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La costituzione stabilisce che il Presidente della Nazione:  è il comandante in capo di tutte le forze armate;

 decide l’impiego dei militari in accordo con il senato e concede l’utilizzo dello strumento militare ai comandanti delle forze armate solo sul campo di battaglia;

 dispone delle forze armate e stabilisce la loro organizzazione e distribuzione a seconda delle esigenze;

 dichiara guerra ed ordina rappresaglie con l’autorizzazione e l’approvazione del Congresso;  dichiara lo stato d’assedio in uno o più territori della Nazione ma solo in caso d’attacco e per

un tempo limitato con l’approvazione del Senato. Nell’art. 725 della Costituzione, il Congresso:

 autorizza il potere esecutivo a muovere guerra o stabilire la pace;

 consiglia il potere esecutivo prima di ordinare rappresaglie e stabilisce i regolamenti per il trattamento dei prigionieri;

 gestisce le forze armate per quanto riguarda l’approvazione di norme sulla loro organizzazione interna;

 permette l’ingresso a truppe straniere nel territorio ed autorizza la partenza di truppe nazionali.

Con il ritorno alla democrazia il bisogno di recuperare il controllo del settore della difesa si è tradotto in una lunga serie di leggi che avevano come scopo la riduzione dell’influenza dei militari sulle politiche di difesa. Il principale problema, però, è che poco o nulla è stato fatto per modernizzare il settore della difesa e le funzioni del Ministero.

La prima norma approvata è stata la Legge di Difesa Nazionale (1988) che modifica il concetto di difesa precedentemente stabilito da una legge del 1966; quest’ultima concepiva il nemico non solo come una entità esterna alla nazione, ma anche come un soggetto interno (si pensi al Maccartismo americano degli anni ’50).

Secondo la nuova definizione “la difesa nazionale” è una risposta ad un attacco proveniente da una entità statale straniera, essa va preparata in periodo di pace. La legge separa in modo netto la difesa (che deve essere garantita dalle forze armate) e la sicurezza interna (affidata ai corpi di polizia con poteri giudiziali).

In particolare, essa stabilisce che il Presidente è la massima autorità in materia di difesa e ad esso spetta la conduzione operativa delle forze armate, il ministro della difesa può essere delegato a svolgere questi compiti; quest’ultimo è responsabile anche delle nomine nei comandi strategici operativi identificati dalla pianificazione strategico – operativa.

Viene aumentata l’autorità del Ministero che fino a quel momento aveva svolto un semplice ruolo d’appoggio amministrativo alle forze armate. Al ministro viene data autorità sui Comandanti di Stato Maggiore così come sul Capo di Stato Maggiore Congiunto. Ad esso spettano, inoltre, la direzione, l’ordinamento e la coordinazione delle attività proprie della difesa che non sono riservate esclusivamente al Presidente.

Il Consiglio di Difesa Nazionale (CODENA) diviene l’organo di assistenza e consiglio del Presidente per la determinazione delle situazioni di conflitto, rischio e minaccia che devono riceve l’attenzione del sistema di difesa e per le misure da adottare.

Lo Stato Maggiore Congiunto (SMCO) è stato profondamente riformato partendo dalla disastrosa esperienza della guerra alle Malvinas. Esso consiglia il ministro sulla strategia militare e sull’azione, sulla formulazione della dottrina militare, sulla pianificazione militare e la tipologia

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d’addestramento, il controllo della pianificazione strategico – operativa e l’efficacia dell’azione militare congiunta.

La legge introduce la differenza tra funzioni amministrative ed operative. In tal modo alle forze armate spetta l’amministrazione degli elementi che le compongono e della preparazione della guerra nei suoi aspetti operativi e di supporto logistico. Le forze armate, però, secondo quanto disposto dalla legge non hanno facoltà operative, questo potere spetta al Presidente, al ministro ed ai comandi operativi.

L’ultima importante modifica riguarda i servizi segreti e stabilisce che l’attuale Segreteria d’Intelligence raccolga solo le informazioni strettamente necessarie a livello strategico. Il suo personale è composto dai membri delle tre forze armate dipendenti in modo diretto ed immediato dal ministro della difesa158.

Come si nota, si tratta di una norma il cui obiettivo principale è garantire l’esercizio dell’autorità civile, il non intervento delle forze armate nella politica interna e la regolamentazione restrittiva dell’intervento delle forze armate in compiti di sicurezza interna159

.

Nel complesso si tratta di una buona legge, soprattutto se si pensa che è stata approvata appena 5 anni dopo la fine della dittatura, peccato che bisognerà aspettare 18 anni per avere l’approvazione del decreto che regolamenta tutti gli aspetti in essa presenti. Il decreto 726/2006 precisa maggiormente il concetto di “difesa in senso stretto” inteso come la sola protezione della sovranità, indipendenza, integrità territoriale a fronte di un’aggressione militare portata da un altro Paese. Il Ministero della Difesa ha tra le sue facoltà l’elaborazione di principi, norme e regole fondamentali alle quali si deve attenere lo SMCO nell’esecuzione delle sue funzioni: l’approvazione della pianificazione strategico – militare, l’adeguamento della struttura organico – funzionale delle forze armate e la creazione di unità operative.

Il Capo di Stato Maggiore Congiunto è il superiore dei singoli Capi di Stato Maggiore delle forze armate ed è responsabile dell’impiego dei mezzi militari in tempo di pace, controlla tutte le forze e può impartire direttamente ordini ad esse ed assume il comando operativo di tutte le forze armate in tempo di pace.

La Legge sulla Sicurezza Interna (1992) stabilisce le basi giuridiche, organiche e funzionali del sistema di pianificazione, coordinazione, controllo ed appoggio allo sforzo nazionale per garantire la sicurezza interna. La legge stabilisce dei casi particolari in cui i militari possono intervenire in compiti di sicurezza interna:

 in modo ordinario per l’appoggio alle operazioni di sicurezza (su disposizione del ministro che ha precedentemente richiesto l’autorizzazione al comitato di crisi) impiegando servizi d’arsenale, intendenza, sanità, veterinaria, costruzioni, trasporto ed ingegneria;

 in modo eccezionale per la realizzazione di operazioni destinate a preservare l’ordine in caso di attentati contro le forze armate in tempo di pace;

 in modo particolarmente eccezionale gli interventi che includono l’impiego di elementi da combattimento delle forze armate, su disposizione presidenziale e previa dichiarazione dello stato d’assedio, per ristabilire la normale situazione di sicurezza160

.

Obiettivo della legge è regolare in modo chiaro e specifico la partecipazione delle forze armate alle attività di sicurezza interna garantendo e sottolineando la loro eccezionalità161; in questo caso il decreto che regolamente gli aspetti della legge è stato approvato in breve tempo.

158Cfr. Libro Blanco de la Defensa, Buenos Aires 2010, pag. 73 – 75.

159Cfr. El Modelo Argentino de Modernizacion del Sistema de Defensa, Publicacion del Ministerio de Defensa de la

Nacion, Buenos Aires 2009, pag.13 e ss.

160Cfr. Libro Blanco de la Defensa pag. 76. 161

Cfr. op. cit. El Modelo Argentino de Modernizacion del Sistema de Defensa, pag. 13; cfr. op. cit. Libro Blanco de la Defensa pag. 77.

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La Legge sul Servizio Militare Volontario (1995) stabilisce la fine della coscrizione obbligatoria che, però, resta in vigore per quei casi eccezionali nei quali il personale volontario risulti insufficiente per soddisfare le necessità della difesa. In questo caso saranno chiamati alle armi, per un anno, tutti i cittadini necessari che abbiano compiuto i 18 anni d’età, affinché ciò sia possibile il Congresso deve approvare una legge ad-hoc, evenienza questa che non si è mai presentata. La quantità di soldati ed il contingente per ogni forza è stabilito dal Presidente su proposta del ministro della difesa. I volontari possono essere destinati a compiti operativi, logistici ed amministrativi e devono avere un età compresa tra i 18 ed i 24 anni, per i soldati semplici la ferma può essere estesa fino al raggiungimento dei 28 anni.

Nel caso in cui sia prevista la coscrizione obbligatoria da essa sono dispensati tutti i cittadini obbiettori di coscienza chiamati a svolgere un Servizio Sociale Sostitutivo che consiste nel realizzare attività di pubblica utilità162.

La Legge di ristrutturazione delle Forze Armate (1998) stabilisce che:

 le promozioni dei quadri militari debbano avvenire sulla base di una formazione teorica e pratica e non solo per il passare degli anni;

 la riduzione delle unità operative che però godranno di un maggior supporto logistico che permetterà loro di operare a lungo in totale autonomia e nei più disparati scenari geografici;  la creazione di comandi e stati maggiori dotati di capacità per condurre, in forma

permanente, operazioni;

 la realizzazione si studi, pianificazioni ed appoggio per la conduzione strategico – militare, operativa e tattica superiore;

 la possibilità di aumentare rapidamente, nel breve periodo, le capacità delle forze armate in caso di conflitto;

 l’individuazione di risorse economico – finanziarie necessarie per soddisfare gli obiettivi su descritti.

La legge, inoltre, sottolinea la possibilità di sviluppare un sistema di difesa comune nell’ambito del MERCOSUR; questa posizione permette all’Argentina di farsi promotrice dell’integrazione regionale nel settore della difesa.

Come regola generale, le legge prevede la divisione del territorio per aree strategiche dotate ognuna di un comando strategico operativo congiunto che ha l’obiettivo di realizzare studi e previsioni ed elaborare la dottrina d’impiego per l’area di riferimento. I piani devono prevedere l’impiego dei mezzi di tutte le forze armate in modo da facilitare l’addestramento congiunto. Data l’estensione territoriale e la bassa densità di popolazione, le forze armate sono state dislocate in un ridotto numero di basi in collegamento con i punti avanzati di osservazione; non potendo essere presenti ovunque, esse hanno prediletto lo sviluppo della capacità per il dispiegamento rapido di uomini e mezzi li dove ci sia bisogno. Per sviluppare al meglio queste attività è richiesta una rete autostradale e ferroviaria capillare ed in perfetta efficienza cosa che però in Argentina manca; di fatto la legge prevede una dislocazione teorica ideale che però è di difficile realizzazione pratica.

La legge prevede, inoltre, che il sistema educativo delle forze armate si adegui a quello nazionale e stabilisce che per raggiungere determinati gradi si devono possedere determinati titoli di studio. Spetterà al Ministero della Difesa stabilire cosa acquisire e quale sia la via migliore per soddisfare le capacità operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi di difesa nazionali congiunti. Per quanto riguarda l’equipaggiamento è stato stabilito di:

 recuperare il materiale fuori servizio (se fattibile ed accettabile)163

;  modernizzare il materiale disponibile;

162Cfr. op. cit. Libro Blanco de la Defensa, pag. 79. 163

Con stanziamenti quasi inesistenti per l’acquisto di nuovi sistemi d’arma, questa opzione è diventata l’unica possibile.

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 acquisire, in ultima analisi, nuovo materiale preferendo quello che garantisca la maggior capacità dissuasiva, che possa essere usato in modo congiunto ed apporti nuovo sviluppo tecnologico164.

La norma ha portato ad una semplificazione nella missione dello strumento militare rendendo chiari tutti i principi di efficienza da raggiungere e l’azione congiunta per l’organizzazione, operazione, dispiegamento, equipaggiamento ed addestramento. Le legge auspicava una certa prevedibilità negli stanziamenti alla difesa e la necessità che lo SMCO divenisse il principale consigliere militare del ministro per la valutazione degli investimenti da effettuare165.

La Legge sull’Intelligence Nazionale (2001) costituisce la prima norma organica sul Sistema d’Intelligence Nazionale e degli organi che lo compongono e delimita gli ambiti d’azione dello spionaggio per tutelare i diritti individuali dei cittadini. Viene creata la Commissione Bicamerale di Fiscalizzazione degli Organismi e per le Attività d’Intelligence con il compito di vigilare sul rispetto degli obiettivi generali stabiliti dal potere esecutivo e riportati nel Piano d’Intelligence Nazionale.

L’art. 15 della legge crea la Direzione Nazionale d’Intelligence Strategica, definendola come organismo congiunto ed alle dirette dipendenze del ministro. Questo tipo particolare di attività mira all’acquisizione di informazioni sulle capacità e criticità del potenziale militare dei Paesi ed alla comprensione dell’evoluzione della sicurezza in ambito internazionale.

Gli organismi d’intelligence delle forze armate devono dedicarsi esclusivamente alla raccolta di informazioni per meglio pianificare e condurre le operazioni militari.

L’articolo 4 stabilisce che gli organi che si occupano della raccolta delle informazioni non possono:  realizzare compiti repressivi, compiere funzioni di polizia o d’investigazione criminale salvo

d’innanzi ad una richiesta dell’autorità giudiziale competente;

 ottenere informazioni, produrre intelligence o immagazzinare dati su persone solo perché appartenenti ad una etnia, fede religiosa, per avere una particolare opinione politica o aderire ad un partito, sindacato, comunità, cooperativa, ente culturale o sanitario;

 influire in qualsiasi modo sulla situazione istituzionale, politica, militare, sociale ed economica del Paese, sulla politica estera, nella vita interna dei partiti politici, sull’opinione pubblica, sulle persone, sui mezzi di comunicazione o su associazioni e gruppi legalmente costituiti;

 rivelare o divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dei suoi compiti salvo che su autorizzazione degli organi giurisdizionali.

La legge prevede vari livelli di intelligence:

 strategico – militare, si riferisce alla conoscenza delle capacità e criticità del potenziale militare dei Paesi di interesse dal punto di vista della difesa nazionale;

 strategico – operativa, si riferisce alla conoscenza, in ogni situazione, delle capacità e criticità dei nemici, reali o potenziali, specificando esplicitamente ed opportunamente i livelli di conduzione superiore che si considera possano influire sull’impiego dei mezzi e sull’ambiente geografico per la pianificazione e conduzione delle operazioni;

 tattica, si riferisce alla conoscenza delle capacità e criticità dei nemici, reali o potenziali, dell’ambiente geografico d’interesse, necessarie per la pianificazione delle operazioni militari a livello tattico.

164Cfr. op. cit. Libro Blanco de la Defensa, pag. 80 e ss.

107 Presidente della Repubblica

La struttura.

Con il ritorno alla democrazia si iniziò a pensare alla Politica di Difesa come ad una cosa pubblica aprendo un dibattito su una materia sino ad allora ritenuta esclusiva dei militari. Molti elementi hanno, però, impedito ai civili di assumente il comando in questo settore; ad aggravare il quadro vi è stato il tacito accordo tra politici e militari che prevedeva la non ingerenza dello Stato negli affari delle forze armate in cambio di una formale subordinazione delle forze militari al nuovo ordine democratico. Quest’accordo scellerato ha permesso alle forze armate di continuare ad autogestire la pianificazione strategica, la dottrina, la formazione, l’istruzione, la logistica ed il bilancio generando enormi disfunzioni che porteranno alla paralisi del sistema di difesa del Paese.

Nel seguente grafico è riportata la struttura del settore della difesa argentino166 Rapporto di Comando

Rapporto Consultivo e/o di assistenza

Rapporto di pianificazione e conduzione congiunta

Il Presidente della Repubblica è la massima autorità del sistema di difesa ed è il comandante in capo delle forze armate. Ad egli compete la conduzione della difesa nazionale e delle truppe; stabilisce, su parere del CODENA, il contenuto e le norme per la realizzazione della pianificazione nella difesa nazionale controllando la sua preparazione ed esecuzione. È di sua responsabilità la conduzione della guerra in costante contatto con il comitato di crisi composto dal CODENA, dal ministro della difesa, dal Capo di SMCO, e dai Capi di Stato Maggiore Generali delle tre forze armate.

Il Congresso della Nazione, le sue prerogative principali sono:  autorizzare il governo a dichiarare guerra o a porvi fine;  autorizzare il governo ad ordinare rappresaglia;

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Cfr. Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, RESDAL, Buenos Aires 2012, gratuitamente scaricabile dal sito: http://www.resdal.org/.

Consiglio di Difesa Nazionale

(CODENA)

Stato Maggio Generale dell’Esercito

Stato Maggiore Generale della Marina

Stato Maggiore Generale della Forza Aerea

Ministero della difesa Stato Maggiore Congiunto delle Forze Armate Comitato di Crisi

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 gestire le forze armare in tempo di pace ed in guerra approvando norme per il loro funzionamento;

 permettere l’ingresso di truppe straniere in territorio nazionale e la partenza di truppe per missioni all’estero.

In caso d’attacco spetta al Senato autorizzare il Presidente a dichiarare lo Stato d’assedio della Repubblica, inoltre, attraverso la commissione competente approva la promozione degli ufficiali superiori.

La Camera si occupa esclusivamente delle leggi sullo stipendio ed arruolamento delle truppe. La partecipazione del parlamento al settore della difesa si manifesta, anche, attraverso le richieste di rapporti al potere esecutivo.

Il Consiglio di Difesa Nazionale (CODENA), è un organo presieduto dal presidente o dal suo vice ed è composto dai ministri del gabinetto nazionale, il responsabile per l’intelligence, i presidenti delle commissioni di difesa di Camera e Senato e due membri di queste commissioni (uno di maggioranza ed uno di minoranza); quando il ministro della difesa lo ritiene opportuno possono essere convocati il Capo dello SMCO ed i Capi di Stato Maggiore Generale delle forze armate. Il CODENA ha come funzione principale quella di assistere e fornire pareri al Presidente durante le crisi e nella preparazione dei piani necessari per la loro risoluzione. È di sua competenza rilasciare pareri sui lineamenti della Politica di Difesa Nazionale tramite la pubblicazione di rapporti, valutazioni e documenti periodici.

Il Ministero della Difesa, al ministro spetta esercitare tutte quelle funzioni non direttamente svolte dal Presidente o da altri organi dello Stato. Il ministro attraverso la sua partecipazione al CODENA assiste e da pareri al Presidente sulla conduzione della guerra. È di sua competenza l’elaborazione e conduzione della politica di difesa e della politica militare, con particolare attenzione a tutto ciò che riguarda l’organizzazione, funzionamento, dispiegamento, risorse umane, infrastruttura, logistica, materiali, informazioni, addestramento e dottrina. Inoltre, elabora i principi a cui deve attenersi lo SMCO, approva la Pianificazione Strategico – Militare e la creazione di nuove unità operative. Lo Stato Maggiore Congiunto delle Forze Armate, rilascia pareri sulla strategia militare. Si occupa della pianificazione militare congiunta, di dirigere l’addestramento militare, controllare la pianificazione strategico operativa e l’efficacia dell’azione militare. È responsabile per l’impiego dei mezzi delle forze armate in tempo di pace.

Le Forze Armate si dedicano esclusivamente ad arruolare, addestrare ed utilizzare i mezzi messi a disposizione. I mezzi materiali e le risorse umane delle forze armate sono stabilite nella pianificazione strategico militare.

Nonostante l’approvazione di un corpo normativo importante all’inizio del XXI° secolo il sistema di difesa presentava una lunga serie di problemi:

 disorientamento strategico, inesistenza di direttrici precise per orientare la politica di difesa e la politica militare. Assenza della pianificazione strategica che unisce le valutazioni in ambito internazionale con le strategie nazionali e lo sviluppo dello strumento militare nel medio – lungo periodo;

 ambito normativo ed istituzionale incompleto, sistema regolatorio della Legge Nazionale di Difesa carente con gravi ripercussioni sulla definizione della missione e funzioni di difesa. inesistenza formale o non funzionamento di organi chiave previsti dalle leggi come il Consiglio di Difesa Nazionale o il Comando Operativo Congiunto;

 assenza di coordinazione ed azione militare congiunta, esistenza di un modello organizzativo e di funzionamento settoriale, dove ogni forza armate pianificava, si equipaggiava, addestrava ed operava separatamente e senza coordinazione con conseguente debolezza dello SMCO;

 obsolescenza e degrado del materiale derivanti dall’assenza di investimenti per nuovi beni ed infrastrutture ed inadeguata manutenzione dello stock esistente;

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 inefficienza strutturale, amministrazione non efficiente delle risorse con le forze armate che provvedevano separatamente alle fornitura, manutenzione, trasporto ed immagazzinamento dei beni e servizi comuni;

 disarticolazione delle attività in scienza e tecnologia, assenza di vincoli e collaborazioni tra le aree tecnico – scientifiche delle forze armate con il Ministero delle Difesa ed il Sistema Nazionale di Scienza e Tecnologia. Dissociazione tra progetti di sviluppo tecnologico e le necessità materiali di medio e lungo periodo dello strumento militare;

 smantellamento dell’industria di difesa, le privatizzazioni degli anni ’90 hanno portato alla dissoluzione del tessuto produttivo industriale che andava dalla metallurgia pesante alla produzione di armamento portatile, veicoli da combattimento, cantieri navali e costruzioni aeronautiche;

 sopravvivenza di modelli di formazione desueti, incongruenza tra la metodologia ed i contenuti con gli standard richiesti dall’istruzione professionale dei militari nell’ambito di un sistema democratico;

 inorganicità del sottosistema d’intelligence militare, gli organismi d’intelligence producevano le stesse informazioni in modo sovrapposto generando un aumento dei poli che svolgevano attività identiche;

 sopravvivenza di pratiche e regolamenti lesivi dei diritti umani, risultavano ancora in uso gli obblighi a raccogliere informazioni sulla vita privata o a richiedere l’autorizzazione ai