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La legge n 362 del 1988

7. La decisione di bilancio nelle fonti sub – costituzionali

7.2. La legge n 362 del 1988

Il processo di razionalizzazione della decisione di bilancio è proseguito con la riforma della legge di contabilità del 1988 (legge n. 362 del 23 agosto 1988). Il provvedimento, a differenza di quanto avvenuto nel 1978, non realizza una ridefinizione radicale dell’iter deliberativo ma si preoccupa prevalentemente di “correggere” le criticità della legge 468, cit., la sua portata innovativa è del resto contenuta: esso infatti si limita sostanzialmente a formalizzare soluzioni già adottate in precedenza169. Le direttrici lungo le quali si sviluppa la novella sono

essenzialmente due: evitare la dilatazione dei contenuti normativi della finanziaria e risolvere il problema della copertura della legge finanziaria e degli effetti che essa

saldo netto qualsiasi ulteriore spesa viene coperta con nuovo debito, P.DE IOANNA,C.GORETTI,La decisione di bilancio in Italia, Bologna, 2008, p. 13.

165 Per una descrizione della prassi applicative della legge finanziaria si veda E.COLARULLO,

L’indirizzo della spesa tra Governo e Parlamento, cit., p. 185 ss.; S.RISTUCCIA,ult. op. cit., p. 893;

166 La legge finanziaria è caratterizzata da un contenuto necessario e da uno eventuale, la dottrina ha

da sempre individuato una “criticità” nei contorni evanescenti di quest’ultimo, N.LUPO,Costituzione e bilancio. L’art. 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento, cit., p. 82 ss.

167 R.LORELLO,ult. op. cit., p. 331. 168 N.LUPO,ult. op. cit., p. 87.

169 Come rilevato da P.DE IOANNA,La riforma della l. 468/78 nei lavori parlamentari, in Quad.

cost., 2/1989, p. 349 ss. L’autore evidenzia che i contenuti più rilevanti della legge 362, cit., sono

Celestino Carlo Locci, Governance economica europea e decisione di bilancio, Dottorato in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Sassari

47 produce sui saldi170. In altre parole, il fine ultimo a cui tende l’intervento normativo,

così come tutti quelli precedenti e futuri171, è la definizione di un equilibrio stabile

tra Camere e Gabinetto e il contenimento della spesa pubblica172.

Alla luce dell’esperienza maturata nel decennio anteriore, la legge n. 362, cit., interviene in primo luogo sul contenuto eventuale della legge finanziaria stabilendo che essa debba provvedere «alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi» senza poter, al contempo, «introdurre nuove imposte, tasse e contributi né […] disporre nuovi o maggiori spese» ad eccezione delle ipotesi in cui esse comportino esclusivamente delle variazioni di tipo quantitativo173. La legge

finanziaria quindi, pur continuando a contenere le determinazioni che fissano l’equilibrio174, cessa di avere la funzione di attribuire elasticità alla decisione di

bilancio175.

A fronte di ciò, tuttavia, la nuova disciplina innova la struttura della manovra introducendo un elemento di duttilità sino ad allora sconosciuto: i provvedimenti collegati alla finanziaria, ossia leggi ordinarie di entrata e di spesa aventi lo scopo (almeno in linea teorica), a decorrere dal primo anno del bilancio pluriennale, di correggere l’andamento dei conti pubblici176 o, comunque, di

170 P.DE IOANNA,C.GORETTI,La decisione di bilancio in Italia, cit., p. 13. 171 V. ONIDA,Editoriale, in Quad. cost., 3/1993, p. 416.

172 La legge 362, cit., trova infatti spiegazione nel quadro politico e nella situazione dei conti pubblici

in Italia alla fine degli anni 80’. La forte instabilità del Governo non consente la possibilità di elaborare una politica fiscale incisiva in grado contrastare l’allarmante lievitazione di spesa pubblica e deficit, L.VERZICHELLI,La legge finanziaria, cit. p. 65 ss.; M. VISAGGIO,Politiche di bilancio e debito pubblico, cit., p. 141 ss.

173 Queste ipotesi vengono poi puntualmente elencate all’art. 11 della legge n. 468, cit., (come

modificata dalla legge 362, cit.), sul punto si veda N.LUPO,Costituzione e bilancio. L’art. 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento, cit., p. 91. In dottrina è stato osservato

che con la riforma del 1988 la legge finanziaria può essere assimilata alla legge di bilancio perché sottoposta al medesimo limite contenutistico, ossia il divieto di introdurre nuovi titoli giuridici di entrata e di spesa, G.M.SALERNO,Legge finanziaria (voce), cit., p. 16. Per una descrizione analitica

dei contenuti della legge finanziaria si veda G.RIVOSECCHI,L’indirizzo politico finanziario tra Costituzione e vincoli europei, cit., p. 279 ss.

174 Tali decisioni, come ora si vedrà, sono in realtà assunte nel Documento di programmazione

economica e finanziaria.

175 G.M.SALERNO, ult. op. cit., p. 6.

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48 adattare la legislazione vigente all’indirizzo politico-economico177. Come è

facilmente intuibile, le leggi collegate, essendo la sede delle decisioni di merito, divengono il nuovo terreno di scontro tra i gruppi politici178. Inoltre, in ragione

dell’ambiguità che li caratterizza geneticamente179, questi atti hanno avuto un

connotato multifunzionale «a metà strada tra le leggi ordinarie e gli strumenti di contabilità vera e propria», essi pertanto, oltre che per le finalità per cui sono stati concepiti, sono stati utilizzati dal Governo, soprattutto facendo ricorso alla delegazione legislativa, per realizzare le riforme che altrimenti avrebbero richiesto tempi di approvazione più lunghi180. Ma vi è di più. Grazie al ricorso ai collegati

c.d. “fuori sessione”, adottati cioè a seguito della conclusione della manovra pur essendo collegati con essa, l’Esecutivo è riuscito ad imporsi come attore principale delle decisioni in ambito finanziario, «dando vita ad una manovra finanziaria per così dire continua che ha progressivamente esautorato il piano della scelta del Parlamento»181.

La legge 362, cit., inoltre, formalizzando un istituto che era già stato utilizzato182, modifica la struttura del processo di bilancio introducendo il

Documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF). Tale atto ha la

177 In dottrina è stato efficacemente detto che nei disegni di legge collegati «è presente quella parte

della manovra finanziaria che non può essere disposta né nella legge finanziaria (a causa dei divieti contenutistici posti con la legge di riforma n. 362 del 1988), né nella legge di bilancio (a causa del divieto dell’art. 81 Cost.), vale a dire la modifica di norme sostanziali di entrata e di spesa», così G. M.SALERNO, ult. op. cit., p. 12.

178 P.F. LOTITO, Legge finanziaria, bilancio e provvedimenti «collegati». Riflessioni sugli atti

normativi e di indirizzo in materia di finanza pubblica, in U. De Servio (a cura di), Osservatorio sulle fonti, Torino, 1996, p. 13.

179 La legge contabile, infatti, non ne definisce natura, contenuti normativi, tempi di presentazione e

di approvazione parlamentareN.LUPO,ult. op. cit., p. 115. L’autore evidenzia che l’ambiguità non

vien meno nemmeno facendo riferimento ai regolamenti parlamentari.

180 A.MUSUMECI,La legge finanziaria, cit., p. 64. A tal proposito si è parlato di «manovra finanziaria

omnibus», ovvero di «collegati potestativi». In dottrina è stato osservato che si è trattato di «misure

scoordinate e casuali, microdisposizioni per lo più di rientro, con l’unica caratteristica comune di essere tutte particolarmente urgenti», così E. COLARULLO, Le leggi collegate alla manovra finanziaria, in Quad. cost., 3/1993, p. 522.

181 Ibidem, p. 65.

182 Le Commissioni bilancio di Camera e Senato approvano già nel giugno 1986 due risoluzioni che

impegnano il Governo a presentare un documento di programmazione all’interno del quale devono essere illustrati gli obiettivi e gli strumenti della manovra per il triennio 1987-1989.

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49 funzione di definire la manovra di finanza pubblica nel periodo compreso nel bilancio pluriennale183, delimitando così il «contesto organico» delle politiche

fiscali184 e anticipando la decisione dell’equilibrio finanziario rispetto alla legge di

bilancio e alla legge finanziaria185; è infatti al suo interno che l’Esecutivo indica gli

obiettivi verso i quali tenderà nel prossimo futuro il governo dei conti pubblici186.

Il DPEF, redatto dal Governo, deve essere annualmente presentato al Parlamento entro il termine fissato dalla legge contabile187. Esso viene in prima

battuta preso in esame dalle Commissioni bilancio di ciascun ramo dell’Assemblea legislativa che, all’esito di tale attività, trasmettono una relazione a entrambe le Camere chiamate ad esprimersi sul documento tramite un’apposita risoluzione. A garanzia dell’integrità dell’indirizzo tracciato dal DPEF i regolamenti parlamentari hanno previsto una serie di misure a tutela del Governo nel corso del procedimento: questi ha infatti la possibilità di scegliere l’ordine della votazione delle diverse risoluzioni presentate, potendo così partire da quella più vicina ai propri orientamenti con effetti preclusi nei confronti delle altre; inoltre la possibilità di emendare l’atto è prevista dal solo regolamento della Camera (art. 118, comma 2, reg. Cam.). Ne emerge un modello in cui l’Esecutivo, il cui ruolo appare notevolmente rafforzato, svolge una funzione decisionale, mentre l’organo legislativo sembra limitarsi al compimento di una funzione di controllo188.

Tuttavia per riuscire a cogliere quale sia l’importanza del DPEF è fondamentale comprendere in che misura le statuizioni in esso contenute siano in

183 Come affermato all’art. 3 della legge n. 468 del 1978 (come modificato dalla legge 362 del 1988). 184 G. M. SALERNO, ult. op. cit., p. 10.

185 Come evidenziato da N.LUPO,ult. op. cit., p. 104.

186 L’atto si compone di due differenti parti: la prima, definita descrittiva, contenente le indicazioni

dello scenario macroeconomico all’interno del quale interviene la manovra; la seconda, chiamata prescrittiva, individua gli obiettivi macroeconomici e i saldi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa.

187 Tale termine era previsto per il 15 maggio, poi è stato posticipato al 30 giugno dalla legge n. 208

del 25 giugno 1999. Occorre tuttavia rilevare che si tratta di un termine ordinatorio: sono state infatti numerose le volte in cui il documento è stato presentato oltre la scadenza individuata dalla legge, senza che ciò abbia prodotto alcuna conseguenza.

188 A. MUSUMECI,ult. op. cit., p. 54 – 55. Il rafforzamento del ruolo dell’Esecutivo viene rilevato

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50 grado di vincolare la decisione di bilancio. Ebbene seppur escludendo che il documento programmatico, in quanto «momento indicativo - e non precettivo»189,

abbia una forza cogente nei confronti degli altri atti, e in particolare della legge finanziaria, non si deve pensare che esso non sia in alcun modo idoneo a vincolare l’operato dei policy maker. A partire dal 1992 infatti, in virtù di un’interpretazione rigida delle fonti che regolano la materia, gli obiettivi espressi nell’atto di indirizzo vengono considerati un limite per il potere di emendamento (sia parlamentare che governativo) con riferimento agli altri atti della successiva manovra. In particolare nelle risoluzioni del 30 settembre 1992 si afferma che i saldi indicati dal DPEF, a seguito dell’approvazione parlamentare, «in quanto già incorporanti le regole di variazione delle entrate e delle spese per l’impostazione del bilancio dello Stato», costituiscono un vincolo per la discussione e deliberazione parlamentare190. I

contenuti del DPEF acquisiscono così forza precettiva grazie alle autolimitazioni che il Parlamento, con il consenso di tutti i gruppi parlamentari, si è autoimposto191;

in questo modo, è stato osservato in dottrina, il Legislativo si è progressivamente e volontariamente «spogliato della qualità di organo co-decidente delle scelte di politica economica e finanziaria per affidarla definitivamente all’esecutivo»192. Il

baricentro del potere di bilancio prima, come visto, più spostato verso le Assemblee legislative sembra ora, invece, più vicino al Governo. Tale conclusione viene tuttavia ridimensionata se la funzione del documento programmatico viene inquadrata nell’ottica, più generale, della decisionale di bilancio complessivamente considerata: in questo caso, infatti, emerge che le prerogative parlamentari, seppur in una certa misura compresse rispetto al passato, non vengono intaccate nel loro

189Sentenza n. 25 del 1993, 7. Considerato in diritto. La Corte Costituzionale ha comunque rilevato

che gli scostamenti dalle previsioni contenute nel DPEF potrebbero assumere rilievo in sede di scrutinio di costituzionalità con riferimento ai profili inerenti la copertura finanziaria delle leggi nel quadro del tendenziale equilibrio tra entrate e spese. La Consulta, in particolare, ritiene che un provvedimento normativo sia censurabile laddove alteri il coordinamento tra fissazione degli indirizzi e scelte concrete.

190 G. M. SALERNO, ult. op. cit., p. 11. Sull’interpretazione rigida data alla disciplina che regola la

materia si veda anche la lettera del Presidente della Camera del 19 novembre 1993.

191 M.V. ZANGANI, I recenti sviluppi delle procedure parlamentari di bilancio: la terza fase

dell’evoluzione in atto, cit., p. 650.

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51 nucleo essenziale193. Il DPEF appare pertanto come uno strumento che,

valorizzando la programmazione, serve a rendere più razionale la gestione della finanza pubblica attraverso un sistema di autolimiti reciproci tra Camere e Governo194, contribuendo in questo modo a superare la precedente situazione di

ingovernabilità che ha impedito alle politiche fiscali di raggiungere risultati rilevanti.

Infine non può essere taciuto che la legge n. 362, cit., offre altresì un notevole contributo al risanamento dei conti pubblici attraverso un rafforzamento della disciplina riguardante l’obbligo di copertura delle leggi di spesa. A tal fine la legge di contabilità individua, infatti, in modo puntuale le modalità di assolvimento alla regola prevista dal quarto comma dell’art. 81 Cost. e, inoltre, stabilisce che le iniziative governative vengano accompagnate da una relazione tecnico – finanziaria finalizzata a quantificare gli oneri che da essa deriveranno.