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La decisione di bilancio nelle fonti sub-costituzionali Una sintesi

Senza voler anticipare le conclusioni generali del lavoro, si rende opportuno tirare le fila del discorso sviluppato nelle pagine precedenti; occorre cioè chiedersi se dall’analisi delle disposizioni richiamate possano essere individuati i tratti essenziali della disciplina in tema di finanza pubblica nell’ordinamento sub- costituzionale e, di conseguenza, quali siano le direttrici lungo le quali essa si evolverà.

Per iniziare non si può che constatare la notevole armonia intercorrente tra Legge fondamentale e fonti ad essa subordina te. In primo luogo il sistema normativo sopra analizzato prende definitivamente atto del carattere “complesso” dell’iter deliberativo in materia finanziaria, nel quale, appunto, le istituzioni europee intervengono come attori ordinari. Per tale motivo l’impostazione adottata

639 Per una trattazione più approfondita sul punto si rinvia a R.PEREZ,Quando i tempi della politica

condizionano la finanza, in Giornale dir. amm., 2/2017, p. 193 ss. L’autrice sottolinea che la

chiusura anticipata del dibattito alla Camera e la sua eliminazione al Senato hanno fatto sì che la legge sia stata adottata senza che fossero stati sufficientemente esaminati alcuni punti fondamentali (in modo particolare quelli riguardanti la protezione antisismica, le calamità naturali e alcune disposizioni in materia di finanza locale).

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

185 sembra muovere dalla preoccupazione di garantire l’integrazione tra livello statale e unionale, superando così il tradizionale schema che si limitava a cercare un bilanciamento tra gli organi di indirizzo nazionali. La decisione di bilancio, insomma, è concepita oramai come l’esito di un confronto tra Stato membro e Unione Europea e non più (solo) come la sintesi tra le posizioni di Esecutivo e Assemblee rappresentative: ragion per cui, si è detto, è stato necessario il ripensamento dell ruolo di quest’ultime nel sistema di governo dei conti pubblici. Ciò è avvenuto, in primo luogo, attraverso la revisione della legge contabile e l’adozione di un modello che riconosce «per il Parlamento meno potere legislativo e più poteri di controllo e, di riflesso, per il Governo, maggiore semplicità e speditezza delle procedure legislative, più obblighi informativi e necessità di sottoporsi a controlli più pervasivi». Il paradigma ha poi trovato compiuta realizzazione con la legge cost. 1 del 2012, la quale, come visto, costituzionalizza la funzione di controllo e specifica che essa deve essere esercitata con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese e alla qualità della spesa pubblica. A bene vedere si tratta, almeno potenzialmente, di una rivoluzione copernicana: la compressione della potestà decisionale delle Camere è stata compensata con l’implementazione di una funzione non accompagnata da strumenti idonei a condizionare in maniera incisiva l’indirizzo governativo640 e il cui fine è

(costituzionalmente) predeterminato. La trasformazione, secondo quanto sostenuto dalla maggior parte dei commentatori, sarebbe un passaggio quasi obbligato per consentire all’organo legislativo di conservare una sfera di attribuzioni rilevante nel nuovo sistema di governance multilevel.

Occorre tuttavia chiedersi (e a breve lo si farà) se tutto ciò non rappresenti una rottura radicale con l’assetto tracciato dalla formulazione originaria del testo costituzionale.

640 La funzione di controllo parlamentare, infatti, non dispone di particolari “misure” per la sua

attuazione, ma si esplica essenzialmente attraverso l’esercizio di “pressione politica” nei confronti dei soggetti controllati, ossia tramite una loro sollecitazione. Sul punto si veda C.CHIMENTI,Il controllo parlamentare nell’ordinamento italiano, Milano, 1974, p. 155.

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

186 Anche per quanto riguarda la definizione dei limiti entro i quali si deve svolgere la politica economica l’aderenza tra fonti ordinarie e Carta costituzionale è notevole641: il riconoscimento di ogni margine di flessibilità (reale o virtuale),

come il superamento della clausola di salvaguardia o la possibilità di rimodulare le spese all’interno dello stesso programma, deve avvenire comunque entro il limite del rispetto della regola dell’equilibrio, vera Grundnorm del sistema contabile italiano. Inoltre, soprattutto attraverso la predisposizione di un articolato sistema di monitoraggio, l’analisi della legislazione contabile rivela chiaramente la volontà di intervenire sul contenimento della spesa pubblica642.

Il quadro normativo ora descritto appare nitido solo nei suoi tratti più essenziali. È scontato prevedere che nel prossimo futuro continuerà a emergere la tendenza dell’ordinamento a evolversi delineando un sistema deliberativo, orientato nel fine verso il risanamento dei conti pubblici, in cui dimensione statale e sovranazionale saranno destinate a fondersi. Per questo motivo il legislatore, con l’ausilio della scienza giuspubblicistica, sarà chiamato a riflettere sul ruolo da attribuire al Parlamento, istituzione che affonda le proprie radici, occorre ricordarlo, proprio nelle discussioni in materia finanziaria.

Per tali ragioni non sembra pertanto ulteriormente giustificabile il ritardo sulla revisione dei regolamenti parlamentari. Sarebbe inoltre opportuno che le Assemblee legislative rivendichino un ruolo sempre più attivo negli spazi di partecipazione ai processi decisionali ad esse riconosciuto dal diritto unionale643.

641 Occorre ricordare che la legge di contabilità entra è anteriore rispetto alla legge cost. 1 del 2012:

è comunque possibile affermare che entrambi i provvedimenti sono frutto della medesima ispirazione.

642 Si deve tuttavia rilevare che sul punto è mancata un’adeguata riflessione sulla composizione della

spesa al fine di concentrare gli interventi sull’abbattimento di quella corrente, consentendo in tal modo l’utilizzo di risorse per gli investimenti pubblici e quindi per la crescita.

643 L’insufficienza degli strumenti atti a garantire la partecipazione del Parlamento italiano ai

processi decisionali dell’Unione viene segnalata ex multis da G.RIVOSECCHI,Il parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria, cit., p. 17 ss. Secondo l’Autore perché le Assemblee legislative

possano acquistare un ruolo centrale nei processi decisionali europei si rende necessario il superamento dell’impostazione in virtù della quale la politica europea sarebbe una competenza esclusiva del Governo.

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

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