fine del XVIII secolo, la solidarietà si è imposta al centro del dibattito intellettuale, all’interno del quale è possibile individuare tre significati che tale idea ha progressivamente assunto. In un primo periodo, è stata utilizzata con il significato di fraternitè, per indicare il punto di riferimento dei sentimenti di condivisione che avrebbero dovuto legare i cittadini per rivendicare la possibilità di esercitare liberamente i propri diritti e di ottenere il riconoscimento dell’uguaglianza tra tutti gli uomini. Il secondo significato si fondava sull’appartenenza ad una classe sociale: all’interno di una società fortemente stratificata, la solidarietà tra operai era l’unico modo per far valere le proprie ragioni. Secondo questo tipo di concezione: “l’eguaglianza viene riaffermata quale elemento costitutivo della solidarietà, in un duplice senso: la situazione sociale e i mali comuni costituiscono la base della solidarietà; lo scopo dell’azione solidale è quello di realizzare una società strutturata sul principio di uguaglianza”59. L’ultimo

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Orientamento teologico (dal gr. εἰρήνη «pace») che tende a raccogliere i punti comuni alle differenti confessioni cristiane in vista di una loro unione. Il termine, che già compare nel XVII sec., fu imposto all’uso comune da J.A. Moehler (1825).

58 F.T

OTARO, Sulla solidarietà: una riflessione critica, in Etica & Politica, 2001.

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significato associato storicamente alla solidarietà fa riferimento alla ‘politica’ intrapresa dal nascente Stato sociale; in questo contesto la solidarietà viene intesa come nuovo concetto di aiuto e redistribuzione, avente il fine di superare il meccanismo dell’assistenzialismo.

Pertanto, durante il percorso evolutivo che ha connotato la storia di tale termine, si è passati da una solidarietà legata al consenso su interessi, sul perseguimento di diritti, ad una solidarietà ispirata alla fratellanza, alla gratuità, all’amore e al dono. Non si tratta, però, di modalità necessariamente in alternativa tra loro, bensì di sfumature talvolta anche presenti all’interno di una medesima esperienza di solidarietà. Comunque, ciò che emerge con sicurezza è che nel rapporto solidale non possono mancare l’idea e il sentimento di un bene comune in qualche misura partecipabile. Altra questione problematica è quantificare il nesso esistente tra solidarietà e ‘reciprocità’. Ci pare necessario verificare se i due concetti possano convivere, o se la stessa esistenza di una reciprocità, ossia di un interesse durante il compimento dell’atto solidale, faccia svanire l’essenza stessa dell’idea di solidarietà.

Orbene, da un punto di vista etico-sociale, ci pare che si possa avere solidarietà solo in assenza di reciprocità, ma solo nei rapporti tra persone (fisiche), anche perché la sfera dei rapporti etici è del tutto estranea alla realtà delle persone giuridiche. Questo tipo di solidarietà tra individui-persone trova normalmente il suo fondamento nei sentimenti di fratellanza tipici dell’etica cristiana. La solidarietà è una vera e propria virtù morale, non un sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali delle persone. Essa rappresenta, la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune. La solidarietà assurge, dunque, al rango di virtù sociale fondamentale orientata al bene comune e all'impegno per il bene del prossimo con la disponibilità, in senso evangelico, a ‘perdersi’ a favore dell’altro invece di sfruttarlo per il proprio tornaconto.

Anche da un punto di vista prettamente giuridico è possibile creare delle forme di solidarietà tra individui, in questo caso sia persone fisiche che giuridiche; tuttavia, in siffatto contesto, l’idea di solidarietà sembra invece associarsi alla reciprocità. A titolo di esempio è sufficiente pensare alle modalità di funzionamento degli istituti civilistici dell’obbligazione solidale passiva o della fideiussione. Per quanto attiene all’obbligazione solidale passiva, quest’ultima si instaura quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli

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altri. Il condebitore che provvede al pagamento dell’obbligazione ha diritto di rivolgersi poi in regresso agli altri debitori solidali per ottenere dagli stessi il pagamento della parte per la quale ciascuno era obbligato. Quanto al fideiussore, egli risulta obbligato in solido con il debitore principale; in tal modo, il creditore potrà chiedere indifferentemente l’adempimento sia al fideiussore che al debitore, salvo sussista il beneficio dell’escussione. Il fideiussore che ha adempiuto all’obbligazione del debitore può agire o in via surrogatoria (essendo surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore) o esperendo l’azione di regresso. Si tratta, dunque, di istituti in cui il soggetto agente, ossia il debitore escusso o il fideiussore, procede all’adempimento della prestazione per cui è obbligato non per un puro spirito di liberalità, giacché mediante la possibilità di esercitare l’azione di regresso e/o surrogandosi nel diritto del creditore, ha la possibilità di recuperare la prestazione erogata. Ci troviamo di fronte, quindi, a delle fattispecie, per l’appunto ‘giuridiche’, in cui è totalmente estranea quella prospettiva di solidarietà che si instaura tra le persone, come perlomeno essa viene comunemente intesa nell’etica cristiana. Data tale premessa, è necessario accettare l’idea che la solidarietà ‘cristiana’ e quella ‘giuridica’ agiscono su piani totalmente differenti, e che pertanto non siano mai automaticamente sovrapponibili; altrimenti si dovrebbe arriva a sostenere la tesi secondo cui nel mondo giuridico non vi possa essere solidarietà, posto che in quest’ambito l’atto solidale è quasi sempre mosso da un interesse ultroneo60

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Rimanendo sempre nel mondo giuridico e spostando il nostro ragionamento nel contesto del diritto internazionale, a noi sembra pacifico che anche nella sfera pubblicistica delle relazioni l’idea di solidarietà - come intesa nell’etica cristiana - non trovi riscontri effettivi. In effetti, i rapporti tra Stati sovrani si sono sempre basati sul perseguimento di interessi reciproci; essi non conoscono i sentimenti di liberalità che, di norma, spingono gli esseri umani al comportamento solidale61.

Sul tema va osservato che il sistema europeo, fin dai trattati originari della CECA e della CEE, si è invece caratterizzato per un approccio totalmente differente rispetto al quadro internazionale preesistente. I Padri fondatori dell’UE hanno da sempre dimostrato di voler mirare alla instaurazione di forme di solidarietà non solo tra i

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Forse l’unica eccezione è costituita dall’istituto civilistico della donazione, in cui lo spirito di liberalità del donante si identifica con la causa stessa del contratto. Pertanto, se non vi liberalità, il contratto è senza causa e dunque nullo.

61 Per approfondimenti cfr. P.M

ANZINI, La solidarietà tra Stati membri della Unione europea: un panorama ‘costituzionale’, 2016, p. 1 ss.

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popoli europei, ma anche tra i rispettivi Stati membri; si tratta di un progetto innovativo che non ha precedenti nella storia del diritto internazionale.

Le riflessioni che seguiranno, pertanto, si concentreranno sull’esame dell’innovativo e originale ‘principio di solidarietà’, come enucleato e sviluppatosi nel quadro giuridico dell’Unione europea. Obiettivo del capitolo che seguirà sarà verificare, anzitutto, la portata effettiva di tale principio nel sistema giuridico UE; infine, proveremo a comprendere la coerenza tra le disposizioni di apertura dei trattati, in cui il principio in commento è stato ampiamente proclamato e a più riprese richiamato, e i meccanismi di solidarietà disciplinati negli altri settori (PESC, SLSG, UEM etc.) in cui sembra al contrario affermarsi la regola della non-solidarietà.

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