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La recente prassi: la differenza tra type e token

Terminata l’illustrazione del quadro normativo è ora opportuno ricordare quale siano state le prassi che hanno caratterizzato la sessione di bilancio: in nessun altro settore dell’ordinamento parlamentare, infatti, si è registrata una così rilevante

629 E.GRIGLIO,La revisione del regolamento della Camera: un timido tentativo di ripensa gli

strumenti di indirizzo e controllo, in osservatoriosullefonti.it, 1/2014, p. 16.

630 ID., Il “nuovo” controllo parlamentare sulla finanza pubblica: una sfida per i “nuovi”

regolamenti parlamentari, in osservatoriosullefonti.it, cit., p. 23.

631 La necessità di intervenire sui regolamenti parlamentari a seguito della legge cost. 1 del 2012 è

segnalata da tempo, sul punto si veda D.CABRAS,La riforma dei regolamenti parlamentari: un obiettivo da non sottovalutare, in federalismi.it, 10/2013, p. 10 ss. Inoltre l’inerzia del legislatore,

circa l’adeguamento dei regolamenti alla nuova disciplina costituzionale, viene valutata criticamente dalla dottrina già dal 2012, si veda N. LUPO,La nuova cornice costituzionale e i regolamenti parlamentari, cit., web.

632 Da ultimo nel luglio del 2017, i Presidenti di Camera e Senato hanno ribadito pubblicamente la

necessità di intervenire sui regolamenti parlamentari (la notizia viene riportata dalla stampa nazionale, in particolare si veda l’articolo Regolamenti parlamentari, la «grande» riforma sempre

rinviata (R. Ferrazza), pubblicato su Il Sole 24 Ore del 21 luglio 2017, sole24ore.com).

633 G.RIVOSECCHI,Il Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria, in Rivista AIC, 3/2012.

L’autore, in particolare, evidenzia che il Parlamento ha dimostrato una scarsa reattività, sotto il profilo della manutenzione regolamentare, a fronte delle numerose sollecitazioni di questi anni.

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

182 discrepanza tra le procedure descritte dal testo e il loro concreto svolgimento, tra

type e token.

Volendo rivolgere l’attenzione esclusivamente al periodo più recente, ossia quello successivo all’entrata in vigore della attuale legge di contabilità, si deve rilevare che la Corte dei Conti nelle relazioni del rendiconto dello Stato, a partire dal 2011, ha rilevato, con toni critici, la sostanziale disapplicazione del paradigma descritto dalla legge, anche con riferimento ai suoi contenuti più essenziali. Il Giudice contabile, in modo particolare, ha riscontrato che la manovra finanziaria è stata sostanzialmente attuata attraverso l’adozione di atti d’urgenza e non, come prescritto dalla legge n. 196 del 2009, con la legge di stabilità634. All’interno di

quest’ultima invece, in aperto contrasto con la lettera delle disposizioni che regolano questo ambito, sono state adottate misure di carattere ordinamentale, organizzatorio o localistico. Significative carenze, inoltre, sono state registrate nell’attuazione del sistema informativo che avrebbe dovuto consentire al Parlamento di esercitare una efficace funzione di controllo, superando così l’asimmetria informativa che ricorre tra Esecutivo e Camere635. Alla luce di ciò si

spiega il giudizio dato sul tema da parte di chi ha affermato che dopo anni «dall’approvazione della legge n. 196, in definitiva, l’obiettivo di razionalizzazione del sistema delle fonti in materia economico-finanziaria appare mancato. Il risultato è, al contrario, la definitiva frantumazione del quadro normativo, in cui alle problematiche ormai risalenti, evidentemente irrisolte, si sommano quelle derivanti dall’affastellamento dei provvedimenti d’urgenza»636.

Il destino delle fonti che regolano le procedure finanziarie (pubbliche) è quindi tragicamente segnato? In realtà la nuova struttura della legge di bilancio e la

634 Sul ricorso alla decretazione d’urgenza per il governo dei conti pubblici si veda G.RIVOSECCHI,

Il Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria, cit., p. 14; ID.,L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustizialibilità, cit., p. 7; F. NUGNES,Il riflesso della nuova

governance europea sul ruolo del Parlamento, in Amminsitrazione in Cammino, 16-5-2014, p. 7.

635 Come riportato da C.BERGONZINI,Parlamento e decisione di bilancio, cit., p. 141 ss. A tale opera

si rinvia per un’approfondita analisi delle criticità che hanno interessato l’attività parlamentare, negli ultimi anni, con riferimento alle procedure in tema di finanza pubblica. Sul punto si veda anche G. RIVOSECCHI,ult. op. cit., passim (spec. 10 ss.).

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

183 successiva novella della legislazione contabile potrebbero far sperare in una inversione di rotta. Tuttavia, per quanto possa essere prematuro esprimere un giudizio definitivo, i segnali non sono incoraggianti. La sessione 2016 (bilancio pluriennale 2017-2019) è stata caratterizzata da ritmi compulsivi, dovuti alle vicende politiche nazionali, che hanno massimamente compresso le attribuzioni parlamentari637. Alla Camera il disegno di legge è stato presentato con nove giorni

di ritardo rispetto al termine prescritto dall’ordinamento, contraendo, in tale modo, i già contingentati tempi a disposizione dell’Assemblea per l’analisi del provvedimento; inoltre, per consentire la conclusione dell’iter prima del referendum del 4 dicembre, la maggioranza ha fatto sì che la discussione si concludesse prima che il dibattito si fosse esaurito: l’atto, sul quale il Governo ha posto la fiducia, è quindi stato definitivamente approvato il 25 novembre. Ancora più singolare è invece il passaggio al Senato. A seguito dell’annuncio del Presidente del Consiglio di volersi dimettere (dato durante la notte tra il 4 e il 5 dicembre) il documento, già approvato dall’altro ramo del Parlamento, è stato trasmesso a Palazzo Madama il 6 dicembre e votato il giorno successivo senza alcuna trattazione in aula. L’esposizione dei fatti, in questo caso, rende superflua ogni ulteriore considerazione sullo svilimento delle prerogative del consesso legislativo. Inoltre, sotto il profilo contenutistico, il provvedimento appare disorganico e di difficile lettura: la manovra, come in passato, è interamente contenuta nel primo articolo che conta ben 638 commi638. Invece, per quanto riguarda la dialettica tra Camere ed

Esecutivo, che avrebbe dovuto caratterizzare la nuova impostazione della decisione di bilancio, vale la pena notare che nella definizione del disegno di legge il

637 Per un’analisi dell’impostazione generale della manovra di bilancio si veda F.DAVERI,I conti

pubblici dopo la legge di bilancio 2017, in lavoce.info, 2/11/2016.

638 Sui rilievi critici riguardanti la scarsa trasparenza della legge di bilancio si veda L.RIZZUTO,Il

nuovo formato della legge di bilancio: verso una maggiore trasparenza della decisione di finanza pubblica, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2/2017, p. 432 ss. La vicenda appena richiamata dimostra che

la cura della “qualità” della decisione di bilancio non può essere curata esclusivamente attraverso interventi normativi; è infatti necessario che la classe politica assuma un atteggiamento più responsabile e meno sprezzante delle regole.

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

184 Gabinetto non ha tenuto conto della valutazione negativa data dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio sulle stime di crescita639.

Quanto riportato sino a questo momento porta (necessariamente) a fare una considerazione. Sono ormai passati diversi anni dall’approvazione della legge di contabilità, nonché dall’approvazione della legge cost. 1 del 2012, e nonostante ciò il funzionamento del sistema contabile statale, in nome della contingenza (talvolta economica, altre volte politica), non è ancora riuscito ad assestarsi su una dimensione fisiologica di funzionamento. Quel che per ora si ha, insomma, è un progetto, una direzione da seguire, ma il concreto svolgersi delle funzioni degli organi coinvolti nel processo di bilancio rivela che tra testo e prassi esiste una distanza siderale.