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Il giudizio di compatibilità e la Block Exemption Regulation

La Solidarietà nella gestione delle crisi bancarie “prima” dell’Unione Bancaria Europea

5. Gli aiuti di Stati al settore bancario

5.5. Il giudizio di compatibilità e la Block Exemption Regulation

5.5.1. Il giudizio di compatibilità ai sensi del comma secondo

Una volta che la Commissione europea ha accertato la sussistenza di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi dell’art. 107, comma primo del TFUE, la prassi impone di procedere a verificare la sua eventuale compatibilità con i trattati. Il comma 2 dell’art. 107, infatti, enuncia tre casi in cui l’aiuto, sebbene illegittimo, è considerato compatibile con il mercato interno. In tali casi, l’aiuto viene notificato alla Commissione ai sensi dell’art. 108, comma terzo, TFUE, ma l’accertamento di questa istituzione è confinato alla verifica che l’aiuto rientri in una delle circostanze esplicitamente previste dalla norma. Se l’analisi dovesse avere un esito positivo, la Commissione non gode di alcuna ulteriore discrezionalità ed è obbligata a dichiarare l’inapplicabilità dell’art. 107, co. 1.

Ai sensi della lett. a) dell’art. 107, comma secondo, è prevista la compatibilità con il mercato interno degli “aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti”. Un aiuto ha carattere sociale quando vengono erogati a soggetti bisognosi in ragione, ad esempio, della loro età, disabilità o condizione di povertà. L’aiuto può essere anche rivolto all’intera popolazione di un determinato territorio isolato o colpito da problemi connessi alle infrastrutture di trasporto. Sul punto, ad esempio, la

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In ordine al metodo utilizzato dalla Commissione per condurre le proprie indagini in materia di concorrenza si consiglia di consultare P. MANZINI, F. PORTINCASA, La discrezionalità della Commissione nella determinazione delle ammende antitrust, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2007, 3, pp. 559-584.

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Commissione ha ritenuto compatibile il sussidio - consistente nella riduzione fino ad un massimo di 56 euro di un biglietto aereo – concesso dal governo francese agli abitanti della Corsica che avrebbero dovuto spostarsi tramite aereo dall’isola verso Nizza, Marsiglia, Montpellier e Lione272. In effetti, in questo caso, l’agevolazione era diretta a vantaggio dei consumatori, possedeva carattere sociale - visto che compensava le difficoltà dei cittadini corsi in fatto di mobilità - e non discriminava in relazione all’origine del servizio, poiché tutte le compagnie aeree potevano partecipare allo schema.

Il carattere non discriminatorio dell’aiuto è il secondo elemento la cui ricorrenza è fondamentale per la dichiarazione di compatibilità ai sensi dell’art. 107, co. 2, lett. a). A tal proposito, la Corte di prima istanza ha statuito che “per accertare se un aiuto è accordato senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti, è necessario verificare se i consumatori beneficino dell’aiuto in questione a prescindere da chi sia l'operatore economico che fornisce il prodotto o il servizio atto a perseguire l'obiettivo sociale invocato dallo Stato membro interessato”.273 In Ferries golfo de Vizcaya, la Corte considerò discriminatorio l’accordo siglato dalle autorità locali basche e una compagnia di navigazione per l’acquisto di un numero predeterminato di vouchers per la tratta Bilbao-Portsmouth; l’obiettivo era rendere più agevole lo spostamento dei residenti dell’isola verso la città inglese. La Corte non dichiarò compatibile con i trattati l’operazione, che, viceversa, consisteva in un contratto firmato tra un’autorità pubblica e una compagnia privata discriminatorio in relazione all’origine del servizio. Gli utenti finali, infatti, per usufruire dell’agevolazione potevano rivolgersi solo ad un unico e predeterminato vettore.

L’art. 107, comma secondo, lett. b), afferma invece la compatibilità con il mercato interno di un altro tipo di aiuti, ossia gli “aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Per applicare la lett. b), è richiesta la prova che: i) l’aiuto sia reso necessario a fronte di un disastro naturale o di un evento eccezionale; ii) sussista un nesso causale tra evento e danno274; iii)

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Decisione della Commissione Europea, N24/2000 Corsica Air Passengers [2004] OJ C 67/9.

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Procedimenti riuniti T-116/01 e T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA and Diputación Foral de Vizcaya v. Commission [2003] ECR II-5927, para 163.

274

Caso T-268/06, Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE v. Commission [2008] ECR II-1091, par. 68: “si deve rilevare che non risulta dall’art. 87, n. 2, lett. b), CE né dalla giurisprudenza citata al precedente punto 52 che un nesso diretto tra l’evento eccezionale e il danno cagionato presupponga la loro simultaneità. Al contrario, non può essere generalmente esclusa la possibilità di riconoscere l'esistenza di un nesso siffatto qualora il danno sia sorto poco tempo dopo l'evento”.

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evitare una sovra-compensazione da parte dello Stato membro. Pertanto, non è compatibile con il mercato interno un aiuto concesso per compensare perdite economiche frutto della normale interazione delle forze di mercato a cui ogni imprenditore deve far fronte275.

Infine, la lettera c) dell’art. 107, co. 2, prevede la compatibilità degli “aiuti concessi alla economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione”. Com’è noto, si tratta di una previsione ad hoc, avente il fine di compensare gli svantaggi economici sofferti dalla più povera Germania Est, a causa della divisione geografica del Paese.

5.5.2. Il giudizio di compatibilità ai sensi del comma terzo

L’art. 107, comma terzo elenca una serie di obiettivi di carattere generale che, se perseguiti dall’aiuto erogato dallo Stato membro interessato, possono dar luogo ad una dichiarazione di compatibilità. In tal modo, si realizza un bilanciamento tra le ricadute negative sugli scambi e sulla concorrenza nell’ambito del mercato comune e gli effetti positivi derivanti dall’aiuto, che devono essere riconducibili agli obiettivi di interesse generale stabiliti nei trattati276. Tale giudizio è di competenza della Commissione, la quale, come già sottolineato dalla Corte di giustizia in Philip Morris, gode in questo campo di ampia discrezionalità.

Inoltre, l’art. 108, comma secondo, TFUE, autorizza uno Stato membro a rivolgersi al Consiglio al fine di valutare la compatibilità di un aiuto. Quest’ultimo sulla base di un voto unanime può considerare l’aiuto compatibile, in deroga agli artt. 107 e 109, solo ove circostanze eccezionali lo giustifichino. Se, prima dell’inizio di questa procedura eccezionale, la Commissione abbia già avviato un’indagine sul medesimo aiuto, quest’ultima è tenuta a sospendere la sua istruttoria fino all’adozione delle decisione da parte del Consiglio. Per contro, qualora lo Stato Membro richieda al Consiglio una decisione su un aiuto già dichiarato incompatibile dalla Commissione, il Consiglio non si può pronunciare ai sensi dell’art. 108, comma secondo.

275

Procedimenti riuniti C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni and Others v. Regione autonoma della Sardegna, 2006, ECR I-1875, par. 80.

276 Commissione Europea, Principi Comuni per una Valutazione Economica della Compatibilità degli

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Per garantire uniformità e prevedibilità al giudizio di compatibilità ai sensi dell’art. 107, comma terzo, la Commissione ha stabilito una serie di principi comuni. Anzitutto, l’aiuto deve: perseguire un obiettivo di interesse comune, ovvero uno di quelli individuati dal comma terzo; l’intervento dello Stato deve essere inevitabile; risultare appropriato per il raggiungimento dell’obiettivo per il quale è stato concesso; incentivare l’impresa beneficiaria al compimento di investimenti o attività economiche supplementari; essere proporzionato, i.e. ridotto al minimo indispensabile per il raggiungimento dell’obiettivo di interesse generale; limitare l’effetto anticoncorrenziale dell’aiuto; essere trasparente.

Tra gli aiuti compatibili con il mercato interno, si evidenziano quelli “destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’art. 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale”.277 Tali aree sono individuate da Eurostat che divide il territorio dell’Unione in tre tipologie di regioni in base alle condizioni socio-economiche vigenti e al dato sulla popolazione. La Commissione, utilizzando le ricerche dell’istituto, può identificare in maniera oggettiva quali siano le regioni a cui si riferisce l’art. 107, comma terzo, lett. a)278.

La Commissione ha, inoltre, il potere di dichiarare la compatibilità degli “aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo”. Affinché un progetto possa essere definito “di comune interesse europeo”, esso deve contribuire in maniera concreta ad uno degli obiettivi dell’Unione – ad esempio alla strategia Europa 2020 – e, in principio, deve avere un profilo transfrontaliero.279 Peraltro, i vantaggi derivanti dal progetto non devono riguardare unicamente l’impresa beneficiaria, ma devono produrre effetti positivi su scala comunitaria. Il beneficiario dell’aiuto è infine tenuto al co-finanziamento dell’opera.

277 Art. 107, comma 3, lett. a).

278

Si veda in Philip Morris (Caso 730/79, Philip Morris Holland BV v. Commission [1980] ECR 2671) il par. 25 laddove la Corte di giustizia stabilisce che a Commissione ha giustamente tenuto conto del tenore di vita e della sottoccupazione grave nella zona di Bergen-op-Zoom, non utilizzando come parametro il livello medio nazionale olandese, bensì il livello comunitario.

279

Comunicazione della Commissione Europea, Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, (2014/C 188/02), parr. 14-19.

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L’art. 107, co. 3, lett. b), afferma altresì la compatibilità degli “aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”. La grave perturbazione economica deve avere anzitutto una dimensione nazionale e poi un carattere sistemico. A tale disposizione raramente la Commissione ha ricorso quale base giuridica per dichiarare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, perlomeno fino allo scoppio della crisi economica globale del 2008280. Un atteggiamento restrittivo motivato dalla paura che, a causa della formulazione particolarmente ampia della previsione di cui sopra, sarebbe potuto derivare un approccio troppo generoso relativamente agli interventi statali nell’economia.

Quanto alla lett. c) dell’art. 107, TFUE, essa stabilisce la compatibilità degli “aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse”. Anche questa previsione - al pari della lett. a) – dichiara compatibili degli aiuti concessi a “talune regioni economiche”. Al fine di razionalizzare l’applicazione di due disposizioni in apparenza speculari, la Commissione ha pubblicato gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale validi per il periodo dal 2014 al 2020”. Tali orientamenti hanno chiarito che “una maggiore distorsione della concorrenza può essere accettata nel caso delle regioni più svantaggiate ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), rispetto a quelle di cui alla lettera c)”281

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Da ultimo, l’art. 107, comma terzo, tra gli aiuti potenzialmente compatibili ricomprende altresì quelli “destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune” e “le altre categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio su proposta della Commissione”.

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