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Il riparto di competenze tra BCE e Autorità di vigilanza nazional

La Solidarietà nella gestione delle crisi bancarie “dopo” l’Unione Bancaria Europea

3. Il Meccanismo di Vigilanza Unico

3.1. Il riparto di competenze tra BCE e Autorità di vigilanza nazional

La suddivisione dei compiti di vigilanza tra BCE e Autorità di supervisione nazionali è definita all’art. 4 del Regolamento sul SSM e ulteriormente specificata nella normativa secondaria di attuazione.

Alla BCE, dopo il varo del SSM, spettano dunque compiti in materia di: rilascio e revoca della licenza bancaria; autorizzazione all’acquisto e alla dismissione di partecipazioni nel capitale delle banche; verifica del rispetto dei requisiti prudenziali minimi, concentrazione dei rischi, liquidità, l’effetto leva; fissazione di requisiti prudenziali più elevati rispetto a quelli minimi e dei buffers di capitale; verifica della adeguatezza della governance, dell’organizzazione e dei controlli interni delle banche; gestione del processo di revisione, valutazione prudenziale e individuazione del contenuto dell’informativa al pubblico; conduzione degli stress test; esercitare la vigilanza consolidata sulle capogruppo.

Nel quadro delle funzioni di vigilanza attribuite al SSM, svolgono un ruolo cruciale i compiti connessi alla partecipazione alla fase di gestione delle crisi (crisis management). Si tratta di quelle analisi, valutazioni effettuate nel corso della fase di gestione delle situazioni di manifestazione della crisi dell’ente bancario, come delineate dal nuovo quadro regolamentare derivante dalla lettura congiunta del Reg. sul SSM (artt. 3, 4, 5 e 9), dalla Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle

364 I.V

ISCO, Considerazioni finali per il 2013, Roma, maggio 2014.

365 Il pacchetto CRD IV («Capital Requirements Directive»), mira a rafforzare l’efficacia della

regolamentazione sui requisiti prudenziali delle banche, assicurare la stabilità e contenere la prociclicità del sistema finanziario, tentando allo stesso tempo di mantenere una certa competitività nel settore bancario.

366 Il regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, stabilisce requisiti

prudenziali in materia di fondi propri, liquidità e rischio di credito per le imprese di investimento e gli enti creditizi.

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banche (c.d. BRRD) e dal Regolamento sul Meccanismo Unico di Risoluzione (SRM). In questo nuovo contesto normativo, alla BCE sono attribuiti poteri di prevenzione, trai quali rientrano: l’approvazione dei piani di risanamento (recovery plans) e degli accordi di sostegno finanziario infra-gruppo; la gestione della fase di early intervention, in caso di inottemperanza ai requisiti prudenziali; l’avvio della fase di risoluzione dell’ente in difficoltà367

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Un aspetto problematico della nuova architettura istituzionale è l’individuazione della esatta ripartizione di competenze tra BCE e le autorità di vigilanza nazionali. Orbene, l’esatta articolazione dei poteri e delle competenze di vigilanza all’interno del SSM, e in aggiunta la disciplina delle procedure e i termini per l’esecuzione dei compiti, sono rinvenibili nel regolamento quadro (c.d. Framework Regulation) adottato dalla BCE a seguito di una proposta del Consiglio di Vigilanza. Tale regolamento quadro è entrato in vigore il 15 maggio del 2014368, ponendo le basi per l’assunzione ufficiale - a novembre 2014 - delle nuovi funzioni da parte della BCE. Il Regolamento quadro è stato adottato sulla base dell’art. 6, co. 7, e 4, co. 3 del Regolamento SSM. Nello specifico, esso individua le modalità pratiche di attuazione del Meccanismo Unico di Vigilanza, stabilisce le modalità di cooperazione tra BCE e autorità nazionali di vigilanza e stabilisce i diritti e gli obblighi dei soggetti vigilati e dei terzi nei confronti del SSM. Il Framework Regulation disciplina inoltre una serie di istituti contemplati in generale dal Reg. 1024/2013, tra cui le procedure per la concessione della licenza bancaria, la vigilanza macro-prudenziale, la cooperazione con le autorità di vigilanza dei Paesi non appartenenti alla zona euro, le sanzioni. Infine, esso introduce tutte le regole generali sulle garanzia procedurali (c.d. due process) ai fini dell’adozione delle decisioni di supervisione (art. 25 e ss.).

Quanto allo schema operativo ricavabile dall’art. 6 del Reg. 1024/2013 e dal Framework Regulation di cui sopra, esso prevede: una vigilanza diretta esercitata dalla BCE, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali, nei confronti delle banche e dei gruppi bancari sistemici (more significant banks).

Per stabilire se una banca sia ‘significativa’ o meno sono stati stabiliti una serie di criteri: la dimensione; l’importanza per l’economia dell’Unione o dei Paesi membri

367 Non si è ancora nella fase di resolution, ma ad uno stadio precedente in cui l’ente può essere

ancora salvato con le risorse proprie o con quelle messe a disposizione del libero mercato.

368 Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il

quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU).

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partecipanti; il volume d’affari cross-border. Alla stregua di suddetti criteri, un istituto di credito viene qualificato “more significant” se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: il valore totale dei suoi assets supera i 30 miliardi di euro; il rapporto tra attivo e il PIL dello Stato in cui è insediato è superiore al 20%, a meno che il valore totale dei suoi assets non sia inferiore ai 5 miliardi di euro; è uno dei tre enti creditizi più significativi di uno Stato membro; riceve assistenza dall’European Stability Mechanism (ESM); il valore dei suoi assets supera i 5 miliardi di euro e il rapporto tra le attività cross-border in più di uno Stato membro partecipante e le attività totali è superiore al 20% o il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Paese membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%.

A prescindere dai criteri sopra evidenziati, il SSM può considerare una banca come sistemica per garantire l’applicazione di standard di vigilanza di alta qualità.

Per quanto attiene alla vigilanza indiretta, essa viene affidata alle autorità di vigilanza nazionali sulle banche minori (less significant banks), le quali si adeguano alle linee guida indicate dalla BCE. In ogni caso, la BCE ha sempre la possibilità di avocare a sé i poteri di controllo nei confronti delle banche non sistemiche, compresa la possibilità di effettuare ispezioni.

Nell’ambito del SSM, le autorità di vigilanza nazionali istruiscono le decisioni della BCE; inoltre, esse partecipano attivamente al processo decisionale posto che sono presenti con i loro rappresentanti nel Consiglio di Vigilanza (Supervisory Board), nuovo organismo a cui è stato devoluto il potere di preparare le decisioni di vigilanza da sottoporre poi al Governing Council della BCE. Peraltro, alle autorità di vigilanza nazionali compete la conduzione della vigilanza operativa day-to-day, poiché in tal modo è possibile sfruttare al meglio la competenza acquisita da tali autorità e la loro prossimità rispetto agli intermediari369.

La autorità nazionali mantengono inoltre una serie di competenze: a) un potere esclusivo di regolamentazione e supervisione sulle banche per tutte le materie diverse dalla vigilanza prudenziale, i.e. trasparenza, correttezza dei rapporti con la clientela, usura, antiriciclaggio; b) i controlli sugli intermediari diversi dalle banche come imprese di investimento, SGR, IMEL, istituti di pagamento; c) la sorveglianza sulle banche di Paesi terzi che operano nella UE avvalendosi di succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

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Va, infine, evidenziato che la regola generale in tema di ripartizione delle competenze non si applica ad alcuni procedimenti, tra cui l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, la revoca, l’acquisizione delle partecipazioni rilevanti nelle banche: in questi casi, al competenza è sempre assegnata alla BCE in qualità di autorità responsabile dell’intero sistema.

Altro obiettivo rilevante perseguito dal SSM è il rafforzamento della vigilanza su base consolidata. Nel nuovo quadro normativo effettivamente la BCE assume il ruolo di consolidating supervisor per i collegi di vigilanza dei gruppi bancari cross-border, aventi la società-madre con sede all’interno del SSM e solo di participating supervisor per i collegi di vigilanza relativi ai gruppi bancari cross-border aventi la capogruppo al di fuori del sistema del SSM.

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