• Non ci sono risultati.

La Gdoppia presunzioneL: da partita IVA, a collaboratore a progetto, a lavoratore subordinato

IL LAVORO AUTONOMO di Gaetano Campo

2. La Gdoppia presunzioneL: da partita IVA, a collaboratore a progetto, a lavoratore subordinato

La l. n. 92/2012 aderisce alla narrazione dei lavoratori a partita IVA da parte dei mezzi d5informazione, fornendo essenzialmente una risposta che muove nella direzione dell5obbiettivo della stabilizzazione di questi rapporti, attraverso la loro trasformazione in rapporti di collaborazione a progetto e poi, attraverso il meccanismo della doppia presunzione, di lavoro subordinato: ma sul fronte della regolamentazione delle collaborazioni autentiche, lascia inevase risposte essenziali, sui temi della determinazione del compenso e dell5accesso alle politiche sociali, lasciate ancora una volta nelle mani della logica di mercato.

In particolare, l5art. 1, comma 25, introduce nel testo del d.lgs. n.

276/2003 l5art. 69 bis, dedicato alle <Altre prestazioni rese in regime di lavoro autonomo> da parte di lavoratori autonomi titolari di partita IVA. La nuova disciplina richiama quella delle collaborazioni a progetto, a cui ricondurre i contratti di lavoro autonomo delle partite IVA che presentino determinate caratteristiche, consentendo, attraverso il richiamo alla presunzione di cui all5art. 69, comma 1, d.lgs. 276, l5attrazione addirittura nell5ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questo sistema, articolato su una

6 C. Ranci, in www.lavoce.info.it, 6 luglio 2012.

7 In Il Giornale delle partite IVA.

duplice presunzione, dovrebbe essere in grado, nelle intenzioni del legislatore, di riportare questo tipo di rapporto al riparo della subordinazione, attraverso un meccanismo di stabilizzazione esteso anche al settore privato. La norma ha subito una modifica già con l5art. 46 bis d.l. n.

83/2012, convertito nella l. n. 134/2012, il cosiddetto <decreto sviluppo>, che ha allentato il meccanismo presuntivo, modificando le lettere a) e b) e

<spalmando> i requisiti della durata e del compenso non più nell5arco di un anno, ma su due anni solari.

In particolare, il rapporto di lavoro autonomo con i titolari di partita IVA viene ricondotto in via presuntiva nell5alveo dei rapporti parasubordinati delle collaborazioni a progetto, alla presenza di almeno due dei tre requisiti specificamente previsti dalla norma, costituiti da: a) la durata della prestazione, nel senso che il requisito della continuità stabilito dall5art. 409 n.

3 c.p.c. sussiste tutte le volte in cui il rapporto ha una durata superiore a otto mesi all5anno nell5arco di due anni solari; b) l5ammontare del compenso, nel senso che il compenso percepito dallo stesso committente deve superare la soglia dell580% di quanto percepito dal lavoratore autonomo nell5arco dello stesso periodo temporale; c) la disponibilità da parte del lavoratore autonomo di una postazione di lavoro fissa presso la struttura aziendale del committente.

Quanto al primo requisito, la durata della prestazione viene a rilevare come elemento dal quale desumere la sua continuità. In particolare, questo requisito va riportato ad una durata superiore agli otto mesi per anno, nei due anni solari in favore dello stesso committente.

La nozione di anno solare è stata riferita dai primi commentatori alla previsione dell5art. 7 d.p.r. n. 917/86, che individua come periodo di imposta sostanzialmente l5anno civile, quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Questa interpretazione si fonda sulla previsione della lettera b) del comma 1 dell5art. 69 bis, che, nel disciplinare il requisito di carattere reddituale, fa riferimento allo stesso criterio temporale, richiamando espressamente <lo stesso anno solare> come spazio temporale nel cui ambito determinare il fatturato8. In sostanza, secondo questi autori, la nozione di anno solare è comune ai due requisiti e, riferendosi uno di essi al fatturato, essa va individuata con riferimento alla disciplina fiscale, poiché il fatturato non può che fare riferimento alla normativa tributaria. In questo modo l5anno solare, ai fini della applicazione della norma, deve essere inteso come anno civile. Tuttavia, la interpretazione più convincente e aderente al dato normativo non è quella che mette in rapporto le lettere a) e b) della norma in commento, quanto quella che collega la previsione normativa in esame con quella dell5art. 61 d.lgs. n. 276. Anche in quest5ultima norma è contenuto un riferimento all5anno solare come criterio distintivo tra la collaborazione a progetto, disciplinata dal comma 1, e le collaborazioni occasionali, previste

8 G. Bubola, F. Pasquini e D. Venturi, Le partite IVA, in M. Tiraboschi (a cura di), La riforma del diritto del lavoro, Giuffré, Milano, 2012, p. 172.

dal comma 2. Infatti, la norma stabilisce che le collaborazioni occasionali sono quelle di durata complessiva non superiore a trenta giorni nell5arco dell5anno solare.

La interpretazione di questa disposizione si basa sulla nozione di anno solare esplicitamente contrapposta a quella di anno civile. In sostanza, il legislatore avrebbe utilizzato questa nozione preferendola a quella di anno civile e calcolando i requisiti previsti dalla norma con riferimento al periodo mobile intercorrente tra un qualsiasi giorno dell5anno e il corrispondente giorno dell5anno successivo9. Questa interpretazione consente di collegare le diverse fattispecie del lavoro autonomo, quello occasionale, quello dei lavoratori a partita IVA e quello delle collaborazioni a progetto, adottando un unico criterio di valutazione del requisito temporale che le caratterizza e segna il confine delle une rispetto alle altre.

Il secondo requisito, previsto dalla lettera b), attiene all5entità del compenso erogato, nello stesso arco temporale, al lavoratore titolare di partita IVA da parte del committente o <fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione giuridica>. La norma pone due questioni.

Anzitutto, se la riconducibilità allo stesso centro di imputazione giuridica valga solo per il fatturato, vale a dire per la intestazione formale della fattura emessa per il pagamento del compenso del lavoratore autonomo, o se possa essere considerata unitariamente la prestazione lavorativa resa dallo stesso lavoratore a favore di più soggetti riferibili al medesimo centro di imputazione giuridica.

La formulazione letterale della norma porta a preferire la soluzione più restrittiva, riferita cioè alla fatturazione dell5intera attività, dal momento che lo scopo della norma è quello di evitare che la presunzione possa operare attraverso un frazionamento del tutto formale del compenso, mirato a eludere l5applicazione dell5art. 69 del testo normativo. Tuttavia, la esigenza di evitare che un frazionamento abusivo del rapporto possa eludere l5applicazione della presunzione stabilita dalla norma porta a ritenere che essa sia operante anche quando l5incarico o la prestazione lavorativa venga suddivisa tra più persone o soggetti riferibili ad un unico centro di imputazione giuridica.

Va notato che lo stesso dubbio era stato prospettato a proposito del lavoro autonomo occasionale di cui all5art. 61, comma 2, che, riguardo al compenso percepito nell5arco solare dal lavoratore autonomo per il suo inquadramento come occasionale od a progetto, non comprende i compensi riferibili a più soggetti facenti parte di un unico centro di imputazione giuridica dei rapporti, nel senso che si era posto il problema se fosse necessario sommare più incarichi ricevuti da diversi committenti, riferibili ad un unico centro di imputazione.

Si ritiene che la disciplina dettata dall5art. 69, lett. b), possa estendersi anche alla interpretazione dell5art. 61, comma 2, nel senso che il limite di 

9 F. Lunardon, Il lavoro a progetto, in Commentario a cura di F. Carinci, vol. I, p. 65, che richiama la Circolare del Ministero del Lavoro del 6 febbraio 2001.

5.000,00 annui per la qualificazione del rapporto di lavoro come occasionale debba intendersi riferito anche ai compensi percepiti da altri soggetti dello stesso gruppo di imprese.

Che cosa si debba intendere per <soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione giuridica>, è qualificazione che richiama l5orientamento giurisprudenziale in tema di imputazione dei rapporti di lavoro al gruppo di imprese. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato l5insufficienza del mero collegamento giuridico ed economico tra più imprese ad estendere a tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal lavoratore con una di esse10.

In questo senso, per poter giungere a tale conclusione è necessario dimostrare la sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, desumibile dalla unicità della gestione dell5impresa, dalla integrazione delle attività esercitate, dal coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario tale da individuare un unico soggetto che diriga la complessiva attività verso uno scopo comune, dalla contemporanea utilizzazione del lavoratore da parte delle imprese distinte, di modo che l5attività lavorativa venga svolta in modo indistinto contemporaneamente per tutti i soggetti imprenditoriali interessati, o attraverso la prova della natura simulata e fraudolenta del frazionamento dell5attività d5impresa tra più soggetti formalmente distinti11 .

I principi citati possono a maggior ragione essere richiamati nella materia in esame, perché portano alla costituzione di un rapporto di collaborazione a progetto con l5effettivo datore di lavoro e, nel caso di operatività della presunzione di cui all5art. 69, anche alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente necessità di fare riferimento a nozioni elaborate proprio in materia di imputazione di questo tipo di rapporto.

Il secondo problema che la norma pone è quello della conoscenza delle parti e, specificamente, del committente, del superamento del limite reddituale da parte del lavoratore autonomo. In questo senso, a differenza del comma 2 dell5art. 62, il limite costituito dal compenso è stabilito tenendo conto dell5ammontare complessivo della retribuzione pattuita nell5arco temporale di riferimento: nel caso in esame, invece, esso è definito in relazione ad una percentuale dei redditi complessivi dell5anno di riferimento.

Tuttavia, mentre nel caso del lavoro occasionale è agevole individuare il superamento del limite, perché è possibile per le parti prevederlo anticipatamente, nel caso dei lavoratori a partita IVA sarà pressoché impossibile una predeterminazione di questo tetto, nel senso che il suo superamento, particolarmente nei casi di pluricommittenza, potrà essere accertato solo al termine del periodo di riferimento.

In questo modo, tuttavia, entrambe le parti, e soprattutto il committente, non potrebbero disciplinare autonomamente, ossia nell5ambito

10 Cass. n. 5808/2004; Cass. n. 5496/2006; Cass. n. 25270/2011.

11 Cass. n. 6707/2004; Cass. n. 11207/2006.

dell5autonomia negoziale che è loro propria, in via anticipata il proprio rapporto di lavoro, dal momento che <i conti si farebbero alla fine>.

Si tratta di un aspetto che sicuramente offrirà occasioni di incertezze nell5applicazione concreta del rapporto, potendo portare alla predisposizione di clausole contrattuali dirette a regolare in via anticipata obblighi di informazione da parte del lavoratore autonomo e di ridefinizione del compenso pattuito in relazione all5andamento dell5attività lavorativa del lavoratore.

La disposizione potrà avere ripercussioni anche nella organizzazione dell5attività del lavoratore autonomo, dal momento che questi dovrà modulare la propria attività avendo ben presente la esigenza di restare nei limiti stabiliti dalla norma.

Quanto al terzo requisito, esso evoca una soluzione organizzativa in ordine alla quale è prevedibile che sarà interamente rimessa all5interprete l5individuazione di cosa debba intendersi per <postazione fissa di lavoro>.

Tra le prime letture della norma, la più convincente e condivisibile sembra essere quella che individua questo requisito nella postazione di lavoro nell5ambito dell5organizzazione dell5impresa normalmente dedicata dal committente al lavoratore autonomo12 e da questo utilizzata.

Outline

Documenti correlati