La Solidarietà nella gestione delle crisi bancarie “dopo” l’Unione Bancaria Europea
3. Il trattamento delle crisi cross-border: i collegi di risoluzione
L’elaborazione di una specifica disciplina per la gestione delle crisi dei gruppi cross- border costituisce una delle maggiori novità introdotte con la BRRD385. La scelta normativa adottata (art. 88-92, BRRD) è andata nel senso della creazione di appositi collegi di risoluzione della crisi (resolution colleges), che in sostanza costituiscono l’equivalente dei collegi di supervisione esistenti nel campo della vigilanza bancaria (supervisory colleges) con l’entrata in vigore della Direttiva 2013/39/Ue.
Quanto alla composizione dei collegi di cui trattasi, essa dimostra l’intento del legislatore europeo di rendere partecipi tutte le autorità interessate dal salvataggio dell’intermediario. Invero, l’art. 88 prevede che debbano partecipare: 1) l’autorità di risoluzione della crisi a livello di gruppo (l’autorità dello Stato in cui è insediata la
385 Cfr. E. G
ALANTI, I gruppi nella proposta i direttiva sul novo quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi bancarie, in Crisi bancarie e diritto comunitario, Diritto della banca e del mercato finanziario, Pacini Editore, 2013, p. 655 e ss.
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capogruppo), la quale, in qualità di presidente del collegio, dovrà dare impulso e coordinare le attività del collegio386; 2) l’autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le filiazioni sottoposte a vigilanza su base consolidata, l’impresa madre di uno o più enti del gruppo o le succursali significative; 3) le autorità di vigilanza dei Paesi coinvolti; 4) i Ministeri competenti che vengono coinvolti quando sorgono delle questioni che possono comportare conseguenze sui fondi pubblici; 5) l’autorità responsabile per il funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi degli Stati la cui autorità di risoluzione faccia parte del collegio; 6) l’Autorità Bancaria Europea (EBA). Infine, le autorità di risoluzione di Paesi terzi in cui sono insediate delle filiazioni, qualora lo richiedano, potranno essere invitate in qualità di semplici osservatori.
Il ruolo dell’EBA, nel corso della gestione di una crisi di gruppo, è fondamentale giacché ha il compito di incentivare e controllare il funzionamento efficiente dei collegi, nonché di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per specificare le modalità operative dei collegi387. In aggiunta, l’EBA può decidere di partecipare alle riunioni dei collegi e può anche svolgere il ruolo di mediatore in caso di disaccordo tra le varie autorità nell’ambito del collegio.
Il campo di azione del collegio si estende a tutte le fasi del crisis management; è previsto un ampio scambio di informazioni (anche con i ministeri competenti388) mirante alla migliore definizione del piano di risoluzione di gruppo e all’applicazione al gruppo delle misure preparatorie e preventive e alla risoluzione di gruppo.
Tra i compiti conferiti al collegio vanno menzionati la valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo, la gestione dei vari sistemi di finanziamento della risoluzione e l’individuazione dei requisiti minimi di fondi propri e di passività ammissibili (MREL)389.
386 In tal modo, la BRRD, trasferisce nel quadro della gestione delle crisi la stessa struttura
istituzionale che era stata introdotta nell’ambito della gestione bancaria.
387387
L’art. 88, co. 7, BRRD, prevede che l’EBA presenti bozze di RTS entro un anno dall’entrata in vigore della BRRD.
388 Sul punto l’art. 90, co. 4, BRRD, prevede che: “Le autorità di risoluzione condividono le
informazioni con il ministero competente qualora queste riguardino una decisione o una questione che presuppone la notifica al ministero competente, la consultazione o l’approvazione del medesimo, oppure che può avere implicazioni per i fondi pubblici”.
389 La determinazione del requisito minimo è la conseguenza di quale strategia di risoluzione si
intende adottare a livello di gruppo. In particolare, il MREL deve essere imposto al pertinente livello del gruppo a seconda della scelta per cui si è optato per l’efficiente gestione della crisi di gruppo (Single Point of Entry o Multiple Point of Entry).
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All’art. 91, BRRD è stata introdotta la specifica procedura per la risoluzione dei gruppi cross-border. Più nel dettaglio, qualora una autorità di risoluzione assevera che una filiazione si trovi in condizioni tali per cui risulti necessario avviare un processo di risoluzione, deve informare l’autorità home della capogruppo (se diversa), l’autorità di vigilanza su base consolidata e tutti gli altri membri del collegio di risoluzione delle misure che intende approvare. Conseguentemente, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, consultati gli altri membri del collegio, stima il potenziale impatto degli interventi comunicati sul gruppo, per verificare se a seguito delle azioni intraprese vi siano le condizioni per avviare una risoluzione anche nei confronti degli altri componenti del gruppo.
Nella misura in cui l’autorità home ritenga che la crisi della società figlia possa produrre esternalità negative sul gruppo, deve elaborare una piano di risoluzione di gruppo entro 24 ore e poi sottoporlo al vaglio del collegio. In caso di mancata adozione dello schema di risoluzione, l’autorità di risoluzione, che ha notificato le misure, può procedere alla esecuzione del suo piano di intervento.
La BRRD specifica che l’accordo all’interno del collegio debba essere raggiunto entro quattro mesi, trascorsi i quali l’autorità di risoluzione di gruppo adotta una propri decisione in ordine al resolution plan, salvo che, una delle autorità coinvolte nella procedura non richieda l’assistenza dell’EBA, per poter giungere ad una decisione condivisa (v. art. 31, lett. c), Reg. (UE) n. 1093/2010 istitutivo dell’EBA). Altra novità introdotta dalla BRRD concerne l’elaborazione di nuove procedure nel caso in cui un gruppo bancario europeo sia parte di un più ampio conglomerato finanziario internazionale. La BRRD prevede che se un ente o un’impresa madre di un Paese terzo detiene delle filiazioni considerate sistemiche da due o più Stati membri dell’Unione, le autorità di risoluzione dei Paesi in cui suddette filiazioni sono insediate hanno l’obbligo di costituire una collegio di risoluzione, titolare dei poteri dei collegi di risoluzione nei confronti di dette filiazioni. Ad ogni modo, i Paesi membri interessati potranno decidere di non forma un collegio di risoluzione quando altri gruppi o collegi di risoluzione siano già operanti in conformità a quanto statuito dalla direttiva.
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4. Un nuovo approccio strategico: i nuovi strumenti di gestione delle crisi