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La ricapitalizzazione e le misure a fronte di attività deteriorate

La Solidarietà nella gestione delle crisi bancarie “prima” dell’Unione Bancaria Europea

9. Le Comunicazioni della Commissione nel “contesto della crisi finanziaria”

9.2. La Comunicazione della Commissione UE del

9.2.2. La ricapitalizzazione e le misure a fronte di attività deteriorate

Gli interventi di sostegno pubblico di cui trattasi vengo varati quando vi è una carenza di capitale, intendendosi per tale quelle situazioni in cui l’insufficienza del capitale emerge a seguito di uno stress test, di un esame sulla qualità degli attivi o di un’analisi similare svolta a livello europeo o nazionale334

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Le misure statali per il superamento di una carenza di capitale possono riassumersi in operazioni di ricapitalizzazione, interventi a sostegno di attività deteriorate, inclusa la concessione di garanzie. Considerate le conseguenze che siffatte misure possono produrre sui bilanci statali, la Commissione autorizza tali erogazioni solo qualora gli Stati membri interessati abbiano dimostrato di aver utilizzato tutte le altre iniziative idonee per ridurre al minimo le misure di sostegno pubblico.

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Tali titoli - denominati “junior” per distinguerli da quelli “senior” – sono più rischiosi rispetto alle normali obbligazioni. Il rischio maggiore corrisponde ad un rendimento superiore alla norma. In alcuni casi, il rischio maggiore deriva dal fatto che, in caso di liquidazione della banca, il titolare viene soddisfatto dopo gli altri creditori senior.

334 In ordine a tale tema, sembra utile chiarire la differenza tra la necessità di capitale riscontrata a

seguito di un stress test e quella emergente a seguito di un esame della qualità degli attivi (AQR). Il c.d. AQR realizza un processo valutativo delle perdite; quelle effettivamente accertate vanno poi registrate dagli organi aziendali nelle valutazioni di bilancio. La reintegrazione del capitale necessaria a seguito di uno stress test, di contro, avviene solo a fronte di una perdita potenziale, che quindi ha bassa probabilità di verificarsi e non deve essere riportata in bilancio.

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Gli Stati membri, quale precondizione per ottenere l’autorizzazione da parte della Commissione, devono presentare un progetto di aumento di capitale nell’ambito di un più ampio piano di ristrutturazione della banca, nel quale devono essere specificati gli aumenti di capitale realizzati in via autonoma dalla banca335 e le misure di condivisione degli oneri, per poter poi determinare la parte di capitale residua che deve essere coperta mediante l’aiuto di Stato.

La nuova Comunicazione chiarisce che il burden-sharing deve imporre, dopo la copertura delle perdite da parte degli azionisti, la partecipazione alle perdite della banca anche dei possessori di strumenti ibridi di capitale e di titoli subordinati per poter coprire nella misura massima possibile i buchi di bilancio con risorse private. Tale partecipazione alle perdite può avvenire attraverso la conversione in “Common equity tier 1”336 o mediante l’abbattimento del valore degli strumenti. Di contro, nella Comunicazione del 2013 non è richiesta la contribuzione alle perdite della banca da parte dei crediti senior337, ossia i depositi e le obbligazioni (come avvenuto invece nella Dir. BRRD di cui diremo in seguito).

La Comunicazione del 2013 ai parr. 43 e 45 distingue tra due ipotesi: 1) qualora il coefficiente patrimoniale di una banca rimanga al di sopra ai requisiti di capitale minimi, l’ente dovrebbe riuscire in via autonoma a ricostituire il proprio capitale. Quindi, ancora prima dell’autorizzazione dell’intervento pubblico, la Commissione pretende che la banca realizzi degli aumenti di capitale e solo dopo l’esperimento di tali azioni, le obbligazioni sub dovranno essere convertite in azioni; 2) se il coefficiente patrimoniale scende al di sotto dei requisiti di capitale minimi, i prestiti sub dovranno essere convertiti o svalutati, prima di poter beneficiare dell’aiuto di Stato. Nella prima fattispecie, è evidente come si segua un approccio meno punitivo per il detentore di strumenti subordinati.

335 La Comunicazione si riferisce alla emissione di nuove azioni, conversione volontaria di debiti

subordinati in capitale, esercizi di gestione del passivo che dovrebbero generare del capitale, vendita di assets e di titoli in portafoglio, ritenzione di profitti e qualsiasi altra misura che possa diminuire il fabbisogno di capitale.

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Con Tier 1 capital si fa riferimento alla componente primaria del capitale di una banca. Gli accordi di Basilea prevedono che il patrimonio delle banche può essere distinto in due classi (tier): una classe principale (Tier 1) composta dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte, e una classe supplementare che risulta costituita da elementi aggiuntivi.

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Si tratta di finanziamenti aziendali che presentano peculiarità tali da renderli privilegiati, rispetto ad altre forme di finanziamento. Un debito di questo tipo è per esempio, un mutuo ipotecario la cui garanzia per il rimborso privilegiato è rappresentata dall’ipoteca sull’immobile. Il debito privilegiato ha diritto al rimborso, prima di altre fonti esterne di finanziamento, come le azioni ordinarie o i crediti a breve termine non garantiti.

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In entrambi gli scenari, l’applicazione del principio della condivisione degli oneri può essere evitata se il suo rispetto possa determinare rischi per la stabilità finanziaria o possa produrre degli effetti sproporzionati, in particolare quando l’aiuto risulti di ammontare esiguo rispetto alle attività ponderate per il rischio o la carenza di capitale sia stata parzialmente risolta attraverso operazioni di aumento del capitale (par. 45).

Nell’ambito delle misure di sostegno al capitale, va inoltre osservato come sia prevista una procedura eccezionale mediante la quale la Commissione può concedere agli Stati membri un'autorizzazione temporanea per determinai aiuti, ancor prima dell’approvazione del piano di ristrutturazione, se tali misure sono necessarie per assicurarsi il mantenimento della stabilità finanziaria. In questi casi, l’Autorità di vigilanza deve verificare la carenza di capitale della banca interessata e dimostrare che non si possa rimediare a quest’ultima mediante capitale privato entro un breve periodo di tempo o attraverso qualunque altra misura che provoca effetti meno distorsivi come ad esempio una garanzia di Stato.

La Commissione infine prevede una procedura più semplice di autorizzazione per gli aiuti alla ricapitalizzazione e ristrutturazione delle piccole banche, qualora tali schemi abbiamo un mandato trasparente e abbiano una durata limitata a sei mesi. Le banche di piccola dimensione beneficiarie di tal aiuti devono avere un totale dell’attivo che non superi i 100 milioni di euro e le somma dei bilanci delle banche non deve eccedere l’1,5% del totale degli attivi delle banche nel mercato domestico dello Stato membro interessato.

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