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Il contratto occasionale di tipo accessorio o a GvoucherL

FIGLI DI UN DIO GMINOREL: IL CONTRATTO DI LAVORO A PART TIME, ACCESSORIO, INTERMITTENTE,

3. Il contratto occasionale di tipo accessorio o a GvoucherL

La disciplina del contratto occasionale di tipo accessorio, introdotta dalla riforma Biagi, è forse quella che negli anni successivi all5entrata in vigore della l.

n. 276/2003 ha subito il maggior numero di rimaneggiamenti, adattamenti, modifiche e ripristini, lasciando all5interprete il dubbio che si tratti di disciplina che non trova ancora una sua profonda e generale ragione sociale nel contesto economico nazionale. Muove dal proposito, in sé condivisibile, di far emergere tipologie di lavoro spesso non dichiarato e quindi elusivo di ogni controllo anche sotto il profilo degli oneri contributivi ed assicurativi.

La scelta del legislatore è stata, sin dall5origine, travagliata. La disciplina, come detto, ha conosciuto una serie di aggiustamenti sia estensivi (con applicazione ad esempio del tipo contrattuale anche al settore pubblico) che restrittivi, con abrogazione di interi commi di non marginale importanza, tanto nel tentativo di dettare per l5istituto una disciplina organica7. Il risultato era stato una mera puntigliosa elencazione delle attività che potevano avvalersi di tale tipologia contrattuale, dei soggetti che potevano essere chiamati a renderla, delle regole e delle eccezioni. Il quadro che ne risultava non offriva, a coloro che di tale modalità di prestazione di lavoro intendevano avvalersi, un quadro normativo di riferimento chiaro e scevro di dubbi interpretativi8.

In tale situazione, la legge n. 92 del 2012 tenta un apprezzabile sforzo di dare una definizione di carattere generale al tipo contrattuale ancorandola ad alcuni

6 In questo senso P. Rausei, R. Scolastici, Nuove clausole elastiche e flessibili: meno flessibilità più incertezze, in P. Rausei e M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma sbagliata Ulteriori osservazioni sul DDL n. 5256/2012, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, p. 85 ss., in http://www.adapt.it;

v. anche A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2012, p. 114, che però segnala trattarsi di un intervento in funzione compensativa del recente allargamento operato con l5art. 22, comma 4, l. 183/2011. Il citato comma 4 ha, infatti, abrogato l5art. 71 d.lgs. 276/2003 che individuava le categorie di soggetti che potevano svolgere attività di lavoro accessorio.

7 L5art. 70 d.lgs. n. 276 è stato modificato dall'art. 1 bis d.l. n. 35/2005 e dall'art. 11 quaterdecies, comma 6, d.l. n. 203/2005, quindi successivamente sostituito dall'art. 22, comma 4, d.l. n. 112/2008, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed ancora modificato dalle lettere a), b), c) e d) del comma 12 dell'art. 7 ter, d.l. n. 5/2009, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

8 Si riportano dal sito dell5Inps l5elenco di circolari e messaggi intervenuti: Messaggio n. 3598 dell'11 febbraio 2011; Circolare n. 157 del 7 dicembre 2010; Circolare n. 130 del 4 ottobre 2010; Circolare n. 91 del 9 luglio 2010; Messaggio n. 9999 del 13 aprile 2010; Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010; Circolare n. 88 del 9 luglio 2009; Circolare n. 76 del 26 maggio 2009; Circolare n. 44 del 24 marzo 2009; Circolare n. 104 del 1° dicembre 2008; Circolare n. 94 del 27 ottobre 2008; Messaggio n. 20439 del 17 settembre 2008; Messaggio n. 17846 del 6 agosto 2008; Circolare n. 81 del 31 luglio 2008.

parametri prefissati9. Manca, tuttavia, una regolamentazione organica dell5istituto e non sono eliminati i dubbi connessi alla qualificazione del rapporto. Viene confermato che la prestazione deve essere di carattere occasionale ed anzi, aggiungendo l5avverbio <meramente>, si pone ancor più vigorosamente l5accento sulla saltuarietà che deve connotare tali prestazioni lavorative. Opportuna l5abrogazione dell5elencazione tassativa dei settori di attività che si possono avvalere di tale tipologia contrattuale così come quella delle categorie di prestatori. In sostanza oggi, le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito) sempre che siano rispettati i limiti del nuovo compenso economico previsto. Questo, infatti, è stato fissato annualmente in non più di 5000 euro, rivalutati sulla base della variazione dell'indice istat. Ove, tuttavia, destinatari della prestazione siano imprenditori commerciali o professionisti, sempre fermo il limite generale annuale, questo non può però superare 2000 euro per ciascun committente. Scelta sicuramente rigorosa che però si coniuga con le caratteristiche della tipologia contrattuale e si muove nel senso di evitare abusi.

Non si può, tuttavia, in senso critico non osservare che non sono previsti strumenti oggettivi e generalizzati di riscontro del rispetto di tali pur rigide regole. Inoltre, manca del tutto una sanzione per comportamenti in violazione dei principi stabiliti. Si potrebbe allora ritenere, secondo una prima esemplificazione, che, qualora la violazione attenga ad una utilizzazione da parte dello stesso committente oltre i limiti di legge, questo ne risponde eventualmente anche in termini di diversa qualificazione del rapporto; se il superamento del limite di retribuzione annuale, è imputabile ad un comportamento elusivo del lavoratore vengono meno i benefici contributivi e tributari accordati. Resta che per una legge che si propone di migliorare la utilizzazione della flessibilità in entrata l5aver omesso di prevedere controlli per monitorare l5utilizzo dello strumento contrattuale e qualsivoglia sanzione per le eventuali violazioni, appare una non condivisibile <distrazione>.

Più complessa la disciplina per il settore agricolo dove, inalterato il collegamento alla stagionalità dell5esigenza da soddisfare, è stata invece ulteriormente ridotta la platea, già limitata, dei soggetti che possono rendere le prestazioni: pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario. Viene, peraltro, esclusa la categoria, in precedenza prevista, delle <casalinghe>10.

9 Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a  5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati. Fermo restando il limite complessivo di  5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori ad  2.000, rivalutati annualmente.

10 Singolare la vicenda che riguarda questa categoria non prevista dal testo originario del d.lgs. n.

276/2003, introdotta con l5art. 7 ter, comma 12, lett. c) d.l. n. 5/2009, conv. nella l. n. 33/2009 e oggi nuovamente esclusa. Senza fare dietrologie sembra che il legislatore più o meno consapevolmente abbia voluto limitare preventivamente possibili abusi in tale peculiare settore dove l5utilizzo saltuario della forza lavoro femminile è sostanzialmente endemico. Però, proprio l5autorizzazione all5utilizzazione di tali categorie di

Permane il divieto di prestare lavoro accessorio per coloro che nell5anno precedente alla richiesta, fossero iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Tale vincolo è, però, limitato alle attività agricole svolte a favore di produttori con volumi di affari ridotti, che esercitano la loro attività in comunità montane con popolazione molto esigua (non più di mille abitanti), che beneficiano di un regime di contabilità semplificata e di agevolazioni fiscali ai sensi dell5art. 34, comma 6, d.p.r. n. 633/1972. Nella platea di coloro che possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio è mantenuta la categoria dei committenti pubblici, come previsto dalla precedente formulazione della disposizione, nel testo modificato dall5art. 2, comma 149, l. n. 191/200911. Inalterati i vincoli, già individuati: rispetto della disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. La eliminazione dal testo della disposizione dell5esplicito riferimento agli enti locali, ricompresi evidentemente nella categoria dei committenti pubblici, e la ridefinizione di carattere generale dei soggetti, sia committenti sia prestatori di opera, inducono a ritenere superati i dubbi di applicabilità precedentemente sorti.

Oltre ad essere stato eliminato ogni limite circa le attività in relazione alle quali il pubblico committente può avvalersi del lavoro accessorio12, è anche per questo prevista la possibilità di utilizzare qualsivoglia tipologia di prestatore per attività di supporto a quelle istituzionali.

Importante si mostra l5intervento normativo per quanto riguarda i lavoratori stranieri. L5ultimo comma dell5art. 70, infatti, risolve positivamente la vexata questio della computabilità di tali compensi per la determinazione del reddito necessario ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno13.

lavoratrici avrebbe potuto costituire un rimedio efficace assicurando una copertura assicurativa e contributiva effettivamente collegata all5attività prestata.

11 È confermata la nozione di committente pubblico, che comprende ai sensi dell5art. 1, comma 2, d.lgs. n.

165/2001 <tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l9ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300>.

12 Prima tassativamente limitato ad attività svolte nell5ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, nei lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, ex art 70, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 276/2003.

13 Ad es., l5INPS con la Circolare n. 44/2009, che forniva indicazioni per l5applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico, aveva interpretato la precedente dizione normativa nel senso che, per quanto riguardava i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro occasionale accessorio non consentiva né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Una ricerca della Fondazione Leone Moressa (Il lavoro occasionale accessorio (voucher o buoni lavoro) come modalità di occupazione degli stranieri. Anni 2009, 2010, 2011), dopo che la recente riforma del lavoro ha reso i compensi da lavoro accessorio validi per il computo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, afferma che <un sempre maggiore utilizzo di voucher potrebbe infatti stimolare in qualche caso l5emersione di lavoro sommerso in alcuni settori (ad esempio in agricoltura o nel lavoro domestico), ma soprattutto potrebbe dare la possibilità ai lavoratori stranieri di disporre di una somma monetaria che permetta loro il rinnovo del permesso di soggiorno, cosa che prima della riforma non poteva essere fatta>. In termini numerici i voucher venduti a lavoratori stranieri è stato di 1,6 milioni di unità nel 2011, aumentati nell5arco di un anno di oltre il 60%. Per ogni singolo lavoratore straniero sono stati acquistati mediamente 62,3 voucher nel 2011. Questo volume grosso modo corrisponde ad un compenso lordo per ciascun lavoratore di  623 (un voucher vale  10). A livello aggregato si tratta, nel solo 2011, di quasi 17 milioni di euro erogati agli stranieri per le loro prestazioni occasionali tramite il sistema dei buoni lavoro. Tale sistema è particolarmente diffuso tra le donne straniere, che rappresentano più della metà dei lavoratori stranieri che nel 2011 hanno utilizzato i buoni lavoro (52%). La

Se l5art. 70 è stato integralmente sostituito, gli interventi sulle altre disposizioni hanno carattere di puntualizzazione ma, almeno alcune di queste, chiariscono meglio alcuni aspetti della disciplina. In particolare viene chiarito che ad ogni buono corrisponde un5ora di lavoro14 e si pone fine così ad episodi, non isolati, di pagamento con un solo buono (oggi del valore di  10 che al netto per il lavoratore corrispondono ad  7,5) dell5intera prestazione giornaliera15. Meno chiaro il significato della integrazione della disposizione in tema di aggiornamento del valore nominale: si inserisce un non meglio precisato obbligo per l5amministrazione, alla quale è demandato l5aggiornamento sulla base dei criteri specificati dall5art. 72, comma 2, (media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio), di tenere conto <delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali>.

Tale ultimo inciso, per come è formulato, appare particolarmente criptico e probabilmente richiederà quanto meno un chiarimento dell5Amministrazione in sede di emanazione dei decreti di attuazione.

È opportunamente prevista, poi, una disciplina transitoria che consentirà l5utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all5art. 72 d.lgs. n. 276/2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013, tanto con riguardo ai profili soggettivi che a quelli oggettivi.

Di immediata applicazione, in ragione del sostanziale carattere interpretativo, si mostra la disposizione che consente di computare il reddito ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e quella che attribuisce al singolo voucher il valore di retribuzione di un5ora di lavoro. Inoltre, la data del 18 luglio 2012 rappresenta, ai sensi del novellato art. 72 cit., lo spartiacque per l5applicazione della nuova normativa in materia di buoni lavoro, da parte dei committenti e dei prestatori, non influendo, per il momento, su tutti gli aspetti procedurali e operativi di gestione di voucher già acquistati16.

regione che annovera il maggior numero di stranieri con lavoro accessorio è il Veneto che da solo raccoglie il 14,7% del totale, seguito da Lombardia (13,5%) e Piemonte (13,4%). Ma sono il Friuli Venezia Giulia e la Liguria le regioni in cui si annovera una maggiore presenza di stranieri in questo sistema: nella prima area il peso straniero è del 18,6%, nella seconda il 18,1%. Nel comparto agricolo viene fatto maggior utilizzo dei voucher, sia per quanto riguarda i lavoratori stranieri (20,2%) che gli italiani (27,5%). Ma è nel comparto del lavoro domestico che il peso degli stranieri si fa più evidente: oltre un lavoratore su due infatti è immigrato (56,1%), seguito dai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione (19,9%).

14 All5art. 72, comma 1, dopo le parole <carnet di buoni> sono inserite quelle <orari, numerati progressivamente e datati>.

15 Il 7% del valore nominale del compenso orario è versato a cura del concessionario all5Inail per fini assicurativi contro gli infortuni mentre, sempre sul valore nominale, il 13% è versato all5Inps, come contributo alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. 335/95. Inoltre, il concessionario trattiene il compenso previsto da un decreto ministeriale, al quale è demandata individuazione ed aggiornamento del valore dei buoni.

16 La l. n. 92 è in vigore dal 18 luglio 2012 e dunque per i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti quelli acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, si continuerà ad applicare la normativa previgente fino al 31 maggio 2013. A tal proposito l5Inps ha diffuso istruzioni operative che prevedono che le sedi continueranno a distribuire voucher a disposizione anche per i periodi successivi a tale data, dal momento che l5adeguamento dei buoni lavoro alle nuove caratteristiche previste, avverrà solo dopo l5emanazione del decreto ministeriale. Con riferimento all5espressione <già richiesti> - utilizzata dal legislatore in considerazione del fatto che la possibilità di una richiesta precedente all5acquisto tecnicamente si verifica solo per i buoni cartacei distribuiti dall5Inps e non per tutte le tipologie di voucher e si è ritenuto che il termine <richiesti> per questi vada inteso come prenotati in modo certo, attestato dal versamento del relativo importo. Negli altri canali di distribuzione, il termine <già richiesti> deve ovviamente intendersi come <acquistati>, alla data del 17 luglio 2012.

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