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La tutela al reddito e quella previdenziale

Nel documento Commentario riforma Fornero (legge 92/2012) (pagine 97-100)

IL LAVORO AUTONOMO di Gaetano Campo

3. La tutela al reddito e quella previdenziale

3. La tutela al reddito e quella previdenziale

Come sopra osservato, la presenza di almeno due di questi requisiti determina la operatività della presunzione stabilita dal comma 1, secondo cui i rapporti di lavoro stipulati con i lavoratori titolari di partita IVA vengono disciplinati dalle norme dedicate ai lavoratori con contratto a progetto. Il richiamo di questa disciplina tiene conto peraltro della nuova formulazione dell5art. 63 in materia di determinazione del corrispettivo. La norma è particolarmente interessante, perché tende a colmare, in materia di lavoro autonomo, il vuoto determinato dalla riconosciuta e generale applicazione dell5art. 2225 c.c., intervenendo così in un aspetto particolarmente sensibile e delicato dei rapporti di lavoro autonomo.

Infatti, soltanto per il lavoro autonomo a progetto il legislatore, nella logica di riconduzione di queste forme di collaborazione nell5alveo del lavoro subordinato, ha riformato la disciplina dettata dall5art. 63 d.lgs. n. 276/2003 in materia di compenso, introducendo il parametro costituito dai minimi retributivi fissati collettivamente per i lavoratori subordinati del settore con professionalità analoga, per competenza ed esperienza, di quella dei collaboratori a progetto. Al di fuori di questo spazio, il legislatore lascia tutti gli aspetti retributivi nell5ambito della logica pura di mercato.

Eppure, anche muovendosi nel solco della tradizionale lettura dell5art. 36 Cost., come riferito al solo lavoro subordinato, gli autori che si stanno occupando della materia hanno sottolineato che l5attuazione del precetto

12 G. Bubola, F. Pasquini, D. Venturi, op. cit., p. 171.

costituzionale anche per il lavoro autonomo consentirebbe di introdurre misure dirette ad assicurare per questa categoria di lavoratori non solo la funzione corrispettiva, ma pure quella sociale della retribuzione, legata quest5ultima alla tutela dei diritti di cittadinanza del lavoratore13. In particolare, queste misure sono state individuate in un ampliamento dello spettro della cosiddetta rivalsa o della ripartizione degli oneri contributivi e nella leva fiscale, fino a determinati tetti di reddito sotto i livelli del lavoro standard.

In questo senso, <i freelance non sono mmerce5, non sono imprenditori o capitalisti, non hanno capannoni, non sono imprese o ditte, sono lavoratori>:

occorre in sostanza riportare il freelance nell5alveo del lavoro da quello della impresa14. Nel caso in esame, l5art. 69 bis interviene sul sistema contributivo solo nel caso in cui operi la presunzione di cui al comma 1, stabilendo in favore del lavoratore autonomo il diritto di rivalsa nei confronti del committente per quota contributiva di spettanza di quest5ultimo.

Tuttavia, al di fuori del meccanismo della presunzione e quindi della riconduzione del lavoro autonomo alla fattispecie del lavoro a progetto, nessun meccanismo del genere viene ad operare per incidere sui parametri retributivi del lavoratore autonomo titolare di partita IVA.

L5applicazione della presunzione stabilita dal citato comma 1 dell5art. 69 bis può, peraltro, comportare, in base al gioco di rinvii completato dal comma 4 alla presunzione dell5art. 69, ossia che il rapporto di lavoro del lavoratore titolare di partita IVA venga considerato di carattere subordinato ove manchi uno specifico progetto. L5art. 69, anche nella sua nuova formulazione, non ha modificato l5aspetto relativo alle conseguenze della mancanza della forma scritta del progetto, per cui valgono anche in questo caso le considerazioni svolte da dottrina e giurisprudenza di merito riguardo alla completa parificazione tra i vizi formali e quelli sostanziali di mancanza del progetto.

In assenza di un contratto scritto e di un progetto specifico in base ai nuovi parametri stabiliti dall5art. 61, la cui analisi si rinvia al paragrafo dedicato a questa fattispecie, il lavoratore a partita IVA sarà considerato subordinato.

Gli aspetti della disciplina dettata dall5art. 69 bis che destano maggiori perplessità sono costituiti dalle ipotesi di esclusione della presunzione. Si tratta di un requisito riferito al livello professionale del lavoratore e di un elemento attinente al reddito annuo prodotto, che non deve superare il 25%

del livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (la soglia si attesta attualmente a 18.667,00 all5anno), che devono sussistere entrambi15.

Sono anzitutto esclusi quei lavoratori autonomi la cui prestazione si caratterizza per essere riferibili a <competenze teoriche di grado elevato,

13 S. Bologna, D. Banfi, op. cit., p. 199.

14 S. Bologna, D. Banfi, op. loc. cit.

15 Per la tesi che vede i due requisiti operare cumulativamente, G. Bubola, F. Pasquini, D.

Venturi, op. cit.

attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nel concreto dell5attività>.

In questo caso è palese il tentativo del legislatore di escludere dalle strette maglie della presunzione legale un settore di lavoro autonomo altamente professionalizzato, vuoi per i percorsi formativi teorici che per la competenza tecnico-pratica acquisita nello svolgimento di attività specialistiche. Tuttavia, la formulazione letterale della norma comporta senza dubbio margini di interpretazione particolarmente ampi, che necessitano nell5interprete una conoscenza non superficiale dei percorsi teorici e pratici che portano alla acquisizione di livelli di professionalità che possono essere spesi nel mercato del lavoro. Questo livello di conoscenza da parte dell5interprete è particolarmente delicato in un mercato del lavoro caratterizzato, proprio nelle sfere in cui si concentra l5attività dei freelance, da competenze specifiche, legate a conoscenze informatiche e di impresa non acquisibili mediante tradizionali corsi di studio.

Sono poi esclusi dalla operatività della presunzione i lavoratori autonomi che svolgano attività professionale per cui è richiesta l5iscrizione agli albi professionali od ai registri stabiliti da un apposito decreto ministeriale. La norma esclude dall5ambito delle tutele predisposte per questa categoria di lavoratori proprio quel largo settore di lavoratori autonomi in cui sono più presenti fenomeni di sfruttamento della prestazione lavorativa, solitamente sottopagato16.

La particolare ampiezza della disposizione ed il suo riferimento a criteri di valutazione non ben delineati comporterà senza dubbio letture diverse da parte degli organi ispettivi degli istituti previdenziali e dei giudici, che potrebbero valutare diversamente percorsi formativi ed esperienze professionali. Allo stesso modo, il requisito reddituale rischia di tagliar fuori una sfera di lavoratori che naviga ai limiti della soglia prevista dalla norma, dal momento che il committente sarà incentivato, per evitare rischi di diversa qualificazione del rapporto di lavoro, ad attribuire incarichi a professionisti più affermati che quella soglia di reddito abbiano ampiamente superato.

La legge in commento lascia quindi inevase due delle domande più urgenti che vengono dal mondo del lavoro autonomo e riguardano la tutela reddituale e quella previdenziale.

Della tutela del reddito si è già detto. Quanto alla tutela previdenziale, grazie alle pressioni esercitate dalle categorie che si muovono nell5ambito della rappresentanza di questi lavoratori, è stato scongiurato il progetto originario che prevedeva l5aumento della contribuzione dovuta alla gestione separata17.

16 S. Bologna, D. Banfi, op. cit., p. 130 ss., dove vengono riportate esperienze tratte da vari blog.

17 Per informazioni su queste associazioni si rinvia ai siti www.actainrete.it di ACTA, associazione all5avanguardia in Italia nella tutela dei lavoratori autonomi, alla cui azione si deve il risultato del mantenimento dei livelli contributivi, e www.ilquintostato.org.

Resta intatta la esclusione da qualsiasi forma di assistenza previdenziale.

In sostanza, richiamando i dati numerici richiamati all5inizio, una larga fascia di lavoratori italiani si trova sostanzialmente esclusa dal sistema di tutela che, sia pure con le limitazioni ed i tagli imposti dalla legislazione liberista, presidia ancora il territorio del lavoro subordinato. Neppure la riforma delle provvidenze di fronte alla disoccupazione e l5introduzione dell5Aspi ha portato novità per i lavoratori autonomi, dal momento che questa prestazione è limitata ai soli lavoratori subordinati. Va, poi, considerato che a fronte di un aumento della contribuzione a carico di questi lavoratori in misura pari al 260% in quattordici anni, il livello delle pensioni assicurate a costoro dovrebbe attestarsi intorno al 36% dell5ultimo reddito, contro il 45%

dei dipendenti18.

Nel documento Commentario riforma Fornero (legge 92/2012) (pagine 97-100)

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